Infortunio in itinere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
P.Q.M.
Cass., Sez. Lav., sent. n. 15266/2007
(OMISSIS)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il lavoratore M.P. è deceduto in un sinistro stradale mentre rientrava con la propria autovettura da (OMISSIS), luogo di lavoro, a (OMISSIS), luogo di residenza.
La domanda di rendita ai superstiti proposta dal coniuge M. R., e dai figli M.G., Mu.Gi. e M. S. è stata respinta dal Tribunale di Nuoro. Il giudice del lavoro adito ha ritenuto giustificato l'uso del mezzo privato (considerato il turno di lavoro del M., dalle 5 alle 11, incompatibile con i mezzi pubblici) e giustificata la residenza a (OMISSIS), ma ingiustificata la deviazione dal normale percorso (OMISSIS), effettuata al fine di sostituire il treno di gomme usurate, sì da escludere la occasione di lavoro.
La decisione e la ratio decidendi sono state confermate dalla Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza 3 marzo/12 maggio 2004 n. 132.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i superstiti sopra menzionati, con unico motivo.
L'istituto intimato si è costituito con controricorso, resistendo ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..
Con unico motivo i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 2, D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 12, artt. 421, 434, 437, 445 c.p.c., e art. 41 c.p.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), censurano la sentenza impugnata per avere escluso la occasione di lavoro. Sostengono che il cambio degli pneumatici, essendo strettamente funzionale all'uso del mezzo proprio necessitato, rientra nella copertura assicurativa dell'infortunio in itinere.
Il motivo non è fondato.
Il quadro normativo alla cui stregua la controversia deve essere decisa è costituito dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 2, comma 3, introdotto dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 12, che comprende nell'oggetto della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nell'ambito della nozione di occasione di lavoro, anche l'infortunio in itinere, esclusi i casi di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate nonchè gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti ed allucinogeni infine in caso di guida senza patente.
La stessa disposizione spiega che la interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a causa di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti.
E sebbene la norma indicata sia successiva ai fatti di causa, nondimeno essa ne costituisce il criterio normativo per una triplice ragione, in ordine decrescente di pregnanza:
1. perchè la L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 55, lettera u), nel delegare il Governo ad emanare una specifica normativa per la tutela dell' infortunio in itinere, gli ha posto come criterio direttivo il recepimento dei principi giurisprudenziali consolidati in materia, sicchè questi costituiscono, nel tempo, benchè sotto diversa fonte normativa, prima giurisprudenziale e poi legislativa, medesimo criterio normativo (Corte cost. ord. 11 gennaio 2005 n. 1);
2. perchè il sistema di tutela infortunistica si è formato attraverso un processo evolutivo nel quale gli interventi del legislatore hanno avuto spesso la funzione di certificare e dare dignità di norma legislativa agli approdi della giurisprudenza ordinaria e costituzionale particolare esempio di tale processo è proprio la tutela dell'infortunio in itinere, enucleata dalla nozione di occasione di lavoro di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 2, da una giurisprudenza pretoria (di merito e di legittimità, poi recepita dalla citata L. n. 144 del 1999, art. 55, lett. u), la quale, partendo dalla nozione di aggravamento del rischio generico gravante su tutti gli utenti della strada (riassumibile nel catalogo di cui a Cass. 27 maggio 1982 n. 3273), attraverso una elaborazione pluridecennale, è pervenuta alla conclusione che il quid pluris costituente l'aggravamento risiede proprio nella finalità lavoristica (Cass. 19 gennaio 1998 n. 455, cui si è uniformata tutta la giurisprudenza successiva ex plurimis Cass. 19 febbraio 1998 n. 1751, 27 febbraio 1998 n. 2210, 16 ottobre 1998 n. 10272, 24 ottobre 1998 n. 10582, 3 novembre 1998 n. 11008, 17 maggio 2000 n. 6431).
3. Perchè una norma successiva ben può costituire criterio interpretativo che illumina anche il regime precedente (Cass. sez. un. 26 luglio 2004 n. 13967).
La giurisprudenza costituzionale citata, decidendo su una fattispecie di sosta voluttuaria al bar di pochi minuti, ha precisato, con ordinanza interpretativa di rigetto, e facendo riferimento alla giurisprudenza di legittimità, che una breve sosta non integra interruzione (che esclude la copertura assicurativa), ove non modifichi le condizioni di rischio. Tale giurisprudenza, che comporta un ampliamento della tutela dell' infortunio in itinere rispetto al testo normativo, in quanto introduce una limitata tutela della interruzione non necessitata, sub specie di breve sosta, può essere estesa alla deviazione, che implica di per sè una modificazione del rischio del percorso, solo nel caso in cui la deviazione non necessitata costituisca una piccola parentesi (durante la quale non opera la copertura assicurativa), con ripresa poi del percorso normale. La deviazione comporta la permanenza della tutela dell' infortunio in itinere, anche per il percorso deviato, solo se necessitata, ai sensi del citato art. 2, e cioè per esigenze essenziali ed improrogabili.
I ricorrenti individuano la necessità nell'obbligo di tenere in efficienza ed in condizioni di sicurezza l'autovettura, necessaria per recarsi al lavoro.
La Corte osserva che le esigenze essenziali ed improrogabili possono attenere anche a valori non costituzionalmente protetti, quale ad esempio l'improvviso guasto dell'autovettura che obblighi a recarsi al più vicino meccanico, anche eventualmente modificando il percorso, o, come suggerito dalla dottrina e dalla zona esperienza comparativa, per gravi ragioni di salute e familiari.
Ma nel caso di specie la sentenza impugnata ha escluso la necessità della deviazione, parlando di cambio delle gomme (la cui usura è rilevabile per tempo) ed affermando che il M. non ha fornito la prova che l'unico centro che può offrire tale servizio è quello presso il quale egli si è recato, e, soprattutto, che l'incidente è avvenuto in un percorso di rientro a casa diverso da quello abituale.
Su tale punto sì è già pronunciata questa Corte, confermando la sentenza di merito che aveva escluso l'indennizzabilità dell'infortunio conseguente ad incidente stradale occorso ad un lavoratore che, nel recarsi con il proprio autoveicolo dall'abitazione di residenza alla stazione ferroviaria per prendere il treno con destinazione la sede di lavoro, aveva scelto il percorso più lungo fra quelli possibili, senza dare giustificazione di tale scelta (Cass. 1 febbraio 2002 n. 1320). Nel caso di specie la giustificazione sarebbe il cambio della gomma, che si è visto non essere necessitato ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 2, comma 3.
La deviazione in parola va inquadrata quindi nel rischio elettivo, nell'ambito del percorso, che costituisce la occasione di lavoro, in quanto dovuta a libera scelta del lavoratore. La giurisprudenza prevalente di questa Corte ha affermato, e con essa concorda parte della dottrina, che il rischio elettivo nell'infortunio in itinere va valutato con maggior rigore rispetto all'infortunio che si verifichi nel corso dell'attività lavorativa vera e propria, in quanto comprende comportamenti del lavoratore infortunato di per sè non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza (Cass. 18 agosto 2002 n. 12072, Cass. 6 agosto 2003 n. 11885, Cass. 18 marzo 2004 n. 5525, Cass. 3 agosto 2005 n. 16282).
Il ricorso deve essere pertanto respinto.
Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, art. 42, comma 11, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, nella specie inapplicabile "ratione temporis" infatti le limitazioni di reddito per la gratuità del giudizio introdotte da tale ultima norma non sono applicabili ai processi il cui ricorso introduttivo del giudizio sia stato depositato, come nella specie, anteriormente al 2 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del predetto decreto legge) (Cass. 1 marzo 2004 n. 4165 Cass. 8 marzo 2004 n. 4657 Cass. 1 giugno 2005 n. 11687 nello stesso senso, in motivazione, S.U. 24 febbraio 2005 n. 3814).
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese processuali del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 17 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2007