QF 0002
CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO
ai sensi degli artt. 61 e segg. del d. lgs. n. 276 del 2003
TRA
ai sensi degli artt. 61 e segg. del d. lgs. n. 276 del 2003
TRA
La Società ……, con sede in Roma, Via ……, Codice Fiscale e P. I.V.A n. ……, in persona del legale rappresentante e Amministratore Unico, ……, domiciliato per la carica presso la sede della Società;
(di seguito definita “committente” o “Società”)
(di seguito definita “committente” o “Società”)
E
il signor ………, nato a ………, il ……… e residente in ………, Codice Fiscale ……………;
(di seguito definito “collaboratore”; la Società …… e il signor ……… di seguito definiti, congiuntamente, le “Parti”)
(di seguito definito “collaboratore”; la Società …… e il signor ……… di seguito definiti, congiuntamente, le “Parti”)
PREMESSO CHE
A. la Società opera come studio di ingegneria e architettura, svolgendo servizi di progettazione, studi di fattibilità e di impatto ambientale e direzione lavori;
B. nell’ambito di tale attività, si rende necessaria la collaborazione di una persona dotata di idonee conoscenze professionali per lo svolgimento di un progetto, individuato nell’allegato che è parte integrante del presente contratto;
C. il collaboratore risulta essere in possesso dei requisiti necessari ed è disponibile ad accettare l’incarico;
B. nell’ambito di tale attività, si rende necessaria la collaborazione di una persona dotata di idonee conoscenze professionali per lo svolgimento di un progetto, individuato nell’allegato che è parte integrante del presente contratto;
C. il collaboratore risulta essere in possesso dei requisiti necessari ed è disponibile ad accettare l’incarico;
TUTTO CIÓ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
1. Premesse ed allegati
1.1. Le premesse e gli allegati sottoscritti da entrambe le Parti sono vincolanti e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Oggetto del contratto
2.1. Il committente conferisce al collaboratore, che accetta, l’incarico della realizzazione del progetto allegato che va inteso quale parte integrante del presente contratto.
2.2. Il rapporto di collaborazione è disciplinato dagli artt. 61 e segg. del d. lgs. n. 276 del 2003.
2.3. L’incarico di collaborazione oggetto del presente contratto si intende conferito alle seguenti condizioni.
3. Modalità di svolgimento dell’attività ed obblighi del collaboratore
3.1. Il progetto consiste in un’attività di creazione dei modelli di studio per i progetti che saranno sviluppati.
3.2. La suddetta attività sarà svolta in maniera del tutto autonoma ed il collaboratore fornirà la propria professionalità senza alcun vincolo di subordinazione e senza essere soggetto a vincoli gerarchici e disciplinari né tanto meno sarà tenuto al rispetto di orari di lavoro e della presenza.
3.3. Il collaboratore svolgerà l’incarico con organizzazione dei mezzi e gestione a proprio rischio.
3.4. Il collaboratore si impegna a svolgere l’incarico nel rispetto delle obiettive esigenze del committente e dei programmi che verranno, di volta in volta, concordati.
3.5. Il collaboratore si impegna a prestare la propria attività professionale con la massima cura e diligenza nonché nei tempi indicati dall’Articolo 5.
3.6. Il collaboratore si impegna a fornire, dietro richiesta del committente, ogni genere di informazione connessa al contratto.
3.7. Le Parti convengono di valutare periodicamente, in un’ottica di coordinamento e nel rispetto dell’autonomia nell’esecuzione della prestazione, il lavoro svolto anche in relazione agli obiettivi alla base del progetto.
3.8. Il collaboratore non avrà alcun potere di impegnare giuridicamente la Società anche nei confronti di terzi. Pertanto la Società non assumerà alcuna responsabilità nei confronti di terzi (a titolo esemplificativo: enti pubblici e/o privati, società, ecc.) per impegni con questi assunti dal collaboratore.
4. Cessione e modifiche del contratto
4.1. E’ fatto espresso divieto al collaboratore di cedere totalmente o parzialmente il contratto senza il preventivo consenso scritto del committente. L’inadempimento di quanto stabilito comporterà la risoluzione automatica del presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 Cod. Civ..
4.2. Ogni genere di modifica e/o integrazione del contratto deve essere redatta in forma scritta e sottoscritta da entrambe le Parti.
5. Durata
5.1. Il presente contratto ha validità ed efficacia a decorrere dal …… sino al ……….
5.2. Resta inteso che, qualora il progetto dovesse essere completato prima della scadenza fissata, il contratto di lavoro si risolverà in quel momento.
5.3. Il presente contratto potrà essere rinnovato solo previo accordo scritto tra le Parti.
6. Recesso
6.1. In ossequio all’art. 67 del d. lgs. n. 276 del 2003, le Parti possono recedere liberamente dal contratto prima della scadenza del termine mediante comunicazione scritta con un preavviso di un mese, fatta salva l’ipotesi di recesso per giusta causa.
6.2. In caso di recesso, il collaboratore dovrà far pervenire entro il termine indicato dal committente tutte le informazioni e i risultati dell’attività svolta sino a quel momento. Allo stesso modo, in caso di recesso anticipato, il collaboratore avrà diritto a percepire esclusivamente i pagamenti delle attività sino a quel momento rese, esclusa ogni altra forma di indennizzo o risarcimento.
7. Compenso, modalità di pagamento e rimborso spese
7.1. Compenso e modalità di pagamento
7.1.1. Il compenso totale lordo è fissato in Euro …… (………/…) e sarà corrisposto in tranche mensili di Euro ……………… lordi.
7.1.2. Il committente provvederà a trattenere dai compensi corrisposti le ritenute fiscali e previdenziali nei termini previsti dalla legislazione vigente.
Le Parti convengono sul fatto che il compenso è stato determinato nel rispetto dell’art. 63 del d. lgs. n. 276 del 2003 e, quindi, tiene conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto di lavoro ed è proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro. 7.2. Rimborso spese
7.2.1. Le eventuali spese sostenute dal collaboratore per conto del committente, se formalmente autorizzate, saranno rimborsate dietro la presentazione di note giustificative.
8. Penali
8.1. In caso di ritardi e/o impossibilità a procedere e rispettare i programmi stabiliti a causa del proprio comportamento, il collaboratore sarà tenuto a pagare, a titolo di penale, una somma pari al …… del suo compenso totale lordo , fermo restando il risarcimento dell’ulteriore danno.
8.2. In caso di inadempimento degli obblighi di cui all’Articolo 9, il collaboratore sarà tenuto a pagare, a titolo di penale, una somma pari al ….. del suo compenso totale , fermo restando il risarcimento dell’ulteriore danno.
8.3. Le Parti dichiarano di considerare equo l’ammontare delle penali di cui al presente Articolo 8 in relazione all’interesse che la Società ha al puntuale adempimento degli obblighi sopra indicati e, pertanto, dichiarano l’ammontare delle penali in questione non riducibile.
9. Obbligo di riservatezza e non concorrenza
9.1. Il collaboratore, nel rispetto dell’art. 64 del d. lgs. n. 276 del 2003, si impegna a non svolgere la sua attività a favore di più committenti nel settore immobiliare, né a diffondere notizie ed apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione del committente e delle altre Società del gruppo Costa, né a compiere, in alcun modo, sia direttamente che indirettamente, atti concorrenziali e/o in pregiudizio delle attività del committente e delle altre Società del gruppo Costa.
9.2. Il collaboratore si impegna, in particolare, a non fare uso ed a non consentire l’uso a terzi di informazioni e notizie, ovvero di documenti o materiale di qualunque genere comunque relativo all’attività della Società e di ogni altra Società del Gruppo e dei rispettivi clienti o interlocutori, di cui sia venuto in possesso durante l’esecuzione del contratto, e così, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di software, hardware, libri, moduli, scritti, stampati, relazioni, atti, patti o contratti, anche in bozza, calcoli, tabelle, prospetti, progetti, programmi, disegni, ecc.
10. Invenzioni ed altri diritti del collaboratore a progetto
10.1. Il collaboratore ha diritto di essere riconosciuto quale autore dell’eventuale invenzione fatta nello svolgimento del rapporto, con pieno richiamo alla statuizione prevista dall’art. 65 del d. lgs. n. 276 del 2003.
10.2. Resta inteso tuttavia che, con riferimento alle invenzioni, ivi inclusa qualsivoglia opera di disegno industriale creata dal collaboratore (a mero titolo esemplificativo ed in alcun modo esaustivo: software, scritti, relazioni, calcoli, tabelle, prospetti, progetti, programmi, disegni, ecc.) nello svolgimento del rapporto, vi sarà una titolarità esclusiva dei diritti di utilizzazione economica da parte della Società ed, al riguardo, si rinvia al disposto degli artt. 12-bis e 12-ter della Legge n. 633 del 22 aprile 1941, e successive modificazioni ed integrazioni.
10.3. Per quel che riguarda i profili attinenti a malattia ed infortunio si richiama integralmente l’art. 66 del d. lgs. n. 276 del 2003.
11. Segretezza e trattamento dei dati personali
11.1. Nello svolgimento della prestazione lavorativa il collaboratore dovrà attenersi alle regole del segreto professionale relativamente alle notizie del committente di cui verrà a conoscenza.
11.2. Le informazioni relative ai dati personali e sensibili del collaboratore saranno oggetto di trattamento ai sensi delle disposizioni del d. lgs. del 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni. Con la sottoscrizione del presente contratto, il collaboratore dichiara di essere stata edotto che tali informazioni verranno utilizzate esclusivamente per fini lavorativi e, di conseguenza, autorizza al loro trattamento secondo quanto previsto dalla disciplina normativa in materia.
12. Foro competente
12.1. Per eventuali controversie sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
12.2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile di cui agli artt. 2222 e segg. ed agli artt. 61 e segg. del d. lgs. n. 276 del 2003. Letto, confermato e sottoscritto.
Roma, ……
Il committente
_________________
Il collaboratore
_________________
Ai sensi dell’art. 1341, secondo comma, Codice Civile sono specificatamente approvati i seguenti articoli nn. 3-4-6-7-8-9-10-11-12.
Il committente
_________________
Il collaboratore
_________________
PROGETTO ALLEGATO [il progetto specifico che deve essere collegato funzionalmente ad un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale.
Se dunque il progetto deve essere specifico, tale specificità non ammette la standardizzazione di una serie di contratti a progetto in tutto e per tutto identici tra loro e identici altresì all'oggetto sociale.]
I. Individuazione del progetto: attività di realizzazione di modelli di studio e di plastici.
In particolare, il progetto prevede che il collaboratore, grazie alla sua attività, provveda a garantire una migliore preparazione delle varie fasi di lavoro fornendo le informazioni necessarie ai responsabili addetti al progetto “ ………”
II. Obiettivo: facilitare l’attività professionale dei lavoratori responsabili del progetto “ ………” , al fine di consentire agli stessi di approfondire l’esame delle specifiche e peculiari conoscenze tecniche necessarie per lo svolgimento dei loro incarichi.
In tal modo, i responsabili del progetto raggiungeranno una migliore capacità di gestione delle varie fasi del lavoro, garantendo, al contempo, una maggiore professionalità del servizio stesso. III. Organizzazione e coordinamento: il collaboratore garantirà il necessario coordinamento delle sue attività con le esigenze della Società committente e, a tal fine, le Parti convengono di incontrarsi con cadenza mensile e, comunque, ogni qualvolta ritenuto necessario dalla collaboratore o dal committente al fine di verificare lo stato d’avanzamento del progetto, individuare eventuali iniziative per migliorare l’attività o meglio adeguarlo alle esigenze del committente.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il committente
_________________
Il collaboratore
_________________
Note:
(1) Si è ritenuto inoltre che la conversione del contratto di lavoro a progetto in lavoro subordinato, prevista dall'art. 69, D.Lgs. n. 276/2003 quale sanzione per il difetto dell'elemento essenziale del riferimento al progetto, opera automaticamente di diritto, non essendo data al committente la possibilità di fornire alcuna prova contraria.
(2) Si segnala che parte della giurisprudenza ritiene che la conversione del contratto di lavoro a progetto in lavoro subordinato, ex art. 69, D.Lgs. n. 276/2003, opera automaticamente di diritto quale sanzione per il difetto dell'elemento essenziale del riferimento al progetto.
(3) In caso di mancanza di una adeguata specificazione formale del progetto, la presunzione di subordinazione di cui all’art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003 appare solo teoricamente iuris tantum, in quanto, a ben vedere, negli effetti è molto vicina ad una presunzione iuris et de iure – essendo il committente tenuto a fornire per vincerla, una prova quasi impossibile
1.1. Le premesse e gli allegati sottoscritti da entrambe le Parti sono vincolanti e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Oggetto del contratto
2.1. Il committente conferisce al collaboratore, che accetta, l’incarico della realizzazione del progetto allegato che va inteso quale parte integrante del presente contratto.
2.2. Il rapporto di collaborazione è disciplinato dagli artt. 61 e segg. del d. lgs. n. 276 del 2003.
2.3. L’incarico di collaborazione oggetto del presente contratto si intende conferito alle seguenti condizioni.
3. Modalità di svolgimento dell’attività ed obblighi del collaboratore
3.1. Il progetto consiste in un’attività di creazione dei modelli di studio per i progetti che saranno sviluppati.
3.2. La suddetta attività sarà svolta in maniera del tutto autonoma ed il collaboratore fornirà la propria professionalità senza alcun vincolo di subordinazione e senza essere soggetto a vincoli gerarchici e disciplinari né tanto meno sarà tenuto al rispetto di orari di lavoro e della presenza.
3.3. Il collaboratore svolgerà l’incarico con organizzazione dei mezzi e gestione a proprio rischio.
3.4. Il collaboratore si impegna a svolgere l’incarico nel rispetto delle obiettive esigenze del committente e dei programmi che verranno, di volta in volta, concordati.
3.5. Il collaboratore si impegna a prestare la propria attività professionale con la massima cura e diligenza nonché nei tempi indicati dall’Articolo 5.
3.6. Il collaboratore si impegna a fornire, dietro richiesta del committente, ogni genere di informazione connessa al contratto.
3.7. Le Parti convengono di valutare periodicamente, in un’ottica di coordinamento e nel rispetto dell’autonomia nell’esecuzione della prestazione, il lavoro svolto anche in relazione agli obiettivi alla base del progetto.
3.8. Il collaboratore non avrà alcun potere di impegnare giuridicamente la Società anche nei confronti di terzi. Pertanto la Società non assumerà alcuna responsabilità nei confronti di terzi (a titolo esemplificativo: enti pubblici e/o privati, società, ecc.) per impegni con questi assunti dal collaboratore.
4. Cessione e modifiche del contratto
4.1. E’ fatto espresso divieto al collaboratore di cedere totalmente o parzialmente il contratto senza il preventivo consenso scritto del committente. L’inadempimento di quanto stabilito comporterà la risoluzione automatica del presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 Cod. Civ..
4.2. Ogni genere di modifica e/o integrazione del contratto deve essere redatta in forma scritta e sottoscritta da entrambe le Parti.
5. Durata
5.1. Il presente contratto ha validità ed efficacia a decorrere dal …… sino al ……….
5.2. Resta inteso che, qualora il progetto dovesse essere completato prima della scadenza fissata, il contratto di lavoro si risolverà in quel momento.
5.3. Il presente contratto potrà essere rinnovato solo previo accordo scritto tra le Parti.
6. Recesso
6.1. In ossequio all’art. 67 del d. lgs. n. 276 del 2003, le Parti possono recedere liberamente dal contratto prima della scadenza del termine mediante comunicazione scritta con un preavviso di un mese, fatta salva l’ipotesi di recesso per giusta causa.
6.2. In caso di recesso, il collaboratore dovrà far pervenire entro il termine indicato dal committente tutte le informazioni e i risultati dell’attività svolta sino a quel momento. Allo stesso modo, in caso di recesso anticipato, il collaboratore avrà diritto a percepire esclusivamente i pagamenti delle attività sino a quel momento rese, esclusa ogni altra forma di indennizzo o risarcimento.
7. Compenso, modalità di pagamento e rimborso spese
7.1. Compenso e modalità di pagamento
7.1.1. Il compenso totale lordo è fissato in Euro …… (………/…) e sarà corrisposto in tranche mensili di Euro ……………… lordi.
7.1.2. Il committente provvederà a trattenere dai compensi corrisposti le ritenute fiscali e previdenziali nei termini previsti dalla legislazione vigente.
Le Parti convengono sul fatto che il compenso è stato determinato nel rispetto dell’art. 63 del d. lgs. n. 276 del 2003 e, quindi, tiene conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto di lavoro ed è proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro. 7.2. Rimborso spese
7.2.1. Le eventuali spese sostenute dal collaboratore per conto del committente, se formalmente autorizzate, saranno rimborsate dietro la presentazione di note giustificative.
8. Penali
8.1. In caso di ritardi e/o impossibilità a procedere e rispettare i programmi stabiliti a causa del proprio comportamento, il collaboratore sarà tenuto a pagare, a titolo di penale, una somma pari al …… del suo compenso totale lordo , fermo restando il risarcimento dell’ulteriore danno.
8.2. In caso di inadempimento degli obblighi di cui all’Articolo 9, il collaboratore sarà tenuto a pagare, a titolo di penale, una somma pari al ….. del suo compenso totale , fermo restando il risarcimento dell’ulteriore danno.
8.3. Le Parti dichiarano di considerare equo l’ammontare delle penali di cui al presente Articolo 8 in relazione all’interesse che la Società ha al puntuale adempimento degli obblighi sopra indicati e, pertanto, dichiarano l’ammontare delle penali in questione non riducibile.
9. Obbligo di riservatezza e non concorrenza
9.1. Il collaboratore, nel rispetto dell’art. 64 del d. lgs. n. 276 del 2003, si impegna a non svolgere la sua attività a favore di più committenti nel settore immobiliare, né a diffondere notizie ed apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione del committente e delle altre Società del gruppo Costa, né a compiere, in alcun modo, sia direttamente che indirettamente, atti concorrenziali e/o in pregiudizio delle attività del committente e delle altre Società del gruppo Costa.
9.2. Il collaboratore si impegna, in particolare, a non fare uso ed a non consentire l’uso a terzi di informazioni e notizie, ovvero di documenti o materiale di qualunque genere comunque relativo all’attività della Società e di ogni altra Società del Gruppo e dei rispettivi clienti o interlocutori, di cui sia venuto in possesso durante l’esecuzione del contratto, e così, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di software, hardware, libri, moduli, scritti, stampati, relazioni, atti, patti o contratti, anche in bozza, calcoli, tabelle, prospetti, progetti, programmi, disegni, ecc.
10. Invenzioni ed altri diritti del collaboratore a progetto
10.1. Il collaboratore ha diritto di essere riconosciuto quale autore dell’eventuale invenzione fatta nello svolgimento del rapporto, con pieno richiamo alla statuizione prevista dall’art. 65 del d. lgs. n. 276 del 2003.
10.2. Resta inteso tuttavia che, con riferimento alle invenzioni, ivi inclusa qualsivoglia opera di disegno industriale creata dal collaboratore (a mero titolo esemplificativo ed in alcun modo esaustivo: software, scritti, relazioni, calcoli, tabelle, prospetti, progetti, programmi, disegni, ecc.) nello svolgimento del rapporto, vi sarà una titolarità esclusiva dei diritti di utilizzazione economica da parte della Società ed, al riguardo, si rinvia al disposto degli artt. 12-bis e 12-ter della Legge n. 633 del 22 aprile 1941, e successive modificazioni ed integrazioni.
10.3. Per quel che riguarda i profili attinenti a malattia ed infortunio si richiama integralmente l’art. 66 del d. lgs. n. 276 del 2003.
11. Segretezza e trattamento dei dati personali
11.1. Nello svolgimento della prestazione lavorativa il collaboratore dovrà attenersi alle regole del segreto professionale relativamente alle notizie del committente di cui verrà a conoscenza.
11.2. Le informazioni relative ai dati personali e sensibili del collaboratore saranno oggetto di trattamento ai sensi delle disposizioni del d. lgs. del 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni. Con la sottoscrizione del presente contratto, il collaboratore dichiara di essere stata edotto che tali informazioni verranno utilizzate esclusivamente per fini lavorativi e, di conseguenza, autorizza al loro trattamento secondo quanto previsto dalla disciplina normativa in materia.
12. Foro competente
12.1. Per eventuali controversie sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
12.2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile di cui agli artt. 2222 e segg. ed agli artt. 61 e segg. del d. lgs. n. 276 del 2003. Letto, confermato e sottoscritto.
Roma, ……
Il committente
_________________
Il collaboratore
_________________
Ai sensi dell’art. 1341, secondo comma, Codice Civile sono specificatamente approvati i seguenti articoli nn. 3-4-6-7-8-9-10-11-12.
Il committente
_________________
Il collaboratore
_________________
PROGETTO ALLEGATO [il progetto specifico che deve essere collegato funzionalmente ad un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale.
Se dunque il progetto deve essere specifico, tale specificità non ammette la standardizzazione di una serie di contratti a progetto in tutto e per tutto identici tra loro e identici altresì all'oggetto sociale.]
I. Individuazione del progetto: attività di realizzazione di modelli di studio e di plastici.
In particolare, il progetto prevede che il collaboratore, grazie alla sua attività, provveda a garantire una migliore preparazione delle varie fasi di lavoro fornendo le informazioni necessarie ai responsabili addetti al progetto “ ………”
II. Obiettivo: facilitare l’attività professionale dei lavoratori responsabili del progetto “ ………” , al fine di consentire agli stessi di approfondire l’esame delle specifiche e peculiari conoscenze tecniche necessarie per lo svolgimento dei loro incarichi.
In tal modo, i responsabili del progetto raggiungeranno una migliore capacità di gestione delle varie fasi del lavoro, garantendo, al contempo, una maggiore professionalità del servizio stesso. III. Organizzazione e coordinamento: il collaboratore garantirà il necessario coordinamento delle sue attività con le esigenze della Società committente e, a tal fine, le Parti convengono di incontrarsi con cadenza mensile e, comunque, ogni qualvolta ritenuto necessario dalla collaboratore o dal committente al fine di verificare lo stato d’avanzamento del progetto, individuare eventuali iniziative per migliorare l’attività o meglio adeguarlo alle esigenze del committente.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il committente
_________________
Il collaboratore
_________________
Note:
(1) Si è ritenuto inoltre che la conversione del contratto di lavoro a progetto in lavoro subordinato, prevista dall'art. 69, D.Lgs. n. 276/2003 quale sanzione per il difetto dell'elemento essenziale del riferimento al progetto, opera automaticamente di diritto, non essendo data al committente la possibilità di fornire alcuna prova contraria.
(2) Si segnala che parte della giurisprudenza ritiene che la conversione del contratto di lavoro a progetto in lavoro subordinato, ex art. 69, D.Lgs. n. 276/2003, opera automaticamente di diritto quale sanzione per il difetto dell'elemento essenziale del riferimento al progetto.
(3) In caso di mancanza di una adeguata specificazione formale del progetto, la presunzione di subordinazione di cui all’art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003 appare solo teoricamente iuris tantum, in quanto, a ben vedere, negli effetti è molto vicina ad una presunzione iuris et de iure – essendo il committente tenuto a fornire per vincerla, una prova quasi impossibile