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venerdì 25 novembre 2011

Cass. civ. Sez. lavoro, 29.08.2011, n. 17744

Cassazione Civile, Sez. Lav., Sentenza 17744/2011

contratto a termine, Poste Italiane, conversione contratto

FATTO

DIRITTO

P.Q.M.


Cass. sent. n. 17744/2011


FATTO

Con sentenza depositata il 17 luglio 2006, la Corte d'appello di Salerno, accoglieva il gravame proposto dalla M. e dalla P., dichiarando la nullità della clausola appositiva del termine ai contratti di lavoro stipulati con la società Poste Italiane il 15 dicembre 1999; l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da tale data, condannando la società Poste al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data di offerta delle prestazioni lavorative.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la società Poste Italiane, affidato a tre motivi, poi illustrati con memoria.

Resistono con controricorso le intimate.

DIRITTO


Deve preliminarmente dichiararsi inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso proposto nei confronti della M., avendo le parti transatto stragiudizialmente la controversia, come da verbale di conciliazione prodotto.

1. - Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1372, 1175, 1375, 2697, 1427, 1431 c.c., nonchè dell'art. 100 c.p.c..

Lamentava la società Poste che erroneamente la corte territoriale aveva respinto l'eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso, pur a fronte del notevole lasso di tempo intercorso dalla cessazione di fatto del rapporto al primo atto di costituzione in mora accipiendi (tre anni circa).

La società lamenta inoltre che secondo la corte di merito sarebbe stato suo onere fornire la prova di altre circostanze concludenti per il mutuo consenso, laddove spettava invece al lavoratore provare le eventuali circostanze atte a contrastare la presunzione di risoluzione del rapporto.

Ad illustrazione del motivo formulava il prescritto quesito di diritto.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha più volte affermato (cfr. da ultimo Cass. 11 marzo 2011 n. 5887) che ai fini della configurabilità della risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso (costituente una eccezione in senso stretto, Cass. 7 maggio 2009 n. 10526, il cui onere della prova grava evidentemente sull'eccepente, Cass. 1 febbraio 2010 n. 2279), non è di per sè sufficiente la mera inerzia del lavoratore dopo l'impugnazione del licenziamento, o il semplice ritardo nell'esercizio dei suoi diritti, essendo piuttosto necessario che sia fornita la prova di altre significative circostanze denotanti una chiara e certa volontà delle parti di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo (Cass. 15 novembre 2010 n. 23057).

2. -Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 e art. 1362 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, lamentando che la corte territoriale non aveva correttamente valutato che le parti sociali, a seguito dell'ampia delega loro conferita dall'art. 23 L. cit., erano libere di prevedere nuove e diverse ipotesi di assunzione a termine rispetto a quelle previste dalla L. n. 230 del 1962, e non potevano ritenersi soggette ad alcun limite temporale sino all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001, e relativa norma transitoria.

Ad illustrazione del motivo formulava il prescritto quesito di diritto.

Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata, infatti, non ha ritenuto le pattuizioni collettive, in tema di individuazione di nuove ipotesi di contratto a tempo determinato L. n. 56 del 1987, ex art. 23, soggette ai requisiti di cui alla L. n. 230 del 1962, art. 1, ma solo che esse avessero inteso prevedere un limite temporale alle specifiche esigenze organizzative legittimanti le assunzioni a termine di cui al c.c.n.l. 26 novembre 1994 e successivi accordi integrativi.

L'assunto è pienamente conforme al consolidato orientamento di questa Corte.

Occorre infatti osservare che l'assunzione a termine è stata effettuata in base all'accordo 25 settembre 1997, integrativo del c.c.n.l. 26 novembre 1994, che autorizzava la stipulazione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in relazione alla trasformazione giuridica dell'ente, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell'attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane. Nella stessa data, veniva stipulato un Accordo attuativo per assunzioni con contratto a termine, secondo il quale le parti si davano atto che, fino al 31 gennaio 1998, l'impresa si trovava nella situazione di cui al punto che precede (clausola "madre", di cui sopra) dovendo affrontare di processo di trasformazione della sua natura giuridica con conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di trattativa. Successivamente, l'accordo attuativo per assunzioni con contratto a termine, siglato il 16 gennaio 1998, riporta la stessa dicitura del primo accordo attuativo, stabilendo che in conseguenza di ciò e per far fronte alle predette esigenze si potrà procedere ad assunzioni di personale straordinario con contratto a tempo determinato fino al 30 aprile 1998.

In data 27 aprile -(998 viene stipulato un Accordo modificativo dell'art. 14 c.c.n.L, comma 4 (si tratta del c.c.n.l. 26.11.1994), con il quale, oltre ad estendere anche al mese di maggio le assunzioni per il periodo di ferie, le parti prendono atto, inoltre, che l'azienda dopo l'avvenuta trasformazione in S.p.A., si trova a dover fronteggiare esigenze imprevedibili e contingenti scaturite dai nuovi processi di ristrutturazione e riorganizzazione. Per fronteggiare tale esigenze, si conviene che l'Azienda disporrà la proroga di 30 giorni dei rapporti di lavoro a termine in scadenza al 30 aprile 1998, così come previsto dalla normativa vigente in materia. Nel settembre 1998, infine, interviene l'accordo relativo al Part-time "Addendum all'art. 7 c.c.n.l. 26 novembre 1994", con il quale viene modificata l'originaria disciplina collettiva sui contratti di assunzione a tempo determinato e parziale, e si stabilisce altresì che le assunzioni di cui trattasi avvengono in applicazione dell'accordo sottoscritto in data 25 settembre 1997 come successivamente integrato che si intende pertanto prorogato a tutto il 31 dicembre 1998.

Questa Corte ha ripetutamente affermato (ex plurimis, Cass. 9 giugno 2006 n. 13458, Cass. 20 gennaio 2006 n. 1074, Cass. 3 febbraio 2006 n. 2345, Cass. 2 marzo 2006 n. 4603) che negando che le parti collettive, con l'accordo del 25 settembre 1997, avessero inteso introdurre limiti temporali al ricorso ai contratti a termine, si dovrebbe concludere che gli accordi attuativi sopra indicati non avrebbero avuto alcun senso, neppure se considerati come meramente ricognitivi.

In particolare, se il contratto del 25 settembre 1997 non prevedesse alcun termine di efficacia per la facoltà conferita all'Azienda di stipulare i contratti a termine - essendo questa consentita al definitivo compimento della ristrutturazione - non avrebbe avuto alcun senso stipulare gli accordi attuativi in cui invece un termine risulta indicato; una diversa interpretazione escluderebbe qualunque effetto sia all'accordo attuativo in pari data, in cui si dava atto che l'azienda si trovava in stato di ristrutturazione fino al 31 gennaio 1998, sia al successivo accordo "attuativo" del 16 gennaio 1998, giacchè nulla ci sarebbe stato da "attuare" e nulla da "riconoscere" dal punto di vista temporale. Ancora minore senso avrebbe avuto la pattuizione contenuta in quest'ultimo accordo per cui ai contratti a termine poteva procedersi fino al 30 aprile 1998, ovvero che la società sarebbe stata specificamente legittimata a ricorrere ai contratti a termine "oltre" la data fissata. Ne consegue l'illegittimità dei contratti a termine stipulati, per la causale in questione e come nel caso oggetto del presente giudizio, oltre il 30 aprile 1998. 3. -Con il terzo motivo la ricorrente denuncia omessa motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ravvisato nella mancata valutazione, ai fini del riconosciuto risarcimento del danno, della possibilità che le dipendenti avessero espletato attività retribuita presso terzi una volta cessato di fatto il rapporto con la società Poste Italiane, come da questa eccepito, chiedendo quindi alla Corte, nel quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., se "Per il principio di corrispettività della prestazione, il lavoratore - a seguito dell'accertamento giudiziale dell'illegittimità del contratto a termine stipulato - ha diritto al pagamento delle retribuzioni soltanto dalla data di riammissione in servizio, salvo che abbia costituito in mora il datore di lavoro, offrendo espressamente la prestazione lavorativa nel rispetto della disciplina di cui all'art. 1206 cod. civ., e segg.".

Tale quesito non riguarda il tema dell'aliunde perceptum e comunque, anche in ordine all'argomento della mora credendi risulta del tutto generico e non pertinente rispetto alla fattispecie, in quanto si risolve nella enunciazione in astratto delle regole vigenti nella materia, senza enucleare il momento di conflitto rispetto ad esse del concreto accertamento operato dai giudici di merito (in tal senso v. fra le altre Cass. 4 gennaio 2011 n. 80). Il quesito di diritto, richiesto a pena di inammissibilità del relativo motivo, in base alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, deve infatti essere formulato in maniera specifica e deve essere chiaramente riferibile alla fattispecie dedotta in giudizio (v. ad es. Cass. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36), dovendosi pertanto ritenere come inesistente un quesito generico e non pertinente. Del resto è stato anche precisato che "è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l'errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie" (v. Cass. S.U. 30 ottobre 2008 n. 26020), dovendo in sostanza il quesito integrare (in base alla sola sua lettura) la sintesi logico-giuridica della questione specifica sollevata con il relativo motivo (cfr. Cass. 7 aprile 2009 n. 8463).

Peraltro neppure può ignorarsi che nella fattispecie anche la illustrazione del motivo risulta del tutto generica e priva di autosufficienza in quanto si incentra nella doglianza circa la mancanza di una verifica da parte della Corte territoriale sul punto, senza che la ricorrente indichi se e in che modo il punto stesso (per nulla trattato nell'impugnata sentenza) sia stato oggetto di specifico motivo di appello da parte della società (cfr. Cass. 15 febbraio 2003 n. 2331, Cass. 10 luglio 2001 n. 9336). Del pari, per quanto concerne l'aliunde perceptum (in relazione al quale manca del tutto il quesito) alcunchè di specifico viene poi indicato dalla ricorrente, laddove al riguardo era pur sempre necessaria una rituale acquisizione della allegazione e della prova (pur non necessariamente proveniente dal datore di lavoro in quanto oggetto di eccezione in senso lato - cfr. Cass. 16 maggio 2005 n. 10155, Cass. 20 giugno 2006 n. 14131, Cass. 10 agosto 2007 n. 17606, Cass. S.U. 3 febbraio 1998 n. 1099). Così risultato inammissibile il terzo motivo, riguardante le conseguenze economiche della nullità del termine, neppure potrebbe incidere in qualche modo nel presente giudizio lo ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7, in vigore dal 24 novembre 2010.

Al riguardo, infatti, come questa Corte ha più volte affermato, in via di principio, costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest'ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27 febbraio 2004 n. 4070).

In tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua propria (v. fra le altre Cass. 4 gennaio 2011 n. 80, cit.).

Orbene tale condizione non sussiste nella fattispecie.

Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.


La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti della M., compensando le relative spese, e lo rigetta per il resto.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della P. pari ad Euro 10,00, Euro 2.500,00 per onorali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..


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