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martedì 20 dicembre 2011

Infortunio sul lavoro: sentenza Cassazione, sez. pen., n. 34376 del 2011



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

MOTIVI DELLA DECISIONE

P.Q.M.

Cass. penale sent. n. 34376 del 20.09.2011
(OMISSIS)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova confermava quella di primo grado che aveva ritenuto la responsabilità di S.M., BA.Ma., P.R. e B.S., per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica in danno del lavoratore F.J..

Trattavasi di un infortunio sul lavoro occorso in data (OMISSIS) al F., dipendente della società C., il quale, nelle circostanze di tempo e di luogo descritte nei capi di imputazione, rimaste incontestate, durante l'operazione di rimozione dei pannelli all'interno della nave crociera in allestimento, Costa Magica, da parte del personale della BL M., alla quale era stato subappaltato il lavoro di montaggio dei pannelli dalla S. s.p.a (mentre alla C. erano stati subappaltati gli altri lavori di allestimento delle cabine), a causa della errata collocazione dei pannelli (in contrasto con le prescrizioni del vigente piano operativo di sicurezza) e dell'assenza di idonee direttive sulle modalità di esecuzione del lavoro, veniva improvvisamente investito dai pannelli, che si abbattevano su di lui colpendolo alla testa e provocandogli lesioni, a seguito delle quali decedeva qualche giorno dopo in ospedale.

Il S., il P. ed Ba. ed il erano stati chiamati a risponderne, rispettivamente, quale amministratore unico, capo cantiere e di responsabile del servizio di prevenzione e protezione della S. s.p.a.,il B., nella qualità di direttore tecnico della BL M., essendosi ravvisati a loro carico profili di colpa specifica, fondata sulla inosservanza dell'obbligo di rendere sicuro il luogo del lavoro fissando i pannelli alle pareti tramite una "reggetta" anche se ciò avrebbe ritardato le lavorazioni poichè ad ogni spostamento i pannelli dovevano essere svincolati dalla "reggetta".

Avverso la predetta decisione gli imputati propongono distinti ricorsi per cassazione.

Il S. articola due motivi.

Con il primo lamenta la mancanza assoluta di motivazione sullo specifico motivo di impugnazione nel quale si evidenziava che la gestione del rischio legato alla movimentazione dei pannelli era di esclusiva competenza della BL M., datore di lavoro del F. e di C., la quale trasgredendo al divieto di movimentare i pannelli impartito da Fin., aveva ordinato al F. di spostarli. Con il motivo di impugnazione si era altresì sottolineato che non vi era stata alcuna ingerenza della S. s.pa. nel sub appalto di competenza della B.L. M. ed era stata altresì richiesta la riduzione della pena.

Con il secondo motivo si duole della contraddittorietà della sentenza di primo grado, a cui quella impugnata aveva integralmente rinviato, laddove da una parte riconosceva che il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7 impone che i rischi specifici delle singole attività devono essere valutati e neutralizzati dalle singole imprese interessate e dall'altra affermava che in presenza di un obbligo generale di collaborazione antinfortunistica è esclusa la possibilità che il solo affidamento a terzi della esecuzione dei lavori liberi l'appaltante o il subappaltante della propria responsabilità.

Ba. articola cinque motivi.

Con il primo lamenta la mancanza assoluta di motivazione sui motivi di appello con i quali si contestava il giudizio di responsabilità in quanto nella qualità di responsabile del servizio di prevenzione e protezione era solo un ausiliare del datore di lavoro Si evidenziava altresì che i lavori erano eseguiti da una molteplicità di soggetti ed alla valutazione del rischio di caduta dei pannelli doveva provvedere solo la BL M., essendo tale attività di sua esclusiva competenza e che era stata chiesta altresì la riduzione della pena.

Con il secondo motivo si duole della violazione di legge laddove il giudice di primo grado con riferimento alla sua posizione aveva definito il responsabile del servizio come un soggetto incaricato di monitorare costantemente la sicurezza degli impianti, non spettando a tale figura tale funzione di vigilanza.

Con il terzo motivo lamenta la mancanza di motivazione con riferimento al nesso di causalità in difetto del giudizio contro fattuale mancando la prova che, se il responsabile del servizio di prevenzione avesse segnalato il rischio il datore di lavoro avrebbe adottato iniziative idonee a neutralizzarlo.

Con il quarto motivo si duole dell'erronea applicazione della legge penale evidenziando che la valutazione dei rischi e la redazione del relativo documento costituiscono un obbligo indelegabile del datore di lavoro, dei quali risponde solo quest'ultimo ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 17, 29 e 55.

Con il quinto motivo, premessa la sussistenza di un contrasto di giurisprudenza sulla responsabilità o meno del responsabile del servizio di prevenzione, in concorso con il datore di lavoro, in caso di lesioni e omicidio colposo del lavoratore, ritiene di aderire a quella impostazione che esclude la responsabilità del responsabile del servizio di prevenzione sul rilevo che lo stesso non è responsabile per la violazione dei precetti contravvenzionali e, pertanto, non può affermarsi la sua responsabilità penale qualora il mancato rispetto di tali precetti abbia determinato il verificarsi dell'infortunio.

P. articola quattro motivi.

Con il primo motivo censura la sentenza per mancanza assoluta di motivazione sui motivi di appello con i quali, tra l'altro, si contestava che il Tribunale aveva omesso di considerare che il rischio della caduta dei pannelli era un rischio specifico di BL M. e che all'imputato non spettava alcuna vigilanza sul dipendente di altra società.

Con il secondo motivo si lamenta la mancanza di motivazione anche con riferimento al profilo del nesso causale tra l'asserita condotta omissiva e l'infortunio, difettando del tutto il giudizio contro fattuale in base al quale dedurre che il datore di lavoro, a seguito della segnalazione del preposto avrebbe adottato il cd. sistema a "reggette".

Con il terzo motivo e quarto motivo, strettamente connessi, ci si duole della violazione della legge penale e della manifesta illogicità della motivazione i giudici di merito avevano fondato la responsabilità del P. sulla posizione di garanzia verso la vittima, tralasciando di considerare che: il F. era dipendente di altra società; il capocantiere, il cui ruolo è inquadrabile sotto il profilo prevenzionistico in quello di preposto, non è tenuto a segnalare carenze valutative (dei rischi), spettando allo stesso solo compiti di vigilanza e di segnalazione di eventuali difformità operative rispetto alle misure di sicurezza ed alle prassi lavorative che sono già state decise dal datore di lavoro, che, nel caso in esame, non aveva neanche previsto il rischio da caduta dei pannelli.

B. articola un unico motivo con il quale insta per l'annullamento della sentenza per mancanza assoluta di motivazione, che aveva eluso i molteplici e rilevanti aspetti della vicenda coinvolgente più imprese e più soggetti ricoprenti posizioni di garanzia.

E' stata depositata memoria difensiva nell'interesse del S., contenente due motivi nuovi. Con il primo si censura la sentenza sotto il profilo della mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del nesso causale rispetto all'evento. Il giudice di primo grado aveva ancorato la responsabilità del S. nella omessa previsione nel piano di sicurezza del rischio che la libera mobilità dei pannelli ne favorisse l'abbattimento, individuando nell'omesso blocco dei pannelli alle pareti mediante "reggetta" la causa dell'evento. Si tratterebbe, secondo il ricorrente, di circostanza del tutto inconferente nel dinamismo causale del sinistro, essendo pacifico che il tragico evento si determinò nella fase di spostamento e conseguente movimentazione dei pannelli caricati a bordo e non in quella in cui gli stessi erano stati appoggiati alle pareti in attesa del loro montaggio.

Si sostiene l'insussistenza del nesso causale anche sotto altro profilo. Premesso che contrattualmente era stato previsto che per qualsiasi spostamento del materiale le ditte subappaltatrici avrebbero dovuto provvedere ad avvertire la S. s.p.a e che nessuna comunicazione venne invece effettuata nel caso in esame, evidente sarebbe che nessuna responsabilità potrebbe essere ricondotta alla S. per le conseguenze di una condotta per la quale non fu informata. Infine si sostiene che la presenza nel cantiere del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del capocantiere la responsabilità dell'amministratore della società.

Con il secondo motivo si lamenta la mancanza di motivazione sul trattamento sanzionatorio con particolare riferimento al diniego delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena.

MOTIVI DELLA DECISIONE


I ricorsi sono fondati.

Rileva il Collegio, assorbentemente, che la sentenza impugnata risulta priva di motivazione e, pertanto, è nulla ai sensi dell'art. 125 c.p.p., comma 3, con riferimento alle deduzioni difensive articolate con i motivi d'appello, in particolare, con riferimento alla asserita insussistenza del nesso causale rispetto all'evento (posto in discussione facendo leva, da una parte, sulla sentenza di primo grado che aveva individuato nell'omesso blocco dei pannelli alle pareti mediante "reggetta" la causa dell'evento, e, dall'altra, sulla dinamica del sinistro, quale emergente dagli atti, secondo la quale il tragico evento si determinò nella fase di spostamento e conseguente movimentazione dei pannelli caricati a bordo e non in quella in cui gli stessi erano stati appoggiati alle pareti in attesa del loro montaggio).

La sentenza impugnata risulta inoltre priva di motivazione anche con riferimento alla mancata considerazione della eventuale sussistenza del comportamento anomalo del lavoratore infortunato e sul trattamento sanzionatorio riservato agli imputati.

Con argomentazione del tutto apodittica e, perciò inaccettabile sul piano logico, non essendo riferita a specifici e ben individuati elementi di fatto, i giudici di appello si sono infatti limitati a sinteticamente confermare il giudizio di responsabilità (tra l'altro richiamando solo le conclusioni della sentenza di primo grado, e senza comunque recepire le stesse argomentazioni logico-giuridiche) sull'asserita (ed apodittica) affermazione che "le argomentazioni difensive dedotte a sostegno dei proposti appelli non si rivelano idonee a mandare esenti da responsabilità gli imputati appellanti in considerazione dei ruoli e qualifiche rispettivamente ricoperti che ben imponevano una tenuta di condotta diversa che avrebbe consentito l'evitarsi dell'evento dannoso a seguito del quali il F. decedette".

Nessun passaggio è invece dedicato a controdedurre, neppure implicitamente, sulle articolate doglianze degli appellanti.

E' vero infatti che il giudice di appello, se deve certamente valutare tutti i motivi di gravame e tenere conto di tutti gli argomenti proposti dall'appellante a sostegno degli stessi, in sede di redazione della motivazione deve limitarsi ad illustrare le ragioni che legittimano la decisione assunta. Ma ciò significa che il giudice dell'appello, pur non essendo necessario che "risponda" a tutti gli argomenti posti a sostegno dei motivi di impugnazione, dal momento che molti di essi vengono implicitamente superati dalle ragioni di segno contrario che legittimano la decisione, è comunque tenuto a discutere di tutti i motivi di gravame.

Cosicchè, il giudice di appello, quand'anche ritenesse di adottare la tecnica della motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, deve in ogni caso integrarla con la risposta ai rilievi critici formulati nell'atto di appello.

Nella specie, il giudicante ha mancato ai propri doveri, adottando una motivazione gravemente carente ed inidonea, che impone l'annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Genova che si atterrà a quanto sopra indicato.

P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Genova.