L'indennità di disoccupazione ordinaria spetta:
- ai lavoratori licenziati ( non a quelli che si dimettono volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa);
- a partire dal 17 marzo 2005, ai lavoratori che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non causati nè dai lavoratori nè dal datore di lavoro.
Il lavoratore per avere diritto all'indennità deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- almeno 52 settimane di contribuzione nei due anni che precedono la data di cessazione del rapporto di lavoro;
- almeno 2 anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria, vale a dire almeno un contributo settimanale versato prima del biennio precedente la domanda;
- dichiarazione, effettuata presso il Centro per l’Impiego competente, di disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.