1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
2. Ogni patto contrario è nullo.
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Giurisprudenza sull'art. 2103 c.c.
Cass., sez. lavoro, massima sent. n. 8578 del 23.06.2000
In ordine all'interpretazione delle clausole di un contratto collettivo relative alla classificazione del personale in livelli e categorie, ha rilievo primario la considerazione degli specifici profili professionali indicati come corrispondenti ai vari livelli rispetto alle declaratorie generali contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, giacché le parti collettive classificano il personale non sulla base di astratti contenuti professionali, bensì con riferimento alle specifiche figure professionali dei vari settori.
Cass., sez. lavoro, massima sent. n. 567 del 30.01.1989
Con riguardo all'assegnazione di mansioni superiori, mentre la nuova normativa - entrata in vigore l'11 giugno 1970 - prevista dall'art. 13 dello Statuto dei lavoratori, che ha così modificato l'art. 2103 c.c., contempla il diritto del lavoratore alla qualifica superiore dopo il protrarsi dell'assegnazione medesima per tre mesi o per il periodo di tempo minore eventualmente previsto dal contratto collettivo applicabile, invece l'art. 2103 nel previgente testo originario non sanciva tale diritto, ma prevedeva unicamente il diritto del lavoratore alla maggiore retribuzione per il periodo di effettivo esercizio delle mansioni superiori. Pertanto per il periodo di tempo anteriore alla data suddetta l'assegnazione a mansioni superiori - ancorché protrattasi oltre tale data - non può comportare l'automatica attribuzione della qualifica superiore che può essere riconosciuta soltanto con riguardo al periodo ricadente nella vigenza dell'art. 13 Stat. Lav.