SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
P.Q.M.
Cass. Sez. lavoro, sentenza n. 23906 del 19.11.2007
(OMISSIS)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 2 febbraio 2000 al Tribunale di Como A.M., in proprio e quale tutrice del marito S.M. e del figlio minore S., chiedeva che la s.n.c. L M. ed il Comune di A. fossero condannati a risarcire i danni biologico e morale derivati da un infortunio sul lavoro di cui era stato vittima lo S., entrato in coma irreversibile. Questi, incaricato dalla società datrice di lavoro di rimuovere piante rampicanti da un edificio nella disponibilità del Comune, era caduto a causa dello sfondamento di un tetto in eternit e la responsabilità incombeva sulla società ex art. 2087 c.c., nonchè sul Comune per l'omessa predisposizione del piano di sicurezza.
Costituitesi i convenuti, che chiamavano in garanzia rispettivamente gli assicuratori s.p.a. La Fondiaria e s.p.a. Reale mutua assicurazioni, il Tribunale accoglieva la domanda nei confronti dei soli soci della L M. che nel processo penale avevano patteggiato la pena, e nei confronti della s.p.a. La Fondiaria, mentre la rigettava nei confronti del Comune con sentenza non definitiva dell'11 aprile 2001; liquidava i danni con sentenza definitiva del successivo 30 maggio.
Proposto appello principale dalla società e incidentale dalla A., con decisione del 30 ottobre 2003 la Corte d'appello di Milano, in riforma delle due sentenze di primo grado, rigettava tutte le domande dell'attrice. Essa escludeva qualsiasi rilevanza nel giudizio civile della suddetta sentenza penale di condanna, emessa in seguito a patteggiamento. Nel merito essa accertava che allo S. era stato dato incarico di ripulire da erbe selvatiche, sterpaglie ed edera rampicante i muri di un edificio e l'antistante piazzale in occasione di una prossima festa popolare da tenere sul posto. Mentre il lavoro si era svolto pacificamente anche su un tetto più basso dell'edificio, su cui dopo l'infortunio era stata trovata una scala, altrettanto certo era che l'accesso al tetto più alto, il cui materiale fragile aveva ceduto sotto il peso dello S., non rientrava fra le mansioni lavorative di costui.
Infatti la detta, prossima utilizzazione dell'edificio, destinato alla successiva demolizione, rendeva inutile la pulizia del tetto più alto, su cui non erano stati trovati attrezzi nè, dalle fotografie scattate dopo l'infortunio, risultava la presenza di erbe infestanti, se non qualche rarissimo rametto sulle gronde. Il teste L.M.A., dipendente della società e parente dei soci, nonchè il teste B., avevano riferito che allo S. era stato espressamente vietato di salire sul tetto alto.
Pur non ritenendo assolutamente attendibile, queste testimonianze, la Corte d'appello non le riteneva validamente contrastate da un rapporto dei Carabinieri, da cui risultava la disposizione impartita dalla datrice di lavoro, di operare anche sul tetto più alto, ma senza indicazione delle fonti di informazione.
La non appartenenza del detto accesso sul tetto alle mansioni affidate allo S. bastava altresì ad escludere qualsiasi responsabilità del Comune appellante.
Contro questa sentenza ricorre per Cassazione la A. mentre degli intimati resistono con controricorso soltanto la s.r.l. L M. e la s.p.a. Reale assicurazioni. Ampia memoria della ricorrente.
Col primo motivo la ricorrente lamenta vizi di motivazione in ordine all'estensione delle mansioni affidate al lavoratore infortunato e in particolare in ordine alla questione se queste, consistenti nella estirpazione di piante rampicanti e infestanti dalle mura di un edificio, comprendessero la pulizia di un tetto alto, a cui il lavoratore era acceduto procurandosi lesioni personali gravissime.
La ricorrente ravvisa un difetto di motivazione nell'avere la Corte d'appello fondato il proprio convincimento su deposizioni testimoniali dichiarate dubbie, "non oro colato", e limitative dei lavori di pulizia ai muri dell'edificio, in relazione alle necessità non abitative bensì di una semplice festa foranea, e nell'avere trascurato ogni approfondimento sui rapporti del maresciallo dei Carabinieri e di un funzionario dell'Azienda sanitaria locale (quest'ultimo documento prodotto ritualmente in primo grado e neppure preso in considerazione dalla Corte), attestanti la disposizione della datrice di lavoro di pulire anche tetti (quello più in basso era stato pacificamente pulito) e canale di gronda, su cui la stessa Corte aveva notato, in fotografia, alcuni rametti.
Col secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 116 c.p.c., art. 444 c.p.p., D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 10, per avere la Corte di merito negato valore, anche soltanto indiziario, alla sentenza penale, emessa in seguito a patteggiamento, di condanna di alcuni 3 soci della società datrice di lavoro.
2 Col terzo motivo la medesima deduce la violazione degli artt. 2087 e 2697 c.c., D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 3 e 4; D.P.R. n. 164 del 1956, artt. 1, 3, 10, 70 e art. 41 c.p., per avere la sentenza impugnata illegittimamente negato la necessità di misure di sicurezza ed il nesso causale fra infortunio e mansioni affidate al lavoratore.
Analoghe censure di vizi di motivazione e di violazione dell'art. 2055 c.c., L. n. 55 del 1990, art. 18, D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, la ricorrente formula nel quarto e quinto motivo nei confronti del Comune appellante i lavori di pulizia in questione.
Il primo ed il secondo motivo, da esaminare insieme perchè connessi, sono fondati.
A norma dell'art. 2087 c.c., l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. La responsabilità civile, contrattuale ed aquiliana, che può gravare sull'imprenditore per i danni causati dall'omessa adozione di quelle misure risulta così strettamente connessa all'esecuzione delle mansioni affidate al prestatore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., rimanendo essa esclusa quanto ai danni sopportati dal medesimo per svolgimento di attività estranee a quelle mansioni e generative del cosiddetto rischio elettivo (Cass. 26 giugno 2002 n. 9304, 14 agosto 2004 n. 15896,13 settembre 2006 n. 19559). Questa Corte suole altresì affermare che il citato art. 2087 c.c., implica una collaborazione fra imprenditore e lavoratore, tenuto anch'egli a rispettare la normativa antinfortunistica e ad essere prudente, giacchè il suo comportamento colposo, se non basta ad escludere la responsabilità del primo, può ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, ridurre l'ammontare del danno risarcibile (Cass. 26 gennaio 1979 n. 604, 22 dicembre 1987 n. 9535, 24 marzo 2004 n. 5920, 17 aprile 2004 n. 7328).
L'accertamento dei limiti delle mansioni da luogo a questione di fatto ed è perciò di esclusiva spettanza del giudice di merito, onde il sindacato di questa Corte di legittimità può esplicarsi soltanto sulle coerenza e completezza della motivazione della relativa sentenza, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5.
Nel caso di specie la Corte d'appello ha affermato che le mansioni di liberazione di un edificio da vegetazione infestante e rampicante erano limitate ai muri e non si estendevano ad un tetto alto, ceduto sotto il peso del lavoratore, al quale era stato espressamente vietato di accedervi. L'argomentazione a sostegno di questa affermazione è però contraddittoria e lacunosa giacchè basata su testimonianze che la stessa Corte reputa dubbie in quanto provenienti da parenti o dipendenti dei soggetti gestori dell'impresa datrice di lavoro o del Comune parte in causa.
La Corte, d'altro canto, trascura elementi di prova più obiettivi e precisamente:
A) la sentenza penale di condanna di quei soggetti, poichè secondo la Corte il patteggiamento non accerta in modo sicuro l'imputabilità dei fatti - reato all'imputato ma persegue soltanto "finalità deflative del carico della giustizia penale". Con ciò però i giudici di merito confondono la finalità perseguita dal legislatore attraverso la previsione del patteggiamento, certamente intesa ad agevolare la definizione dei processi con la finalità voluta dall'imputato che patteggia, il quale, se innocente, ha interesse al proscioglimento e non alla pena ridotta. E' perciò vero che la sentenza concordata non contiene un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile, ma essa contiene pur sempre una condanna (diversamente da quanto ritenuto da Cass. 16 aprile 2003 n. 6047, ma vedi contra Cass. n. 2724 del 2001 e n. 4193 del 2003), di cui il giudice di merito non può escludere il rilievo senza adeguatamente motivare. Ed è lacunosa la motivazione della sentenza qui impugnata, che esclude semplicemente ogni rilevanza civile del provvedimento reso dal giudice penale.
B) Il rapporto dei Carabinieri, perchè non indicante le fonti, sulle quali per contro i giudici di merito ben avrebbero potuto interrogare l'autore ai sensi dell'art. 421 c.p.c..
C) Il rapporto dell'ispettore dell'ASL, ritualmente depositato ma completamente trascurato dalla Corte d'appello.
Infine la Corte sostiene che il motivo dei lavori appaltati, ossia la preparazione di una festa nel piazzale antistante all'edificio, escludeva la necessità di operare sul tetto più alto e comprendeva solo la pulizia delle parti visibili dal piazzale ed utili ad "una migliore viabilità della zona", ma non dice perchè fra dette parti non rientrassero le grondaie più alte - notoriamente le parti più visibili dei fabbricati e più pericolose, se non mantenute, per le persone sottostanti - nè perchè il lavoratore per raggiungere quelle grondaie non avrebbe potuto passare sul tetto, ossia sulla superficie che cedette.
I detti vizi di motivazione comportano la Cassazione della Sentenza impugnata, con rinvio ad altro collegio d'appello, che sì designa nella Corte di Brescia, la quale procederà ad accertare nuovamente l'estensione delle mansioni assegnate al lavoratore rimasto infortunato e quindi il nesso causale fra queste e l'infortunio, congruamente motivando ed applicando altresì l'art. 2087 c.c., secondo i principi di diritto sopra enunciati, e in particolare verificando se il calpestamento di un tetto di eternit da parte di un "muratore esperto e prudente" (così definito a pag. 33 del ricorso) possa integrare un concorso nel fatto colposo.
L'accoglimento dei primi due motivi di ricorso comporta l'assorbimento di tutti gli altri.
Quanto al titolo di responsabilità del Comune appaltante, sulla cui esclusione insiste la controricorrente società Reale assicurazioni, la relativa questione è stata ritenuta dalla Corte d'appello come assorbita dalla negazione del nesso causale fra infortunio e mansioni lavorative, con la conseguenza che essa potrà essere eventualmente sottoposta al giudice di rinvio.
Questo provvedere anche sulle spese del giudizio di Cassazione.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbiti gli altri e cassa in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Brescia anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2007