In tema di somministrazione di manodopera, il controllo giudiziario sulle ragioni che la consentono è limitato all'accertamento della loro esistenza, non potendosi esso estendersi, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003, al sindacato sulle valutazioni tecniche ed organizzative dell'utilizzatore, il quale è tenuto a dimostrare in giudizio l'esigenza alla quale si ricollega l'assunzione del lavoratore, instaurandosi, ove tale onere sia soddisfatto, un rapporto a tempo indeterminato con l'utilizzatore della prestazione. (Rigetta, App. Milano, 12/07/2007)
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Cass. 15610/2011
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Diritto del lavoro: Sentenze, formulari, massime e leggi relative al diritto del lavoro