In tema di indennità di disoccupazione, la decadenza dalla proposizione della domanda giudiziale, di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, è decadenza di ordine pubblico, con conseguente inderogabilità della relativa disciplina, irrinunciabilità e rilevabilità d'ufficio da parte del giudice, sicché resta preclusa la possibilità per le parti di derogare, attraverso propri atti o comportamenti, alla disciplina legale. Ne consegue che la decisione del ricorso tardivamente presentato, ancorché imposta dall'art. 8 della legge n. 533 del 1973, non impedisce il decorso del termine di decadenza per la proposizione della domanda giudiziale.