La decadenza dall’impugnativa del licenziamento, individuale o collettivo, preclude l'accertamento giudiziale dell’illegittimità del recesso e la tutela risarcitoria di diritto comune, venendo a mancare il necessario presupposto, sia sul piano contrattuale, in quanto l’inadempimento del datore di lavoro consista nel recesso illegittimo in base alla disciplina speciale, sia sul piano extracontrattuale, ove il comportamento illecito datoriale consista, in sostanza, proprio e soltanto nell’illegittimità del recesso. Il principio è stato affermato, dalla S.C., in controversia in cui il lavoratore, pur non invocando l’applicazione, in suo favore, dell’art. 18 dello statuto dei lavoratori, aveva esperito unicamente azione risarcitoria per ritenuta illegittimità del comportamento datoriale, ravvisata nel mancato rispetto dei criteri dettati dalla legge n. 223 del 1991 per l’ individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità, senza alcuna indicazione, e allegazione, del fatto ingiusto accompagnatosi al licenziamento.
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