L'art. 7, comma 1 della
legge 8 marzo 2000 n. 53
, che consente l’anticipazione del trattamento di fine rapporto per esigenze connesse alla fruizione dei congedi parentali, non si estende ai dipendenti pubblici che usufruiscono del trattamento di fine servizio atteso che detta norma non determina un’equipollenza tra il trattamento di fine rapporto e quello di fine servizio operante nel pubblico impiego, che resta esclusa vista la diversa base retributiva e di calcolo dei due trattamenti di quiescenza.