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venerdì 2 dicembre 2011

Cass.sentenza n. 25868/2010. Licenziamento



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

MOTIVI DELLA DECISIONE

P.Q.M.


(OMISSIS)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con sentenza del 18.10.2005 - 28.8.2006 la Corte d'Appello di Catanzaro ha rigettato l'impugnazione spiegata da V.V. nei confronti di L.C. avverso la sentenza di prime cure, che aveva respinto l'opposizione proposta dal V. al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti in data 11.5.1999 ad istanza della L..

Il decreto ingiuntivo era stato richiesto nei confronti del V., a norma dell'art. 38 c.c., stante la sua qualità di Segretario provinciale della UIL di Catanzaro e in base a quanto statuito dal Pretore di Vibo Valentia, con sentenza confermata in appello, nel giudizio promosso dalla L. contro la UIL di Catanzaro.

La Corte territoriale, con la sentenza impugnata, ha preliminarmente rigettato l'eccezione dell'appellata di mancato rispetto dei termini di notifica del ricorso d'appello e pedissequo decreto, ritenendo il carattere ordinatorio dei termini di legge (salvo il rispetto di quello minimo di comparizione) e affermando che, pertanto, ben aveva potuto il Giudicante concedere termine per la notifica anche in assenza di causa di forza maggiore o similari; nel merito la Corte territoriale ha rigettato l'appello rilevando che:

a) il licenziamento comminato alla L. era stato immediatamente contestato ed era stato richiesto il tentativo di conciliazione all'Ispettorato del Lavoro, cosicchè doveva disattendersi la censura avverso la reiezione dell'eccezione di decadenza proposta ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 e 1957 c.c., avendo l'appellata protestato le sue ragioni entro sei mesi;

b) non vi era prova della circostanza, negata dall'interessata, che la L. fosse stata associata alla UIL, dovendo riconoscersi mero valore indiziario ad una scrittura privata prodotta dall'appellante, non confermata dall'apparente sottoscrittore e proveniente da soggetto terzo, cosicchè risultava incongruo lo svolto riferimento alla querela di falso;

c) in prime cure non vi era stata contestazione della circostanza, dedotta dalla L., che il V. aveva curato direttamente prima la sua assunzione e poi il suo licenziamento;

d) correttamente il primo Giudice aveva rigettato l'eccezione di prescrizione proposta dall'appellante, avendo la L. già agito nei termini nei confronti della coobbligata UIL ed avendo d'altra parte il V. partecipato al giudizio come legale rappresentante di quest'ultima.

Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale V.V. ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi.

L'intimata L.C. ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale fondato su due motivi. Il Procuratore generale, cui gli atti erano stati inviati ai sensi dell'art. 375 c.p.c. ha chiesto il rigetto del ricorso principale per manifesta infondatezza, con assorbimento del ricorso incidentale. Il ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE



1. I ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti.

2. Con il primo motivo la ricorrente incidentale, sollevando peraltro una questione rilevabile d'ufficio, ha denunciato violazione degli artt. 421, 434 e 435 c.p.c. dolendosi che la Corte territoriale non avesse dichiarato l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello nonostante la mancata notifica del ricorso e del pedissequo decreto ed avesse invece concesso ulteriore termine, sicchè il ricorso era stato notificato a distanza di oltre due anni dal deposito della sentenza impugnata.

In punto di fatto deve rilevarsi che alla prima udienza fissata avanti alla Corte d'Appello è comparso il difensore dell'appellante chiedendo termine per la notifica senza far cenno dell'eventuale omessa comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza stessa;

il ricorrente incidentale ha inoltre depositato copia del decreto anzidetto e della relativa relata della notifica effettuata al difensore dell'appellante, assistita dall'attestazione di conformità, sicchè di nessun rilievo appare il disconoscimento svolto dal ricorrente principale ai sensi dell'art. 2719 c.c. e dell'art. 215 c.p.c.. Le Sezioni Unite di questa Corte (cfr, Cass., SU, n. 20604/2008) hanno affermato il principio (ribadito da ulteriori conformi pronunce: cfr, ex plurimis, Cass., nn. 29870/2008;

1721/2009; 8752/2010; 11600/2010) secondo cui, nel rito del lavoro, l'appello pur tempestivamente proposto nel termine di legge con il deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, è improcedibile ove la notificazione del ricorso stesso e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo al giudice consentito - alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della ragionevole durata del processo previsto dall'art. 111 Cost., comma 2, - di assegnare all'appellante, ex art. 421 c.p.c. un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c..

La Corte territoriale non ha invece seguito tale orientamento ermeneutico, ritenendo concedibile ulteriore termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto, nel mentre avrebbe dovuto dichiarare immediatamente improcedibile il gravame.

3. Il primo motivo del ricorso incidentale deve quindi ritenersi fondato, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza senza rinvio, restando assorbita la disamina del secondo motivo del ricorso incidentale e del ricorso principale.

Seguendo il criterio della soccombenza il ricorrente principale va condannato alla rifusione delle spese relative all'intero processo, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.


LA CORTE riunisce i ricorsi; accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, con assorbimento del secondo motivo e del ricorso principale; cassa senza rinvio la sentenza impugnata; condanna il ricorrente principale alla rifusione delle spese, che liquida, quanto ai gradi di merito, nella misura indicata dalle rispettive sentenze e, quanto al giudizio di cassazione, in Euro 45,00 oltre ad Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari, spese generali, Iva e Cpa come per legge.