I periodi corrispondenti a quelli per i quali sia prevista l'astensione obbligatoria dal lavoro in relazione all'evento maternità, ma che si collochino al di fuori del rapporto di lavoro, seppure riconosciuti come periodi contributivi attraverso la contribuzione figurativa (come previsto, nel tempo, dall'art. 14, comma 3, D.Lgs. n. 503 del 1993; poi dall'art. 2, comma 4, D.Lgs. n. 564 del 1996; infine dall'art. 25, comma 2, D.Lgs. n. 151 del 2011), non sono utili ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione e neppure possono essere esclusi ("neutralizzati") dal computo del biennio previsto dall'art. 19 RDL n. 636 del 1939 per l'accertamento del requisito contributivo necessario per il diritto in questione.