In tema di prescrizione dei crediti del lavoratore, il principio di cui agli artt. 2948 n.4, 2955 n. 2 e 2956 n. 1 cod. civ. (quali risultanti dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 63 del 1966), secondo i quali la prescrizione non decorre in costanza di rapporto di lavoro non assistito da stabilità reale, riguarda per espressa previsione il solo diritto alla retribuzione e non si estende al diritto del lavoratore al risarcimento del danno derivante dalla violazione degli obblighi di cui all’art. 2087 cod. civ., la cui prescrizione (decennale in caso di azione di responsabilità contrattuale) decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, anche in corso di rapporto di lavoro.
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