La partecipazione agli utili per la collaborazione prestata nell'impresa familiare, ai sensi dell'art. 230 bis cod. civ., va determinata sulla base degli utili non ripartiti al momento della sua cessazione o di quella del singolo partecipante, nonche' dell'accrescimento, a tale data, della produttivita' dell'impresa, in proporzione alla quantita' e qualita' del lavoro prestato ed e', quindi, condizionata dai risultati raggiunti dall'azienda, atteso che gli stessi utili - in assenza di un patto di distribuzione periodica - non sono naturalmente destinati ad essere ripartiti tra i partecipanti ma al reimpiego nell'azienda o in acquisti di beni.