E' ammissibile, ad opera del giudice e anche d'ufficio, la conversione del licenziamento per giusta causa in quello per giustificato motivo soggettivo; tale principio, tuttavia, trova il suo limite nella regola generale della immutabilità della contestazione, onde esso non può essere applicato quando vengano mutati i motivi posti a base dell'iniziale contestazione e quando la conversione in licenziamento per giustificato motivo importi la necessità di accertare fatti nuovi e diversi da quelli inizialmente addotti dal datore di lavoro a sostegno del suo recesso.