La retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a tempo o a cottimo [c.c. 2100, 2108, 2131] e deve essere corrisposta nella misura determinata [dalle norme corporative], con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito [Cost. 36, 37; c.c. 1755, 2103, 2751, 2955, 2956; c.p.c. 545].
In mancanza di [norme corporative o di] accordo tra le parti, la retribuzione è determinata dal giudice [, tenuto conto, ove occorra, del parere delle associazioni professionali] [c.c. 1709].