OGGETTO: | Indennità di mobilità. Compatibilità con l’attività di lavoro autonomo o subordinato. Corresponsione anticipata dell'indennità. Incentivi all’assunzione. |
SOMMARIO: |
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1. Premessa.
La rilevanza attribuita dalla normativa più recente alla rioccupazione dei lavoratori beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito rende necessario fornire alcune indicazioni circa la compatibilità dell’indennità di mobilità con lo svolgimento di attività lavorativa e la eventuale cumulabilità della relativa remunerazione con l’indennità medesima.
I criteri e le relative disposizioni attuative di seguito enunciati, supportati anche da gran parte della giurisprudenza della suprema Corte di Cassazione, sono state peraltro concordate con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, in più occasioni, ha fornito chiarimenti in materia.
Con l’occasione si forniscono ulteriori precisazioni in materia di corresponsione dell’indennità di mobilità in forma anticipata in un’unica soluzione ai lavoratori che si vogliano associare in cooperativa e in merito al nesso che intercorre tra tale fattispecie e gli incentivi eventualmente spettanti alla cooperativa in quanto azienda che assuma lavoratori provenienti dalle liste di mobilità.
2. Indennità di mobilità e lavoro subordinato. Cenni.
Fatte salve le precedenti disposizioni in materia di rapporti tra indennità di mobilità e lavoro subordinato, che in questa sede si considerano integralmente richiamate, si forniscono di seguito talune disposizioni.
Come è noto, per il caso in cui il beneficiario di indennità di mobilità venga assunto con un contratto di lavoro subordinato, gli istituti della sospensione e della decadenza dall’indennità di mobilità sono espressamente regolati dagli artt. 8 e 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni.
2.1. Lavoro subordinato a tempo determinato o a tempo parziale (determinato o indeterminato).
Qualora il lavoratore, durante il periodo di godimento dell’indennità, accetti, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 223/1991 l’offerta di un lavoro subordinato, a tempo determinato o a tempo parziale (sia esso a tempo determinato o indeterminato) dandone tempestiva comunicazione all’INPS, la prestazione, ai sensi dell’art. 8, comma 7, della stessa legge, viene sospesa mantenendo tuttavia l’iscrizione nella lista.
In tal caso le giornate di lavoro prestate non sono computate ai fini della determinazione del periodo di durata del trattamento di mobilità fino al raggiungimento di un numero di giornate pari a quello dei giorni complessivi di spettanza del trattamento: si produce cioè uno slittamento della data di fine prestazione che, tuttavia, non può essere superiore alla durata della prestazione inizialmente prevista.
2.2. Lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato.
La stipula di un nuovo contratto a tempo pieno ed indeterminato provoca invece la decadenza dalla prestazione e dall’iscrizione alle liste di mobilità (art. 9, comma 6, lett. a).
L’articolo 9, ai commi 7 e 8, prevede tuttavia la possibilità di reiscrizione in caso di mancato superamento del periodo di prova (fino ad un massimo di due volte) ovvero laddove il lavoratore non sia giudicato “idoneo alla specifica attività cui l’avviamento si riferisce”.
Un’ulteriore possibilità di reiscrizione è prevista dall’articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 299/1994 (convertito con modificazioni dalla legge n. 451/1994), a norma del quale il lavoratore in mobilità assunto a tempo indeterminato e successivamente licenziato senza aver maturato dodici mesi di anzianità aziendale presso la nuova impresa, di cui sei di lavoro effettivamente prestato, “è reiscritto nelle liste di mobilità ed ha diritto ad usufruire della relativa indennità per un periodo corrispondente alla parte residua non goduta decurtata del periodo di attività lavorativa prestata”.
A differenza dei casi trattati al punto 2.1, in questi casi non si darà luogo tuttavia allo slittamento della data di fine della prestazione.
2.3. Incompatibilità tra retribuzione da lavoro subordinato e indennità di mobilità.
Nelle situazioni indicate ai precedenti punti 2.1 e 2.2, la corresponsione dell’indennità di mobilità è incompatibile con la percezione della retribuzione da lavoro subordinato, sicché si verifica una piena incumulabilità dell’una con l’altra.
Eccezione a tale criterio era stata prevista dall’art. 9, comma 9, della legge n. 223/1991 in favore dei lavoratori collocati nella cosiddetta “mobilità lunga” finalizzata al pensionamento di vecchiaia perché in possesso dei requisiti espressamente indicati dall’art. 7, comma 6, della stessa legge n. 223/1991.
L’articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 68/2006, convertito, con modificazioni dalla legge n. 127 del 2006, ha previsto, peraltro, in favore dei lavoratori, già in mobilità, coinvolti nel programma sperimentale per il sostegno al reddito, la possibilità di “prestare attività lavorativa temporanea ed occasionale cumulando il trattamento dl sostegno al reddito con la retribuzione o il compenso spettante, nel limite massimo complessivo dell’ultima retribuzione aggiornata sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per e famiglie di operai e impiegati calcolato dall’ISTAT”.
In tale caso l’importo dell’indennità viene corrispondentemente ridotto.
In materia di lavoro autonomo nessuna norma specifica prevede gli istituti della sospensione e della decadenza.
La legge n. 223/1991 prevede invece – all’art. 7, comma 5 – la facoltà per il lavoratore in mobilità di ottenere, qualora ne faccia richiesta, la corresponsione anticipata della prestazione in un’unica soluzione per intraprendere un’attività autonoma o associarsi in cooperativa, escluse le mensilità eventualmente già godute.
Il lavoratore che esercita tale facoltà viene cancellato dalla lista di mobilità (art. 9, comma 6, lettera b della legge n. 223/1991).
L’indennità anticipata dovrà essere restituita, nel caso in cui, entro 24 mesi dalla data di corresponsione dell’importo, il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato. Egli dovrà, inoltre, dare comunicazione scritta dell’avvenuta assunzione alla sede dell’INPS che ha liquidato l’anticipazione medesima entro 10 giorni dall’inizio dell’attività dipendente (art.7 comma 5, della legge n.223 del 1991 e art.3 D.M.17 febbraio 1993 n.142).
Il lavoratore non è tuttavia obbligato a chiedere l’anticipazione e, nel caso in cui egli non si avvalga di tale facoltà, la legge non stabilisce di per sé la decadenza dalla prestazione di mobilità.
L’indennità di mobilità, tuttavia, come tutte le prestazioni che traggono origine e compensano la perdita involontaria di un posto di lavoro, è intrinsecamente legata alla condizione di disoccupazione involontaria. Pertanto, laddove la legge non disponga diversamente, si deve ritenere che essa venga meno qualora cessi lo stato di disoccupazione involontaria.
A tale riguardo si deve rilevare che la definizione dello stato di disoccupazione e la disciplina ad esso correlata sono contenute nel decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Inparticolare, a norma dell’art. 1, lettera c), del citato decreto legislativo (come modificato dal decreto legislativo n. 297/2002), per "stato di disoccupazione" si intende “…la condizione del soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di un’attività lavorativa secondo le modalità definite con i servizi competenti”.
L’art. 4 del citato decreto legislativo prevede inoltre la conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione.
In virtù del meccanismo delle detrazioni di cui all’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), tale limite di reddito, è pari, per il lavoro autonomo, ad euro 4.800 annui (art. 13, comma 5), mentre per le collaborazioni coordinate e continuative il medesimo limite di reddito è fissato in euro 8.000 annui (articolo 13, comma 1). I limiti suddetti sono da intendersi al netto delle ritenute previdenziali e prima del prelievo fiscale.
Ne deriva che l’attività di lavoro autonomo è compatibile con la percezione dell’indennità di mobilità quando i redditi che ne derivino siano tali da non comportare la perdita dello stato di disoccupazione; tali redditi, in vigenza dell’attuale normativa in materia di imposte sui redditi, sono quantificati in 4.800 euro nell’anno solare per l’attività di lavoro autonomo e 8.000 euro per le collaborazioni coordinate e continuative.
Qualora entrambi i tipi di attività suddette si alternino o sovrappongano nell’anno solare, si applicherà il limite superiore. In caso di superamento del suddetto limite, si produrrà cancellazione dalle liste di mobilità e la decadenza dall’indennità per perdita dello stato di disoccupazione, dal momento dell’inizio dell’attività lavorativa.
Come si è accennato al’inizio di questo paragrafo, il lavoratore può chiedere l’anticipazione anche per associarsi in cooperativa. Sul punto si rinvia al 6.
4. Cumulabilità tra indennità di mobilità e remunerazione da lavoro autonomo o da collaborazione coordinata e continuativa.
Nei casi di compatibilità tra indennità di mobilità e remunerazione da attività lavorativa – da circoscrivere ai soli casi di svolgimento di un’attività di lavoro autonomo con remunerazione inferiore alle soglie di cui al punto precedente (4.800 euro nell’anno solare in caso di lavoro autonomo e 8.000 euro per le collaborazioni coordinate e continuative) – la remunerazione potrà cumularsi con l’indennità nei limiti previsti dall’art. 9 comma 9, della legge n. 223 del 1991 e cioè “ nei limiti in cui sia utile a garantire la percezione di un reddito pari alla retribuzione spettante al momento della messa in mobilità, rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell’indice del costo della vita calcolato dall’ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria”.
In caso di superamento del predetto limite, l’indennità verrà ridotta fino a che la somma dell’indennità con la remunerazione da lavoro non eguagli la precedente retribuzione (quella sulla cui base è calcolata l’indennità stessa) opportunamente rivalutata.
4.1. Accertamento della remunerazione da lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa.
Ai fini dell’accertamento del reddito del lavoratore, lo stesso è tenuto dichiarare all’Istituto il reddito che preveda di ottenere nel corso dell’anno solare. In analogia con quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, della legge n. 223/1991 per lo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a tempo determinato o parziale, tale comunicazione dovrà essere resa entro il termine di cinque giorni dall’inizio dell’attività lavorativa autonoma.
Al termine dell’anno solare, e comunque non oltre i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, il lavoratore dovrà comprovare – mediante consegna di una copia della dichiarazione medesima o di altro documento equipollente – il reddito effettivamente conseguito nello svolgimento del lavoro autonomo.
La Sede competente avrà cura di verificare la veridicità dei dati riportati, utilizzando le procedure informatizzate in uso.
Darà quindi luogo al conguaglio, procedendo alla liquidazione di quanto spettante o al recupero delle somme pagate in eccedenza qualora – come precisato nel precedente paragrafo 4 – venga superata la retribuzione spettante al momento della messa in mobilità.
5. Compatibilità e cumulabilità dell’indennità di mobilità con le prestazioni di lavoro accessorio nel limite massimo di 3.000 euro per gli anni 2009 e 2010.
Come già affermato nella circolare n. 75 del 26 maggio 2009, l’art. 7-ter, comma 12, lettera b) del decreto legge n. 5/2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2009), nel modificare l’art. 70 del D.Lgs. 10.9.2003 n. 276 sul lavoro accessorio, aggiunge il comma 1-bis, che, recentemente modificato dalla Legge n.191/2009 (legge finanziaria 2010), così recita: «in via sperimentale per gli anni 2009-2010, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio».
La suddetta norma consente – in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 di cumulare le prestazioni integrative del salario e le altre prestazioni di sostegno del reddito con i redditi derivanti da lavori accessori entro il limite di 3.000 euro per anno solare.
In questo caso pertanto la prestazione di mobilità non dovrà essere ridotta e potrà essere interamente cumulata con la remunerazione da lavoro accessorio, senza che venga sospesa o ridotta.
Il limite dei 3.000 euro – da intendersi al netto delle ritenute previdenziali (v. circolare n. 88 del 9 luglio 2009) – è riferito al singolo lavoratore, pertanto va computato in relazione alle remunerazioni da lavoro accessorio che lo stesso percepisce nel corso dell’anno solare, sebbene legate a prestazioni effettuate nei confronti di diversi datori di lavoro accessorio.
Le remunerazioni che superino il limite dei 3.000 euro non danno luogo, tuttavia, a cumulabilità totale, bensì – limitatamente alle somme eccedenti il suddetto limite – all’applicazione della disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità di tali remunerazioni con l’indennità di mobilità, per le quali si rimanda alle istruzioni già impartite (v. per ultimo la circolare n.75/2009 ).
Conseguentemente, per il solo caso di emolumenti da lavoro accessorio che rientrano nel limite dei 3.000 euro annui l’interessato non sarà obbligato a dare alcuna comunicazione.
Laddove al contrario fosse superato il limite dei 3.000 euro per anno solare, il lavoratore, a norma dell’art.9, comma 1 lettera d) della legge n.223/1991, come modificato dell’articolo 4, comma 38, della legge n. 608/1996, ha l’obbligo di dare “… comunicazione entro 5 giorni dall’assunzione alla competente Sede dell’INPS” dell’avvenuta rioccupazione (circ. n. 16 del 23 gennaio 1997, punto 4). Nel caso non provveda, il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità e decade dal trattamento.
Nel caso di più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno 2009 e dell’anno 2010 e retribuiti singolarmente nel limite di 3.000 euro per anno solare, che sommati ad altri redditi per lavoro accessorio determinino superamento del predetto limite dei 3.000 euro, la comunicazione di cui trattasi andrà effettuata prima del superamento medesimo.
6. Corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità per associarsi in cooperativa. Stato di socio lavoratore e incentivi alla cooperativa per l’assunzione.
Il lavoratore collocato in mobilità che abbia titolo a percepire la relativa indennità e che voglia rioccuparsi associandosi in cooperativa può chiedere, ai sensi dell’art.7, comma 5, della citata legge n.223/1991 – come si è accennato all’inizio del paragrafo 3) – la corresponsione anticipata della prestazione di mobilità in un’unica soluzione.
La legge 3 aprile 2001, n. 142 stabilisce, all’articolo 1, comma 3, come modificato dall’art.9 della Legge n.30/2003, che “il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali”.
Conseguentemente, ai fini della compatibilità e della cumulabilità dello stato di socio lavoratore con la percezione dell’indennità di mobilità si terrà conto di quando detto ai paragrafi 2 e3, aseconda del tipo di contratto di lavoro (subordinato o autonomo o ancora di collaborazione) stipulato con la cooperativa.
Il lavoratore non è tuttavia obbligato a chiedere l’anticipazione per associarsi in cooperativa; occorre pertanto distinguere le due fattispecie dell’associazione in cooperativa senza richiesta di anticipazione e dell’associazione in cooperativa con richiesta di anticipazione.
6.1. Associazione in cooperativa senza richiesta di anticipazione.
Nel caso in cui il lavoratore aderisca alla cooperativa senza chiedere l’anticipazione e venga instaurato un rapporto di lavoro subordinato, si applicano le stesse norme - illustrate nei paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3 – che valgono per il rapporto di lavoro subordinato di colui il quale non aderisce ad una cooperativa.
Nel caso invece in cui venga instaurato un rapporto di lavoro autonomo o una collaborazione coordinata e continuativa, valgono le stesse disposizioni illustrate nel paragrafo 3.
6.2. Associazione in cooperativa con richiesta di anticipazione.
La facoltà di chiedere la prestazione in forma anticipata è riconosciuta esplicitamente dalla norma a tutti i lavoratori che intendano associarsi in cooperativa, a prescindere dalla forma (subordinata, autonoma o di collaborazione coordinata non occasionale) con cui venga qualificato il rapporto di lavoro.
L’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con la cooperativa – costituendo semplice attuazione degli impegni assunti con la cooperativa stessa - non comporta la restituzione dell’anticipazione, prevista dall’articolo 7, comma 5, ultimo capoverso, della legge n. 223/1991.
Tale ultima norma - che prevede l’obbligo di restituzione della prestazione anticipata “nel caso in cui il lavoratore, nei ventiquattro mesi successivi a quello della corresponsione, assuma una occupazione alle altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico” - troverà applicazione con riferimento ai rapporti di lavoro diversi da quello intrattenuto con la cooperativa stessa.
Va tuttavia evidenziato che, nel concedere la facoltà di cui sopra, l’Inps – nel riconoscere il diritto all’anticipazione e nell’escluderne la restituzione - disporrà le necessarie verifiche sia al fine di evitare eventuali abusi o azioni fraudolente, sia al fine di evitare l’eventuale collocazione in mobilità, da parte della cooperativa, dei predetti soci lavoratori nei 24 mesi successivi alla corresponsione dell’anticipazione stessa.
6.3. Incentivi alla cooperativa per l’assunzione.
L’esercizio della facoltà di richiedere la corresponsione anticipata dell'indennità da parte del lavoratore che si associ in cooperativa e intrattenga con essa un rapporto di lavoro subordinato esclude per quel rapporto di lavoro subordinato gli incentivi altrimenti fruibili, previsti dall’articolo 8, commi 2 e 4, e dall’articolo 25, comma 9, della legge 223/1991.
Nel caso invece che il lavoratore aderisca alla cooperativa senza richiedere l’anticipazione, la cooperativa medesima potrà fruire dei suddetti incentivi.
Il legislatore ha infatti inteso agevolare il reimpiego dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, con due benefici complessivamente alternativi: da una parte ha previsto un beneficio (l’anticipazione) al lavoratore che crei da sé il proprio lavoro, avviando una attività autonoma o associandosi in cooperativa; dall’altra ha previsto un diverso beneficio (gli incentivi al datore di lavoro che assume) quando il lavoratore fruisce di un’occasione di lavoro creata da altri, impiegandosi alle dipendenze altrui.
Questo è il motivo per cui l’esercizio della facoltà di chiedere l’anticipazione da parte del lavoratore esclude il diritto della cooperativa di beneficiare degli incentivi connessi all’instaurazione del rapporto di lavoro subordinato.
L’interpretazione illustrata è confermata anche dalla circostanza che, ai sensi dell’articolo 9, comma 6, lett. b), della legge 223/1991, il lavoratore che si sia avvalso della facoltà di percepire in un'unica soluzione l'indennità di mobilità è cancellato dalla lista di mobilità.
L’impossibilità di coesistenza tra la prestazione anticipata e l’incentivo all’azienda riguarda sia il contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore di cui all’articolo 8, comma 4, sia gli sgravi contributivi previsti dall’articolo 8, comma 2, e dall’articolo 25, comma 9 della legge n. 223/1991.
Poiché da quanto sopra precisato consegue che la società cooperativa, all’atto di perfezionare il rapporto associativo con un lavoratore, potrebbe avere interesse a conoscere se questi abbia esercitato la facoltà di chiedere l’anticipazione - anche se la domanda non sia ancora stata accolta e il lavoratore non sia stato cancellato dalle liste di mobilità -la Sede Inps, cui la cooperativa chieda di fruire degli incentivi previsti per l’assunzione di lavoratori in mobilità, verificherà presso l’Unità di processo competente che non sia stata esercitata la facoltà di corresponsione dell’anticipazione dandone comunicazione alla cooperativa medesima.