In tema di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini le ipotesi previste dall'art. 9 della legge n. 427, del 1975, nelle quali tale indennità è dovuta dall'INPS, hanno carattere tassativo e, quindi, in esse non può includersi anche il licenziamento del lavoratore per impossibilità dell'azienda di continuare l'attività a causa delle avverse condizioni climatiche, essendo idoneo a giustificare il trattamento soltanto l' "evento conclusivo" di ogni attività lavorativa, quale la cessazione dell'attività aziendale, la riduzione del personale o l'ultimazione di una fase lavorativa, avuto riguardo, in tale ultima ipotesi, al progetto iniziale regolante l'attività medesima, e non rilevando, pertanto, la mera sospensione di lavori. (Cassa con rinvio, Trib. Chieti, 06 dicembre 2004)