CORTE DI CASSAZIONE, Sezione Lavoro, massima sentenza 3 marzo 2011, n. 5134.
Con l'azione di regresso prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno del 1965, n. 1124, articoli 10 ed 11, l'INAIL, agendo contro il datore di lavoro dell'assicurato infortunato, fa valere in giudizio un diritto proprio, nascente direttamente dal rapporto assicurativo. L’azione nei confronti del datore di lavoro che ha violato la normativa sulla sicurezza sul lavoro è, in qualche misura, assimilabile all'azione di risarcimento danni promossa dall'infortunato, tanto che il diritto viene esercitato entro i limiti del complessivo danno civilistico ed é funzionalizzato a sanzionare il datore di lavoro, consentendo contestualmente all'Istituto assicuratore di recuperare quanto corrisposto al danneggiato. Il diritto dell'INAIL al recupero di quanto erogato al danneggiato deve allora agganciarsi, per la certezza dei rapporti giuridici, alla liquidazione dell'indennizzo assicurativo costituente il fatto certo e costitutivo del diritto a svolgere, nel termine normativamente prescritto, l'azione di regresso.