QM 0003
Mass. sent. Cass. SU n. 23844/2011
In merito all'interposizione nelle prestazioni di lavoro, non è configurabile una concorrente obbligazione del datore di lavoro apparente in relazione ai contributi dovuti agli enti previdenziali, rimanendo, tuttavia, salva l'incidenza satisfattiva di pagamenti eventualmente eseguiti da terzi, ai sensi dell'art. 1180, comma 1, c.c., nonché dallo stesso datore di lavoro fittizio. È, infatti, irrilevante la consapevolezza dell'altruità del debito, dato che, nell'ipotesi di pagamento indebito dal punto di vista soggettivo, il coordinamento tra gli artt. 1180 e 2036 c.c., porta a considerare che sia qualificabile come pagamento di debito altrui, ai fini della relativa efficacia estintiva dell'obbligazione, anche il pagamento posto in essere per errore.