Conteggi lavoro

martedì 20 dicembre 2011

D.P.R. 1070 del 1960

Norme per la disciplina del trattamento economico dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali
(omissis)
Articolo 5 Decorrenza degli stipulandi contratti nazionali.
Le associazioni nazionali di categoria sono impegnate a procedere entro il 30 novembre p. v. alla definizione dei contratti nazionali.
In relazione all'impegno di cui sopra si stabilisce che, per i contratti conclusi nel predetto termine, anche l'eventuale ulteriore aumento, di cui al secondo comma dell'art. 1, avrà decorrenza, per i rapporti di lavoro in corso, dalla data di decorrenza degli aumenti di cui al primo comma dell'art. 1 e dell'art. 2 del presente accordo.
Al 15 novembre le due Confederazioni esamineranno la situazione allo scopo di sollecitare la definizione delle trattative non ancora concluse.
Trascorso il termine del 30 novembre, le trattative si intendono avocate alle due Confederazioni che provvederanno a concludere con la maggiore sollecitudine gli accordi di cui al secondo comma dell'art. 1. 

Articolo 6 Nuova base della contingenza.
A partire dal 1° ottobre 1946, la contingenza media base è fissata in lire 185 riferita al costo medio mensile di vita delle otto provincie di Milano, Torino, Roma, Napoli, Mantova, Rovigo, Macerata e Cagliari, nel trimestre 15 giugno -15 settembre 1946, computato secondo i criteri di cui appresso.
La contingenza base di ciascuna provincia risulterà dal rapporto del costo di vita della provincia stessa accertato nel periodo 15 giugno-15 settembre 1946, rispetto al predetto costo medio di vita delle otto provincie sopra citate, con un minimo di lire 160 ed un massimo di lire 200. 

Articolo 7 Contingenza effettiva per il periodo 1° ottobre 1946-30 novembre 1946.
In ciascuna provincia, la contingenza effettiva per il periodo 1° ottobre 1946-30 novembre 1946, sarà pari, per l'uomo sopra i 20 anni di età, alla contingenza base calcolata come all'articolo precedente.
Alle donne ed ai minori si applicano i rapporti percentuali fissati per la contingenza nei contratti interconfederali 6 dicembre 1945 e 23 maggio 1946. 

Articolo 8 Variazioni della indennità.
L'indennità di contingenza verrà variata di due mesi in due mesi, rimanendo in tali intervalli immutata. Il primo adeguamento verrà fatto, in base alla variazione degli indici provinciali 15 settembre 1946-15 novembre 1946, rispetto a quelli 15 giugno-15 settembre 1946, ed avrà applicazione dal 1° dicembre 1946. Il successivo adeguamento avrà luogo il 1° febbraio 1947 in base alle variazioni che gli indici del periodo 15 novembre 1946-15 gennaio 1947 presenteranno rispetto a quelli del periodo base considerato (15 giugno-15 settembre 1946) e così per i bimestri successivi. 

Articolo 9 Applicazione convenzionale delle variazioni del numero indice alla indennità di contingenza.
Le variazioni percentuali del numero indice saranno tradotte in variazioni percentuali dell'indennità di contingenza (cioè dell'importo da versarsi per tale titolo al lavoratore) moltiplicando le variazioni per il coefficiente 2,30, per i lavoratori uomini di età superiore agli anni 20, e per il coefficiente 2, per le lavoratrici di età superiore agli anni 20 e per i lavoratori di ambo i sessi di età inferiore agli anni 20. 

Articolo 10 Commissione nazionale per la determinazione dei criteri di calcolo degli indici del costo della vita.
In sostituzione delle Commissioni centrali istituite con i contratti interconfederali più volte citati, è costituita una apposita Commissione nazionale sedente in Roma, composta da tre rappresentanti della Confindustria e da tre rappresentanti della Confederazione Generale Italiana del Lavoro, presieduta da un esperto di riconosciuta autorità in materia, nominato dalla Commissione stessa.
Detta Commissione nazionale è incaricata di elaborare il nuovo schema di spesa per famiglia tipo, sul quale le singole Commissioni provinciali computeranno le variazioni del costo della vita, ai fini della variazione dell'indennità di contingenza.
Le Commissioni provinciali potranno intercambiare sullo schema di spesa alimentare, una volta per tutte, in relazione alle consuetudini alimentari locali, e fermo restando l'eguale quantitativo di calorie, i seguenti generi: pasta e riso fra i generi da minestra; olio, lardo, strutto e burro fra i grassi; carne con pesce.

Articolo 11 Modificazione dello schema di bilancio familiare.
La Commissione nazionale per la scala mobile, nell'elaborare il nuovo schema di spesa per famiglia tipo in sostituzione di quello allegato ai contratti interconfederali 6 dicembre 1945 e 23 maggio 1946, determinerà i quantitativi dei generi alimentari sulla base di 2.600 calorie per uomo adulto e ridurrà, ove occorra, l'incidenza delle voci abbigliamento e spese varie, in modo che, senza alterare sensibilmente l'importo globale della spesa media delle otto provincie, l'incidenza della spesa per il capitolo alimentazione sul totale, nel periodo base (15 giugno-15 settembre 1946), risulti almeno del 75 per cento circa rispetto a detto importo. 

Articolo 12 Periodo feriale annuale per gli operai.
Il periodo annuale di ferie che sia inferiore a dodici giorni lavorativi è elevato a tale limite a partire dall'anno feriale 1946-47, ed è compensato con la retribuzione globale di fatto.
Allo scopo di non incidere sulla produttività delle aziende nel presente delicato momento dell'economia nazionale, resta convenuta, perdurando tali condizioni, la possibilità di suddividere in due periodi nell'anno il godimento dei dodici giorni di ferie, ovvero di sostituirne il godimento, fino a 6 giorni, corrispondendo una giornata di retribuzione, calcolata nella misura sopra indicata, per ogni giorno di ferie non goduto. 

Articolo 13 Ferie degli impiegati e degli appartenenti alle categorie intermedie (ex equiparate).
Il periodo minimo feriale annuo per gli impiegati e per gli appartenenti alle categorie intermedie è elevato, a far tempo dall'anno feriale 1946-47, a dodici giorni lavorativi, fermi restando i maggiori periodi feriali contrattualmente fissati. 

Articolo 14 Ferie frazionate.
In caso di cessazione di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi dell'indennità sostitutiva del mancato godimento delle ferie computata sulla retribuzione globale di fatto per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda. 

Articolo 15 Festività cadenti nel periodo feriale.
Le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico, in quanto dovuto, senza prolungamento del periodo feriale. 

Articolo 16 Festività infrasettimanali operai.
Per tutte le giornate festive -- considerate tali dai singoli contratti di categoria od, in mancanza di norma contrattuale, riconosciute tali dallo Stato a tutti gli effetti civili -- sarà corrisposta agli operai la normale retribuzione, intendendosi per tale quella che avrebbero percepito se avessero lavorato secondo l'orario normale giornaliero di stabilimento.
In caso di prestazione di lavoro nelle giornate di festività infrasettimanali oltre la retribuzione di cui al primo comma, sarà corrisposta la retribuzione globale per le ore lavorate come in giorno feriale.
Entro un mese dalla data di stipulazione del presente accordo, le Camere provinciali del lavoro delle provincie, in cui vigono particolari accordi che regolano la materia, hanno facoltà di optare per il mantenimento degli accordi locali. 

Articolo 17 Gratifica natalizia e 13ª mensilità.
Agli operai in servizio alla data di applicazione del presente accordo, la liquidazione della gratifica natalizia sarà effettuata, per ciascun anno e a partire dal 1946, nella misura di 200 ore della retribuzione globale di fatto. Per i cottimisti si farà riferimento al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle quattro ultime settimane.
Per gli impiegati la tredicesima mensilità a partire dal 1946 sarà corrisposta sulla base della retribuzione globale mensile di fatto.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia o della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda. 

Articolo 18 Computo della retribuzione agli effetti della indennità di anzianità.
Allo scopo di uniformare in tutto il territorio nazionale i criteri di computo della retribuzione agli effetti della indennità di anzianità, si stabilisce quanto segue:
per l'anzianità maturata fino al 1° gennaio 1945, l'indennità è liquidata in base alla retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto, esclusa la sola indennità di contingenza;
per l'anzianità maturata successivamente alla predetta data l'indennità è liquidata comprendendo nella retribuzione anche l'indennità di contingenza in corso al momento della risoluzione del rapporto.
L'indennità sostitutiva del preavviso è comprensiva anche della indennità di contingenza. 

Articolo 19 Assegni familiari.
Gli assegni familiari, per gli operai, per gli impiegati e per gli appartenenti alle categorie intermedie, sono aumentati del 50 per cento limitatamente alle quote per i figli.
Le parti si impegnano a sollecitare l'emanazione del relativo provvedimento legislativo e la categoria industriale dichiara di accollarsi l'onero dei maggiori contributi necessari.
Le aziende anticiperanno l'importo dei maggiori assegni dalla data di cui al primo comma dell'art. 1 e di cui agli articoli 2 e 3. 

Articolo 20 Conservazione delle condizioni di miglior favore.
Le parti concordano che col presente accordo non hanno inteso di modificare le condizioni complessive di maggior favore, individuali o collettive. 

Articolo 21 Decadenza dell'accordo interconfederale 28 settembre 1946.
L'accordo interconfederale 28 settembre 1946 decade a partire dal giorno di entrata in vigore del presente contratto; peraltro, l'assegno temporaneo, previsto dagli articoli 1 e 2 di detto accordo, cessa ad ogni effetto dalla data di decorrenza degli aumenti derivanti dall'art. 1, primo comma, del presente accordo. 

Articolo 22 Tregua salariale.
In aderenza alle finalità del presente accordo enunciate nella premessa, le Confederazioni stipulanti e le Associazioni ad esse aderenti, sia nazionali che territoriali, assumono impegno di osservare, per un periodo di mesi sei dalla data di stipulazione dell'accordo stesso, una tregua e, conseguentemente, di non addivenire ad alcuna variazione di aumento del trattamento retributivo dei lavoratori, quale risulta successivamente all'applicazione del presente accordo, salvo naturalmente le variazioni derivanti dall'applicazione della scala mobile.
Nello spirito di tale impegno tutte le organizzazioni dei lavoratori si adopereranno per evitare qualsiasi richiesta ed agitazione in contrasto con esso.
La tregua concordata non ostacola la normale attività di revisione degli istituti contrattuali in sede di stipulandi accordi nazionali, purchè tale revisione non importi un effettivo aumento salariale o stipendiale di carattere generale, che, come tale, possa considerarsi in contrasto con la lettera e con lo spirito del presente concordato.