Chi vuol far valere un diritto in giudizio [c.p.c.
99,
100] deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento [c.c.
69,
483,
1218,
1221,
1928,
1988].
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda [c.c.
2728; c.p.c.
115,
191].