Conteggi lavoro

mercoledì 21 dicembre 2011

Lavoro PUBBLICO Cass. Sez. lavoro, sentenza n. 7313/2008



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

MOTIVI DELLA DECISIONE

P.Q.M.

Cass. Sez. lavoro, sentenza n. 7313 del 18-03-2008
(OMISSIS)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con ricorso depositato in data 18 novembre 2002 P.A., cancelliere di dell'Area B), in servizio presso il Tribunale di Termini Imerese, conveniva in giudizio il Ministero della Giustizia per sentire dichiarare che il rapporto di lavoro dalla stessa instaurato, a seguito di richiesta di trasformazione da tempo pieno a parziale, doveva qualificarsi come "a tempo parziale orizzontale" e, conseguentemente, chiedeva che le venisse riconosciuto il diritto a godere di un numero di giornate di ferie pari a quello del personale con rapporto di lavoro a tempo pieno, avendo l'amministrazione negato il suddetto diritto sul presupposto che si fosse in presenza di un rapporto "a tempo parziale verticale". A sostegno della propria domanda riferiva che l'orario normale di lavoro presso il Tribunale si articolava in cinque giorni settimanali con due rientri pomeridiani - nei giorni di lunedì e mercoledì - con il sabato non lavorativo, e che con istanza del 10 ottobre 2001 aveva chiesto ed ottenuto, ai sensi degli artt. 21 e segg., del c.c.n.l. di comparto 1998/2001, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, a decorrere dal 1 gennaio 2002 con articolazione della prestazione lavorativa in tutti i cinque giorni lavorativi settimanali e con l'esclusione dei due rientri pomeridiani del lunedì e del mercoledì.

Il Tribunale di Termini Imerese accoglieva la domanda ed a seguito di gravame del Ministero, la Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 1 aprile 2005, rigettava l'appello dichiarando che la P. aveva diritto a 28 giorni di ferie - comprensivi delle due giornate alla L. n. 937 del 1977, art. 1, comma 1, lett. A - ed a 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi della L. n. 937 del 1977.

Avverso tale sentenza il Ministero della Giustizia propone ricorso per Cassazione, affidato ad un unico articolato motivo. Resiste con controricorso P.A..

MOTIVI DELLA DECISIONE



1. Con il ricorso il Ministero denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, art. 1, così come modificato dal D.Lgs. 26 febbraio 2001, n. 100; dell'art. 22, comma 2, del c.c.n.l. Comparto Ministeri, per il periodo 1998/2001, sottoscritto il 16 febbraio 1999, come modificato dal c.c.n.l. integrativo sottoscritto il 16 maggio 2001, nonchè omessa, contraddittoria e carente motivazione su un punto decisivo della controversia.

Deduce il ricorrente che la Corte territoriale ha errato, nonostante il chiaro tenore letterale delle fonti legali e contrattuali, a qualificare il rapporto di lavoro della P. come part - time orizzontale, perchè la P. non prestava la sua attività in tutti i giorni lavorativi, lavorando dal lunedì al venerdì e non anche il sabato.

2. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.

2.1. Ai fini di un ordinato iter argomentativo appare opportuno premettere che il D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, art. 1 (attuazione della direttiva 97/81/CE), come integrato dal D.Lgs. n. 100 del 2001, dispone testualmente al comma 1 che "Il rapporto di lavoro subordinato può avvenire a tempo pieno o a tempo parziale", ed al comma 2 aggiunge che " Ai fini del presente decreto legislativo si intende:

- a) per "per tempo pieno" l'orario normale di lavoro di cui al D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, art. 3, comma 1, o l'eventuale orario normale fissato dai contratti collettivi di comparto(lettera sostituita dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 46, comma 1, lett. c);

- b) per "tempo parziale" l'orario di lavoro fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore a quello indicato nella lettera a);

- c) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale" quello in cui la riduzione dell'orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;

- d) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale" quello in relazione al quale risulta previsto che l'attività sia svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno". 3. Orbene, dalla riportata lettera e dalla ratio del testo normativo applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis - e le cui disposizioni rilevanti ai fini della presente controversia non hanno subito sostanziali modifiche ad opera del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 46, estensibile anche al settore pubblico - il ricorso va rigettato con la conseguente conferma della impugnata sentenza, che ha fatto corretta applicazione della normativa avente ad oggetto la regolamentazione del tempo pieno e parziale nel settore pubblico.

3.1. La Corte d'appello di Palermo ha premesso in punto di fatto che la ricorrente, prima della trasformazione del rapporto da full - time a part - time, aveva osservato un orario articolato su cinque giorni lavorativi settimanali dal lunedì al venerdì, con prosecuzione della prestazione lavorativa nelle ore pomeridiane del lunedì e del mercoledì (c.d. rientri). Dopo la trasformazione del rapporto aveva eseguito la prestazione sempre in tutti i cinque giorni lavorativi, ma soltanto nelle ore antimeridiane.

La Corte territoriale, dopo avere richiamato l'art. 22, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 febbraio 1999 per il personale del comparto Ministeri, ha ritenuto che si fosse in presenza nel caso di specie di una ipotesi di part - time orizzontale, ed ha disatteso, quindi, l'assunto contrario del Ministero che chiedeva il riconoscimento del part - time verticale, per avere la riduzione dell'orario riguardato unicamente le giornate del lunedì o del martedì.

Nel pervenire a tale conclusione il giudice d'appello ha rimarcato che il contratto collettivo richiedeva per la tipologia orizzontale una riduzione di orario di lavoro "in tutti i giorni lavorativi", ma, altresì precisato che con tale espressione la disposizione pattizia aveva inteso fare riferimento - al di là della sua formulazione letterale - alla ipotesi più comune in cui la riduzione è estesa a tutti i giorni lavorativi, sicchè essa andava interpretata in relazione al criterio che discrimina la tipologia orizzontale da quella verticale; criterio da individuarsi nella articolazione della prestazione lavorativa in alcuni o in tutti giorni lavorativi, a prescindere cioè dalla circostanza che la riduzione oraria sia estesa a tutti i giorni lavorativi oppure risulti concentrata soltanto in alcuni di essi.

4. La sentenza impugnata, per essere fondata su una motivazione congrua, priva di salti logici e per essere rispettosa, come detto, del D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 1, come integrato dal D.Lgs. n. 100 del 2001, si sottrae ad ogni censura in questa sede di legittimità. 4.1. Ed invero è opportuno ribadire al riguardo che al fine di individuare nel settore pubblico (o in quello privato) gli elementi di identificazione delle diverse tipologie del rapporto di lavoro a tempo parziale(lavoro parziale di tipo orizzontale, di tipo verticale e di tipo misto), e di identificare, nell'ambito di esse, il rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, è necessario fare riferimento in primo luogo all'orario normale fissato dalla legge o dai contratti di comparto (o contratti collettivi) ed ai giorni lavorativi entro i quali il suddetto orario va computato(ad esempio, in relazione alla settimana dal lunedì al sabato o a quella c.d. corta, dal lunedì al venerdì) atteso che per la configurabilità del part - time di tipo orizzontale è richiesto unicamente - come si è detto - che, a seguito del contratto individuale con il singolo dipendente, la riduzione dell'orario rispetto al tempo pieno si abbia in relazione ad alcuni o a tutti i giorni lavorativi, per ricorrere il part - time verticale nei restanti casi in cui la riduzione dell'orario si traduca in una diversa successione delle giornate lavorative, ed il part - time di tipo misto, infine, nei casi in cui si riscontra una combinazione delle modalità delle due altre tipologie.

5 Per concludere, può enunciarsi, nell'osservanza dei compiti di nomofilachia devoluti a questa Corte di Cassazione, il seguente principio di diritto: "Alla stregua del disposto del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, art. 1, come modificato dal D.Lgs. 26 febbraio 2001, n. 100, nel settore pubblico a seguito del passaggio dal tempo pieno a tempo parziale il rapporto lavorativo del dipendente si qualifica a tempo parziale orizzontale nei casi in cui, a seguito del contratto individuale del dipendente, la riduzione dell'orario rispetto al tempo pieno(fissato dalla legge o dai contratti collettivi di comparto) si riflette su alcuni o su tutti i giorni lavorativi, dato questo che ne segna la distinzione dal part - time verticale, che ricorre negli altri casi in cui invece la riduzione dell'orario lavorativo si articola su alcuni soltanto dei giorni della settimana, del mese e dell'anno, determinando una modifica nell'ordine e nella successione della giornate lavorative". 6. Il Ministero ricorrente, in ragione della sua soccombenza, va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate unitamente agli onorari difensivi come in dispositivo.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 12,00, oltre Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per onorari difensivi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2008.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2008