CORTE DI CASSAZIONE, Sezione Lavoro, massima sentenza 11 marzo 2011, n. 5896
All'attestazione di rischio dell'INAIL può attribuirsi valore di prova "privilegiata" soltanto se e in quanto si tratti di certificazione rilasciata sulla base degli atti di indirizzo emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, giusta la previsione della Legge 31 luglio 2002, n. 179, articolo 18, comma 8 (confermata anche dalla Legge 24 dicembre del 2007, n. 247, articolo 1, comma 20). Solamente le anzidette certificazioni, se non contrastate da una specifica prova contraria, consentono il riconoscimento del diritto al beneficio previdenziale controverso, senza necessità di accertare altrimenti il periodo e la consistenza della personale esposizione all'amianto del lavoratore interessato, offrendo presunzioni gravi, precise e concordanti dell'avvenuto superamento della prescritta "soglia" di rischio in tutto il periodo nelle stesse indicato (Cass. sent. nn 10037/2007, 400/2007, 27451/2006). (conferma sentenza n. 439/2008 della Corte di Appello di Genova)