SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
P.Q.M.
Cass. civ. Sentenza, 12.07.2010, n. 16317
(OMISSIS)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso, depositato il 3.02.2003, M.C., funzionario della MONTEPASCHI SIENA S.p.A., conveniva in giudizio questa società, in via principale, per sentir dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimatogli con nota del (OMISSIS), ricevuta il 4.01.2002, con le consequenziali pronunce di ordine reintegratolo e risarcitorio.
Il C. deduceva che:
a) ascoltato a discolpa il 22.10.2001, aveva continuato a lavorare anche successivamente, tanto che la Banca gli aveva inviato circa due mesi dopo note personali, attestanti la sua efficienza e l'ottima esecuzione dei compiti affidatigli;
b) l'invio di tale comunicazione indicava la volontà della Banca di accettare le discolpe addotte;
c) dalle deduzioni difensive svolte dalla banca nel corso del procedimento ex art. 700 c.p.c., attivato per ottenere in via d'urgenza la reintegrazione nel posto di lavoro, era desumibile la consumazione del potere disciplinare con riferimento ai fatti posti a fondamento del licenziamento;
d) costituiva conferma della volontà dell'istituto di proseguire il rapporto la circostanza del mantenimento del potere di firma e di rappresentanza anche dopo la sua audizione a discolpa;
e) era stato violato il principio di immediatezza, per essere stato adottato il provvedimento espulsivo oltre due mesi dal giorno dell'avvenuta audizione a discolpa e non sussistendo esigenza di svolgere attività istruttoria, per essere la banca in possesso di tutti i necessari elementi di valutazione;
f) i fatti, posti a fondamento del licenziamento, risalivano a periodo nel quale egli era dipendente della Banca successivamente acquistata dal Monte dei Paschi di Siena, sicchè non era ravvi-sabile a suo favore alcun potere disciplinare;
g) i fatti, oggetto della contestazione disciplinare, non avevano valenza disciplinare, in quanto i coniugi S.- F., dalla cui denuncia era derivata la contestazione, avevano modo di chiarire che la gestione del loro denaro da parte sua era frutto di accordi raggiunti causa di legami di parentela o vicinato.
Costituendosi la Montepaschi Siena contestava la fondatezza delle avverse deduzioni e chiedeva il rigetto del ricorso.
All'esito, espletate le prove per testi ammesse ed acquisita varia documentazione, con sentenza n. 5695 del 2005 il Tribunale di Taranto rigettava il ricorso.
2. Tale decisione, appellata dal C., è stata confermata dalla Corte di Appello di Lecce con sentenza n. 92 del 2007.
La Corte ha rigettato la doglianza, contenuta nel primo motivo dell'atto di appello, osservando che le note di qualifica positive si muovevano su un piano diverso da quello disciplinare e che ciò che contava era la verifica della sussistenza dei fatti addebitati.
La Corte ha disatteso l'eccezione di intempestività della contestazione degli addebiti mossi al M., in quanto la specifica natura dell'illecito disciplinare, relativo ad ammanco di 250 certificati di deposito bancario in bianco, aveva richiesto il necessario tempo per gli accertamenti. Ha precisato la Corte sul punto che la denuncia dei coniugi S. di ammanco di quasi L. quattrocento milioni dal loro conto corrente risale alla fine di giugno 2001 e l'indagine, volta ad accertare la veridicità dei fatti, venne conclusa nel luglio 2001, mentre la contestazione è del settembre successivo.
La stessa Corte ha ritenuto del pari infondati i rilievi mossi dall'appellante alla sentenza di primo grado, con il quale il M. aveva sostenuto l'insussistenza dei fatti a lui addebitati, ed ha osservato cha risultava provato l'ammanco lamentato dai coniugi S..
3. Il M. ricorre per cassazione con quattro motivi.
La Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato rispettiva memoria.
1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta: a) violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, degli artt. 2104 e 2106 cod. civ.; b) del principio generale ne bis in idem; c) vizio di motivazione su un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5).
Le censure attengono all'apprezzamento effettuato dai giudici di merito dell'esercizio del potere di valutazione del comportamento del dipendente nell'ambito delle note caratteristiche personali con conseguente palese ingiustizia ed illegittimità del licenziamento dello stesso dipendente fondato sul medesimo comportamenti e sugli stessi fatti.
Il ricorrente sostiene che i giudici d'appello avrebbero violato il principio del ne bis in idem, avendo escluso che il giudizio negativo sul comportamento indisciplinato del lavoratore, espresso dalla datrice di lavoro in sede di note di qualifica per la progressione in carriera, abbia precluso una seconda valutazione del medesimo comportamento ed un conseguente giudizio negativo per l'inflizione della sanzione espulsiva.
Con il secondo motivo il ricorrente denunciare vizio di motivazione della sentenza impugnata sul punto decisivo riguardante la valenza delle note di qualifica, per avere i giudici di appello riferito che le note di qualifica anzidette sarebbero state formate nel mese di febbraio del 2001 e non invece in data 19.1 2.2001, come risultava dalla documentazione in atti, dopo che le indagini sull'accertamento dei fatti si erano concluse nel luglio del 2001.
Entrambi i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro intima connessione, sono infondati.
Nell'esercizio del potere direttivo, attribuitogli dagli artt. 2086 e 2094 cod. civ., e in particolare nell'esercizio del potere di valutare la condotta del lavoratore e di adottare i conseguenti provvedimenti organizzativi e disciplinari l'imprenditore non è assoggettato a preclusioni di forma, con la conseguenza che la valutazione, in sede di note di qualifica, di un comportamento indisciplinato del dipendente insieme alla complessiva condotta sull'esecuzione della prestazione lavorativa non gli impedisce di valutare successivamente lo steso comportamento al fine di infliggere la sanzione disciplinare.
In questo ambito il riferimento all'erronea indicazione, contenuta nella sentenza di appello, della data delle note di qualifica al febbraio 2001 anzichè al dicembre 2001 non ha rilevanza, sia perchè tale riferimento è stato fatto ad abundantiam ("senza dire che....... ") sia perchè, in mancanza della trascrizione tali note, non è possibile in questa sede una verifica della loro decisività. 3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, degli artt. 1175, 1375 e 2119 cod. civ., nonchè del principio generale di tempestività dell'azione disciplinare e vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia.
Al riguardo il M. rileva che la banca terminò la propria indagine sui pretesi fatti oggetto della successiva azione disciplinare alla fine del luglio 2001 ed irrogò il licenziamento con nota del 2 gennaio 2001, ricevuto il 4 gennaio 2002. Aggiunge che in tutto tale periodo rimase in servizio con l'attribuzione della qualifica molto elevata di direttore di filiale.
In sostanza il M. ritiene che, anche a voler considerare la complessità e la struttura del datore di lavoro, era trascorso un periodo di tempo irragionevolmente lungo tra l'accertamento di fatti e la contestazione, con lesione dei diritti di difesa di esso ricorrente.
Gli esposti i rilievi sono privi di pregio e vanno disattesi.
Secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale il requisito dell'immediatezza deve essere inteso in senso relativo, potendo essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso, restando comunque riservata al giudice di merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustificano i 1 ritardo (ex plurimis Cass. n. 2580 del 2 febbraio 2009; Cass. n. 16291 del 2004; Cass. n. 5423 del 1999; Cass. n. 2762 del 1995).
L'impugnata sentenza è in linea con il richiamato orientamento, avendo posto in evidenza che a fronte della denuncia dei coniugi S.- F. della fine di giugno 2001, con cui veniva lamentato un ammanco di quasi L. quattrocento milioni dal loro conto corrente, la banca concluse le indagini nel luglio 2001 e nel successivo settembre dello stesso anno effettuò la contestazione.
Nella situazione così ricostruita il giudice di appello con valutazione, adeguatamente e coerentemente motivata, ha riscontrato l'insussistenza di una violazione del principio di immediatezza nella contestazione degli addebiti disciplinari e nella conseguente inesistenza della lesione del diritto di difesa in danno del ricorrente.
4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata sul punto decisivo riguardante raffermata sussistenza dei motivi giustificativi del licenziamento.
Il giudice di appello Corte ha ritenuto, come già detto, infondati i rilievi mossi dall'appellante alla sentenza di primo grado e contenuti nel terzo motivo di appello, con il quale il M. aveva sostenuto l'insussistenza dei fatti a lui addebitati, ed ha osservato cha la prova dell'ammanco lamentato dai coniugi S. si traeva, oltre che dalla documentazione acquisita agli atti, anche dalle dichiarazioni dello stesso appellante agli ispettori e da quelle del teste N..
Alla valutazione della gravità degli addebiti contestati al lavoratore e al giudizio di proporzionalità tra fatti addebitati e recesso, sostenuti da ampia e coerente motivazione, il ricorrente si è limitato a contrapporre un diverso apprezzamento, che non è consentito in sede di legittimità e comunque non scalfisce le puntuali argomentazioni del giudice di appello.
4. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 38,00, oltre Euro 3.000,00 per onorari ed oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.