Legge 8 agosto 1995, n. 335.
Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 agosto 1995, n. 190, S.O.
Art.1. Princìpi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di accesso; regime dei cumuli.
1. La presente legge ridefinisce il sistema previdenziale allo scopo di garantire la tutela prevista dall'articolo 38 della Costituzione, definendo i criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione dei trattamenti alla contribuzione, le condizioni di accesso alle prestazioni con affermazione del principio di flessibilità, l'armonizzazione degli ordinamenti pensionistici nel rispetto della pluralità degli organismi assicurativi, l'agevolazione delle forme pensionistiche complementari allo scopo di consentire livelli aggiuntivi di copertura previdenziale, la stabilizzazione della spesa pensionistica nel rapporto con il prodotto interno lordo e lo sviluppo del sistema previdenziale medesimo.
2. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, lettera h), dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e dalle relative norme di attuazione; la cui armonizzazione con i princìpi della presente legge segue le procedure di cui all'articolo 48-bis dello Statuto stesso.
3. La presente legge costituisce parte integrante della manovra di finanza pubblica per gli anni 1995-1997 e di quella per gli anni 1996-1998 e concorre al mantenimento dei limiti massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario stabiliti dall'articolo 1, commi 1 e 2, della L. 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995). Le successive disposizioni determinano gli effetti finanziari di contenimento stabiliti dall'art. 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e realizzano gli obiettivi quantitativi di cui alla allegata tabella 1, ai sensi dell'art. 11-ter, comma 5, della L. 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
4. Per gli anni 1996-1997, al fine di integrare gli effetti finanziari in termini di competenza di cui al comma 3, sono considerate le maggiori entrate di cui al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, rispettivamente per lire 295 miliardi e per lire 1.880 miliardi.
5. Nel triennio 1996-1998, qualora non siano realizzati gli obiettivi quantitativi di contenimento della spesa previdenziale di cui alla allegata tabella 1, il Governo della Repubblica adotta misure di modificazione dei parametri dell'ordinamento previdenziale necessarie a ripristinare, a decorrere dall'anno di riferimento della medesima manovra finanziaria, il pieno rispetto degli obiettivi finanziari di cui alla tabella predetta. Le modifiche dei parametri devono riguardare i singoli comparti nei quali si sono verificati gli scostamenti. Ai fini del riequilibrio finanziario del sistema previdenziale non può prevedersi l'aumento delle entrate se non per il limitato periodo necessario alla produzione degli effetti derivanti dalla predetta modifica dei parametri e nel comparto in cui si verifica lo scostamento. A decorrere dal 1998, nel documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in apposita sezione nella parte dedicata agli andamenti tendenziali, sono analizzate le proiezioni per il successivo decennio della spesa previdenziale. Ove si riscontrino scostamenti al percorso di riequilibrio previsto dal comma 3, nella parte dedicata alla definizione degli obiettivi, ovvero, risulti tendenzialmente in peggioramento l'equilibrio patrimoniale e finanziario dei singoli fondi del sistema previdenziale obbligatorio, sono indicate le correzioni da apportare alla presente legge con apposito provvedimento. Per quanto previsto dal presente comma il Governo si avvale del Nucleo di valutazione per la spesa previdenziale di cui al comma 44 che, a tal fine, è tenuto a predisporre una serie di indicatori idonei a valutare la dinamica dell'equilibrio finanziario relativo ai flussi previdenziali di ciascuna gestione del sistema previdenziale obbligatorio.
6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella A relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi. Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa nonché l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente e delle relative ritenute indicati nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
7. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, nei casi di maturazione di anzianità contributive pari o superiori a 40 anni si applica il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni, in presenza di età anagrafica inferiore. Ai fini del computo delle predette anzianità non concorrono le anzianità derivanti dal riscatto di periodi di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5.
8. Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale si applica alla base imponibile l'aliquota di computo nei casi che danno luogo a versamenti, ad accrediti o ad obblighi contributivi e la contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.
9. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi.
10. Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, l'aliquota per il computo della pensione è fissata al 33 per cento. Per i lavoratori autonomi iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) detta aliquota è fissata al 20 per cento.
11. Sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Nucleo di valutazione di cui al comma 44, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le competenti Commissioni parlamentari e le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ridetermina, ogni dieci anni, il coefficiente di trasformazione previsto al comma 6.
12. Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;
b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo.
13. Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo.
14. L'importo dell'assegno di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, liquidato con il sistema contributivo, ovvero la quota di esso nei casi di applicazione del comma 12, lettera b), sono determinati secondo il predetto sistema, assumendo il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto dell'attribuzione dell'assegno sia ad essa inferiore. Il predetto coefficiente di trasformazione è utilizzato per il calcolo delle pensioni ai superstiti dell'assicurato nel caso di decesso ad un'età inferiore ai 57 anni.
15. Per il calcolo delle pensioni di inabilità secondo i sistemi di cui ai commi da 6 a 12, le maggiorazioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222, si computano, secondo il sistema contributivo, per l'attribuzione di un'anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni, aggiungendo al montante individuale, posseduto all'atto dell'ammissione al trattamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età dell'interessato computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni e rivalutate ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503. Per la liquidazione del trattamento si assume il coefficiente di trasformazione di cui al comma 14.
16. Alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni sull'integrazione al minimo.
17. Con decorrenza dal 1 gennaio 1996, per i casi regolati dagli articoli 3, comma 3, e 7, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'incremento delle settimane di riferimento delle retribuzioni pensionabili, già previsto nella misura del 50 per cento, è sostituito dalla misura del 66,6 per cento del numero delle settimane intercorrenti tra il 1 gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto.
18. Per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS che al 31 dicembre 1992 abbiano avuto un'anzianità contributiva pari o superiore ai 15 anni, gli incrementi di cui al comma 17 ai fini della determinazione della base pensionabile trovano applicazione nella stessa misura e con la medesima decorrenza e modalità di computo ivi previste, entro il limite delle ultime 780 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.
19. Per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianità sono sostituite da un'unica prestazione denominata "pensione di vecchiaia".
20. Il diritto alla pensione di cui al comma 19, previa risoluzione del rapporto di lavoro, si consegue al compimento del cinquantasettesimo anno di età, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione effettiva e che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7. Si prescinde dal predetto requisito anagrafico al raggiungimento della anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, determinata ai sensi del comma 7, secondo periodo, nonché dal predetto importo dal sessantacinquesimo anno di età. Qualora non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai medesimi superstiti, che non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale in conseguenza del predetto evento e che si trovino nelle condizioni reddituali di cui all'articolo 3, comma 6, compete una indennità una tantum, pari all'ammontare dell'assegno di cui al citato articolo 3, comma 6, moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione accreditata a favore dell'assicurato, da ripartire fra gli stessi in base ai criteri operanti per la pensione ai superstiti. Per periodi inferiori all'anno, la predetta indennità è calcolata in proporzione alle settimane coperte da contribuzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, determina, con decreto, le modalità e i termini per il conseguimento dell'indennità.
21. Per i pensionati di età inferiore ai 63 anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza e con quelli da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza con i redditi stessi.
22. Per i pensionati di età pari o superiore ai 63 anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza dei redditi stessi.
23. Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione è conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianità contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19, a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo.
24. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni in materia di criteri di calcolo, di retribuzioni di riferimento, di coefficienti di rivalutazione e di ogni altro elemento utile alla ricostruzione delle posizioni assicurative individuali ai fini dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 23, avendo presente, ai fini del computo del montante contributivo per i periodi di contribuzione fino al 31 dicembre 1995, l'andamento delle aliquote vigente nei diversi periodi, nel limite massimo della contemporanea aliquota in atto presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
25. Il diritto alla pensione di anzianità dei lavoratori dipendenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e delle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue:a) al raggiungimento di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, in concorrenza con almeno 57 anni di età anagrafica;
b) al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;
c) [Lettera abrogata dall'art.1, comma 209, L. 23 dicembre 1996, n. 662 ].
26. Per i lavoratori dipendenti iscritti alle forme previdenziali di cui al comma 25, fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, nella fase di prima applicazione, il diritto alla pensione di anzianità si consegue in riferimento agli anni indicati nell'allegata tabella B, con il requisito anagrafico di cui alla medesima tabella B, colonna 1, ovvero, a prescindere dall'età anagrafica, al conseguimento della maggiore anzianità contributiva di cui alla medesima tabella B, colonna 2.
27. Il diritto alla pensione anticipata di anzianità per le forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è conseguibile, nella fase transitoria, oltre che nei casi previsti dal comma 26, anche:
a) ferma restando l'età anagrafica prevista dalla citata tabella B, in base alla previgente disciplina degli ordinamenti previdenziali di appartenenza ivi compresa l'applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
b) a prescindere dall'età anagrafica di cui alla lettera a), in presenza dei requisiti di anzianità contributiva indicati nell'allegata tabella C, con applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'allegata tabella D che operano altresì per i casi di anzianità contributiva ricompresa tra i 29 e i 37 anni alla data del 31 dicembre 1995. I lavoratori, ai quali si applica la predetta tabella D, possono accedere al pensionamento al 1 gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito contributivo prescritto.
28. Per i lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, oltre che nell'ipotesi di cui al comma 25, lettera b), il diritto alla pensione di anzianità si consegue al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed al compimento del cinquantasettesimo anno di età. Per il biennio 1996-1997 il predetto requisito di età anagrafica è fissato al compimento del cinquantaseiesimo anno di età.
29. I lavoratori, che risultano essere in possesso dei requisiti di cui ai commi 25, 26, 27, lettera a), e 28: entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento di anzianità al 1 luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1 ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il terzo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1 gennaio dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento al 1 aprile dell'anno successivo. In fase di prima applicazione, la decorrenza delle pensioni è fissata con riferimento ai requisiti di cui alla allegata tabella E per i lavoratori dipendenti e autonomi, secondo le decorrenze ivi indicate. Per i lavoratori iscritti ai regimi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria, che accedono al pensionamento secondo quanto previsto dal comma 27, lettera b), la decorrenza della pensione è fissata al 1 gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianità contributiva.
30. All'articolo 13, comma 5, lettera c), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: "fino a 30 anni" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore a 31 anni". Per i lavoratori dipendenti privati e pubblici in possesso alla data del 31 dicembre 1993 del requisito dei 35 anni di contribuzione di cui all'articolo 13, comma 10, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la decorrenza della pensione, ove non già stabilita con decreto ministeriale emanato ai sensi del medesimo comma, è fissata al 1 settembre 1995. I lavoratori autonomi iscritti all'INPS, in possesso del requisito contributivo di cui al predetto articolo 13, alla data del 31 dicembre 1993 ivi indicata, possono accedere al pensionamento al 1 gennaio 1996.
31. Per il personale del comparto scuola, ai fini dell'accesso al trattamento di pensione, la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e il relativo trattamento economico decorre dalla stessa data, fermo restando quando disposto dall'articolo 13, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Coloro che abbiano presentato domanda di pensionamento anticipato in data successiva al 28 settembre 1994 possono revocare la domanda stessa entro 20 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge. Non sono disponibili, per le operazioni di trasferimento e passaggio relative all'anno scolastico 1995-1996, i posti del personale del comparto scuola che ha presentato domanda di pensionamento anticipato in data successiva al 28 settembre 1994. Al personale del comparto scuola si applica l'articolo 13, comma 10, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
32. Le previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianità continuano a trovare applicazione: nei casi di cessazione dal servizio per invalidità derivanti o meno da cause di servizio; nei casi di trattamenti di mobilità previsti dall'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223; nei casi di pensionamenti anticipati, previsti da norme specifiche alla data del 30 aprile 1995, in connessione ad esuberi strutturali di manodopera; per i lavoratori privi di vista. Le predette disposizioni si applicano altresì:
a) per i lavoratori che fruiscano alla data di entrata in vigore della presente legge dell'indennità di mobilità, ovvero collocati in mobilità in base alle procedure avviate anteriormente a tale data ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ove conseguano il requisito contributivo previsto dai rispettivi ordinamenti durante il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;
b) per i lavoratori che raggiungano nel corso del 1995 il requisito contributivo previsto dall'articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in base ai benefici di cui all'articolo 13, commi 6, 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, e nel corso dell'anno 1996 presentino domanda di pensionamento.
33.[Aggiunge un periodo al comma 2 dell'art.11, D.Lgs. 30/12/1992, n. 503].
34.[Sostituisce l'art.3, D.Lgs. 11/08/1993, n. 374].
35.[Aggiunge un periodo al comma 1 dell'art.2, D.Lgs. 11/08/1993, n. 374].
36. I limiti di età anagrafica, di cui ai commi 25, 26, 27 e 28, sono ridotti fino ad un anno per i lavoratori nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 374, come modificato ai sensi dei commi 34 e 35.
37. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, il lavoratore, nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come modificato ai sensi dei commi 34 e 35, può optare per l'applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all'età anagrafica all'atto del pensionamento, aumentato di un anno per ogni sei anni di occupazione nelle attività usuranti ovvero per l'utilizzazione del predetto periodo di aumento ai fini dell'anticipazione dell'età pensionabile fino ad un anno rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19.
38. Per l'attuazione dei commi da 34 a 37 è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi annui, a decorrere dal 1996. All'onere per gli anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni: per lire 100 miliardi dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per lire 150 miliardi dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, iscritti, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.
39. Con uno o più decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme intese a riordinare, armonizzare e razionalizzare, nell'ambito delle vigenti risorse finanziarie, le discipline dei diversi regimi previdenziali in materia di contribuzione figurativa, di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria nonché a conformarle al sistema contributivo di calcolo, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) armonizzazione, con riferimento anche ai periodi massimi riconoscibili, con particolare riferimento alle contribuzioni figurative per i periodi di malattia, per i periodi di maternità e per aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e degli articoli 3, comma 32, e 11, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Per i periodi di maternità, revisione dei criteri di accredito figurativo, in costanza di rapporto lavorativo, escludendo che l'anzianità contributiva pregressa ne costituisca requisito essenziale;
b) conferma della copertura assicurativa prevista dalla previgente disciplina per casi di disoccupazione;
c) previsione della copertura assicurativa, senza oneri a carico dello Stato e secondo criteri attuariali, dei periodi di interruzione del rapporto di lavoro consentiti da specifiche disposizioni per la durata massima di tre anni; nei casi di formazione professionale, studio e ricerca e per le tipologie di inserimento nel mercato del lavoro ove non comportanti rapporti di lavoro assistiti da obblighi assicurativi, nei casi di lavori discontinui, saltuari, precari e stagionali per i periodi intercorrenti non coperti da tali obblighi assicurativi.
40. Per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo il sistema contributivo, sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo:
a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di centosettanta giorni per ciascun figlio;
b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la durata di venticinque giorni complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di ventiquattro mesi;
c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19 pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi. In alternativa al detto anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui all'allegata tabella A, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli.
41. La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli figli di minore età, studenti, ovvero inabili, l'aliquota percentuale della pensione è elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.
42. All'assegno di invalidità nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa si applicano le riduzioni di cui all'allegata tabella G. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con l'assegno di invalidità ridotto non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente quella nella quale il reddito posseduto si colloca. Le misure più favorevoli per i trattamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono conservate fino al riassorbimento con i futuri miglioramenti.
43. Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.
44. È istituito, alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, un Nucleo di valutazione della spesa previdenziale con compiti di osservazione e di controllo dei singoli regimi assicurativi, degli andamenti economico-finanziari del sistema previdenziale obbligatorio, delle dinamiche di correlazione tra attivi e pensionati, e dei flussi di finanziamento e di spesa, anche con riferimento alle singole gestioni, nonché compiti di propulsione e verifica in funzione della stabilizzazione della spesa previdenziale. A tal fine il Nucleo, tra l'altro, provvede:a) ad informare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulle vicende gestionali che possono interessare l'esercizio di poteri di intervento e vigilanza;
b) a riferire periodicamente al predetto Ministro sugli andamenti gestionali formulando, se del caso, proposte di modificazioni normative;
c) a programmare ed organizzare ricerche e rilevazioni anche mediante acquisizione di dati e informazioni presso ciascuna delle gestioni;
d) a predisporre per gli adempimenti di cui al comma 46 relazioni in ordine agli aspetti economico-finanziari e gestionali inerenti al sistema pensionistico pubblico;
e) a collaborare con il Ministro del tesoro per la definizione del conto della previdenza di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;
f) a svolgere le attività di cui ai commi 5 e 11.
45. Il Nucleo di valutazione di cui al comma 44 è composto da non più di quindici membri che abbiano particolare competenza e specifica esperienza in materia previdenziale nei diversi profili giuridico ed economico-statistico-attuariale, nominati, per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Il Nucleo è composto da magistrati amministrativi e contabili di cui uno in veste di coordinatore, da personale appartenente ai ruoli dei professori universitari, da personale appartenente ai ruoli di Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e di enti pubblici anche economici, nonché da esperti, in numero non superiore a cinque, non appartenenti alle categorie predette; i componenti del Nucleo sono collocati, ove ne venga fatta richiesta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fuori ruolo conservando il trattamento delle amministrazioni di provenienza, senza avere diritto ad ulteriori compensi. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati, la remunerazione dei membri medesimi in armonia con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale, il numero e le professionalità dei dipendenti appartenenti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale o di altre Amministrazioni dello Stato, enti ed organi pubblici da impiegare presso il Nucleo medesimo anche attraverso l'istituto del distacco; il Nucleo di valutazione delibera in ordine alle proprie modalità organizzative e di funzionamento. Per il funzionamento del Nucleo, ivi compreso il compenso ai componenti, nonché l'effettuazione di studi e ricerche ai sensi del comma 44, lettera c), anche attraverso convenzioni e borse di studio presso il Nucleo medesimo, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni annue a decorrere dal 1996. Al relativo onere, per gli anni 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, iscritto ai fini del bilancio triennale 1995-1997 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.
46. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce, con periodicità biennale, al Parlamento sugli aspetti economico-finanziari ed attuativi inerenti alla riforma previdenziale recata dalla presente legge.
Art.2. Armonizzazione.
1. Con effetto dal 1 gennaio 1996 è istituita presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, nonché alle altre categorie di personale i cui trattamenti di pensione sono a carico del bilancio dello Stato di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.
2. Le Amministrazioni statali sono tenute al versamento di una contribuzione, rapportata alla base imponibile, per un'aliquota di finanziamento, al netto degli incrementi contributivi di cui all'articolo 3, comma 24, complessivamente pari a 32 punti percentuali, di cui 8,20 punti a carico del dipendente. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Per le categorie di personale non statale i cui trattamenti sono a carico del bilancio dello Stato, in attesa dell'attuazione della delega di cui ai commi 22 e 23, restano ferme le attuali aliquote di contribuzione. Ai fini della determinazione dell'aliquota del contributo di solidarietà di cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, si prescinde dall'ammontare della retribuzione imponibile inerente all'assicurazione di cui al comma 1.
3. Le Amministrazioni centrali e periferiche, in attesa della definizione dell'assetto organizzatorio per far fronte ai compiti di cui ai commi 1 e 2, continuano ad espletare in regime convenzionale le attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti dello Stato. Restano conseguentemente demandate alle Direzioni provinciali del Tesoro le competenze attinenti alle funzioni di ordinazione primaria e secondaria della spesa relativa ai trattamenti pensionistici dei dipendenti statali già attribuite in applicazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138. Restano altresì attribuite alle predette Amministrazioni, ove previsto dalla vigente normativa, le competenze in ordine alla corresponsione dei trattamenti provvisori di pensione, alla liquidazione delle indennità in luogo di pensione e per la costituzione delle posizioni assicurative presso altre gestioni pensionistiche. Al fine di garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici è stabilito un apporto dello Stato a favore della gestione di cui al comma 1, valutato in lire 500 miliardi per l'anno 1996 e in lire 500 miliardi per l'anno 1997. A decorrere dal 1 gennaio 1996, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilita, a carico delle Amministrazioni statali, un'aliquota contributiva di finanziamento aggiuntiva rispetto a quella di cui al comma 2, unitamente ai relativi criteri e modalità di versamento.
4. L'onere derivante dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3, complessivamente valutato in lire 39.550 miliardi per l'anno 1996 ed in lire 41.955 miliardi per l'anno 1997, è così ripartito: a) quanto a lire 6.400 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 6.600 miliardi per l'anno 1997 per minori entrate contributive dovute dal dipendente ed a lire 18.600 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 19.150 miliardi per l'anno 1997 per contribuzione a carico delle Amministrazioni statali di cui al comma 2; b) quanto a lire 500 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 500 miliardi per l'anno 1997, quale apporto a carico dello Stato in favore della gestione di cui al comma 1. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 4351 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi; b-bis) quanto a lire 14.050 miliardi per l'anno 1996 e a lire 15.705 miliardi per l'anno 1997, quale contribuzione di finanziamento aggiuntiva a carico delle Amministrazioni statali.
5. Per i lavoratori assunti dal 1 gennaio 1996 alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto.
6. La contrattazione collettiva nazionale in conformità alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, definisce, nell'ambito dei singoli comparti, entro il 30 novembre 1995, le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 5, con riferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura retributiva e contributiva del personale di cui al medesimo comma, anche ai fini di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplinante le forme pensionistiche complementari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni si provvede a dettare norme di esecuzione di quanto definito ai sensi del primo periodo del presente comma.
7. La contrattazione collettiva nazionale, nell'ambito dei singoli comparti, definisce, altresì, ai sensi del comma 6, le modalità per l'applicazione, nei confronti dei lavoratori già occupati alla data del 31 dicembre 1995, della disciplina in materia di trattamento di fine rapporto. Trova applicazione quanto previsto dal secondo periodo del comma 6 in materia di disposizioni di esecuzione.
8. Il trattamento di fine rapporto, come disciplinato dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, viene corrisposto dalle amministrazioni ovvero dagli enti che già provvedono al pagamento dei trattamenti di fine servizio di cui al comma 5. Non trovano applicazione le disposizioni sul "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" istituito con l'articolo 2 della citata legge n. 297 del 1982.
Per il personale degli enti, il cui ordinamento del personale rientri nella competenza propria o delegata della regione Trentino-Alto Adige, delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché della regione Valle d'Aosta, la corresponsione del trattamento di fine rapporto avviene da parte degli enti di appartenenza e contemporaneamente cessa ogni contribuzione previdenziale in materia di trattamento di fine servizio comunque denominato in favore dei competenti enti previdenziali ai sensi della normativa statale in vigore. Per il personale di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 del testo unificato approvato decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modificazioni, è considerata ente di appartenenza la provincia di Bolzano. Con norme emanate ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, sono disciplinate le modalità di attuazione di quanto previsto dal terzo e quarto periodo del presente comma, garantendo l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
9. Con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, si applica, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Ministro del tesoro sono definiti i criteri per l'inclusione nelle predette basi delle indennità e assegni comunque denominati corrisposti ai dipendenti in servizio all'estero.
10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.
11. La retribuzione definita dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 concorre alla determinazione delle sole quote di pensione previste dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
12. Con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento della base pensionabile, né quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma è richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale saranno determinate le modalità applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i princìpi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata dalla presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli dello stato di inabilità operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di inabilità dipendente da causa di servizio.
13. Con effetto dal 1 gennaio 1995, alle pensioni di cui al comma 3 dell'articolo 15, L. 23 dicembre 1994, n. 724, spettanti per i casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsti dall'ordinamento di appartenenza, per infermità, per morte e alle pensioni di reversibilità si applica la disciplina prevista per il trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
14. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole: "tre volte" sono sostituite dalle seguenti: "quattro volte".
15. [Aggiunge un comma all'art. 12, L. 30 aprile 1969, n. 153].
16. L'indennità di servizio all'estero corrisposta al personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero è esclusa dalla contribuzione di previdenza ed assistenza sociale ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte eccedente la misura dell'indennità integrativa speciale.
17. Le disposizioni di cui alle lettere c), d) ed e) dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, introdotto dal comma 15, nonché quella di cui al comma 16, si applicano anche ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge. Restano comunque validi e conservano la loro efficacia i versamenti già effettuati e le prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate.
18. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge rientra nella retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore del lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai dipendenti stessi. Per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme relative al trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del tetto in vigore, ove destinata al finanziamento dei Fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza rispetto ai princìpi già previsti nel predetto decreto e successive modificazioni ed integrazioni.
19. L'applicazione delle disposizioni in materia di aliquote di rendimento previste dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente.
20. Per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, che anteriormente alla data del 1 gennaio 1995 avevano esercitato la facoltà di trattenimento in servizio, prevista da specifiche disposizioni di legge, o che avevano in corso, alla predetta data del 1 gennaio 1995, il procedimento di dispensa dal servizio per invalidità, continuano a trovare applicazione le disposizioni sull'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni. Le medesime disposizioni si applicano, se più favorevoli, ai casi in cui sia stata maturata, alla predetta data, una anzianità di servizio utile per il collocamento a riposo di almeno 40 anni.
21. Con effetto dal 1 gennaio 1996, le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti al compimento del sessantesimo anno di età, possono conseguire il trattamento pensionistico secondo le regole previste dai singoli ordinamenti di appartenenza per il pensionamento di vecchiaia ovvero per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.
22. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, uno o più decreti legislativi intesi all'armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria operanti presso l'INPS, l'INPDAP nonché dei regimi pensionistici operanti presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ed altresì con riferimento alle forme pensionistiche a carico del bilancio dello Stato per le categorie di personale non statale di cui al comma 2, terzo periodo, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
determinazione delle basi contributive e pensionabili con riferimento all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, con contestuale ridefinizione delle aliquote contributive tenendo conto, anche in attuazione di quanto previsto nella lettera b), delle esigenze di equilibrio delle gestioni previdenziali, di commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti e alla salvaguardia delle prestazioni previdenziali in rapporto con quelle assicurate in applicazione dei commi da 6 a 16 dell'articolo 1;
revisione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo i princìpi di cui ai citati commi da 6 a 16 dell'articolo 1;
revisione dei requisiti di accesso alle prestazioni secondo criteri di flessibilità omogenei rispetto a quelli fissati dai commi da 19 a 23 dell'articolo 1;
armonizzazione dell'insieme delle prestazioni con riferimento alle discipline vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, salvaguardando le normative speciali motivate da effettive e rilevanti peculiarità professionali e lavorative presenti nei settori interessati.
23. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a:
prevedere, per i lavoratori di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, nel rispetto del principio di flessibilità come affermato dalla presente legge, secondo criteri coerenti e funzionali alle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività dei lavoratori medesimi, con applicazione della disciplina in materia di computo dei trattamenti pensionistici secondo il sistema contributivo in modo da determinare effetti compatibili con le specificità dei settori delle attività;
armonizzare ai princìpi ispiratori della presente legge i trattamenti pensionistici del personale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, tenendo conto, a tal fine, in particolare, della peculiarità dei rispettivi rapporti di impiego, dei differenti limiti di età previsti per il collocamento a riposo, con riferimento al criterio della residua speranza di vita anche in funzione di valorizzazione della conseguente determinazione dei trattamenti medesimi. Fino all'emanazione delle norme delegate l'accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia previste da siffatti trattamenti è regolato secondo quando previsto dall'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, introdotto dall'articolo 15, comma 5, della presente legge.
24. Il Governo, avuto riguardo alle specificità che caratterizzano il settore produttivo agricolo e le connesse attività lavorative, subordinate e autonome, è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a rendere compatibili con tali specificità i criteri generali in materia di calcolo delle pensioni e di corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi pensionistici. Nell'esercizio della delega il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
rimodulazione delle fasce di reddito convenzionale di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, in funzione dell'effettiva capacità contributiva e del complessivo aumento delle entrate;
razionalizzazione delle agevolazioni contributive al fine di tutelare le zone agricole effettivamente svantaggiate;
graduale adeguamento, in relazione al fabbisogno gestionale, delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ed a carico dei lavoratori dipendenti ai fini dell'equiparazione con la contribuzione dei lavoratori degli altri settori produttivi; per le aziende con processi produttivi di tipo industriale l'adeguamento dovrà essere stabilito con carattere di priorità e con un meccanismo di maggiore rapidità;
fiscalizzazione degli oneri sociali in favore dei datori di lavoro, in coerenza con quella prevista per gli altri settori produttivi, nella considerazione della specificità delle aziende a più alta densità occupazionale site nelle zone di cui agli obiettivi 1 e 5b del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988;
previsione di appositi coefficienti di rendimento e di riparametrazione ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, che per i lavoratori dipendenti siano idonei a garantire rendimenti pari a quelli dei lavoratori subordinati degli altri settori produttivi;
considerazione della continuazione dell'attività lavorativa dopo il pensionamento ai fini della determinazione del trattamento medesimo;
corrispondentemente alla generalizzazione della disciplina dei trattamenti di disoccupazione, armonizzazione della disciplina dell'accreditamento figurativo connessa ai periodi di disoccupazione in relazione all'attività lavorativa prestata, ai fini dell'ottenimento dei requisiti contributivi utili per la pensione di anzianità;
revisione, ai fini della determinazione del diritto e della misura della pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti, del numero dei contributi giornalieri utili per la determinazione della contribuzione giornaliera ai fini dell'anno di contribuzione, in ragione della peculiarità dell'attività del settore.
25. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1 gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
previsione, avuto riguardo all'entità numerica degli interessati, della costituzione di forme autonome di previdenza obbligatoria, con riferimento al modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni;
definizione del regime previdenziale in analogia a quelli degli enti per i liberi professionisti di cui al predetto decreto legislativo, sentito l'Ordine o l'Albo, con determinazione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo il sistema contributivo ovvero l'inclusione, previa delibera dei competenti enti, in forme obbligatorie di previdenza già esistenti per categorie similari;
previsione, comunque, di meccanismi di finanziamento idonei a garantire l'equilibrio gestionale, anche con la partecipazione dei soggetti che si avvalgono delle predette attività;
assicurazione dei soggetti appartenenti a categorie per i quali non sia possibile procedere ai sensi della lettera a) alla gestione di cui ai commi 26 e seguenti.
26. A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività.
27. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 26 comunicano all'INPS, entro il 31 gennaio 1996, ovvero dalla data di inizio dell'attività lavorativa, se posteriore, la tipologia dell'attività medesima, i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio domicilio.
28. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi comunque denominati anche sotto forma di partecipazione agli utili per prestazioni di lavoro autonomo di cui al comma 26 sono tenuti ad inoltrare all'INPS, nei termini stabiliti nel quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, una copia del modello 770-D, con esclusione dei dati relativi ai percettori dei redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2, lettere da b) a f), e nel comma 3 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.
29. Il contributo alla Gestione separata di cui al comma 26 è dovuto nella misura percentuale del 10 per cento ed è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno. Il contributo è adeguato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentito l'organo di gestione come definito ai sensi del comma 32.
30. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, da emanare entro il 31 ottobre 1995, sono definiti le modalità ed i termini per il versamento del contributo stesso, prevedendo, ove coerente con la natura dell'attività soggetta al contributo, il riparto del medesimo nella misura di un terzo a carico dell'iscritto e di due terzi a carico del committente dell'attività espletata ai sensi del comma 26. Se l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello del contributo dovuto per l'anno di riferimento, l'eccedenza è computata in diminuzione dei versamenti, anche di acconto, dovuti per il contributo relativo all'anno successivo, ferma restando la facoltà dell'interessato di chiederne il rimborso entro il medesimo termine previsto per il pagamento del saldo relativo all'anno cui il credito si riferisce. Per i soggetti che non provvedono entro i termini stabiliti al pagamento dei contributi ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, si applicano, a titolo di sanzione, le somme aggiuntive previste per la gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali.
31. Ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo di cui ai commi 26 e seguenti si applicano esclusivamente le disposizioni in materia di requisiti di accesso e calcolo del trattamento pensionistico previsti dalla presente legge per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995.
32. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, l'assetto organizzativo e funzionale della Gestione e del rapporto assicurativo di cui ai commi 26 e seguenti è definito, per quanto non diversamente disposto dai medesimi commi, in base alla legge 9 marzo 1989, n. 88, al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo criteri di adeguamento alla specifica disciplina, anche in riferimento alla fase di prima applicazione. Sono abrogate, a decorrere dal 1 gennaio 1994, le disposizioni di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
33. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad armonizzare la disciplina della gestione "Mutualità pensioni", istituita in seno all'INPS dalla legge 5 marzo 1963, n. 389, con le disposizioni recate dalla presente legge avuto riguardo alle peculiarità della specifica forma di assicurazione sulla base dei seguenti princìpi:
conferma della volontarietà dell'accesso;
applicazione del sistema contributivo;
adeguamento della normativa a quella prevista ai sensi dei commi 26 e seguenti, ivi compreso l'assetto autonomo della gestione con partecipazione dei soggetti iscritti all'organo di amministrazione.
Art.3. Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale.
1. [Aggiunge un periodo, dopo il primo, al comma 4 dell'art.20, L. 9/3/1989, n. 88].
2. Per l'anno 1996 l'importo globale di cui all'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, è determinato in lire 23 mila miliardi incrementato, per gli anni successivi, ai sensi della predetta lettera c). Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 37 della citata legge n. 88 del 1989, sono aggiunte, in fine, le parole: "incrementato di un punto percentuale". Entro il 31 dicembre 1999, il Governo procede alla ridefinizione della ripartizione dell'importo globale delle somme di cui al primo periodo del presente comma in riferimento alle effettive esigenze di apporto del contributo dello Stato alle diverse gestioni previdenziali secondo i seguenti criteri in concorso tra loro:
a) rapporto tra lavoratori attivi e pensionati inferiore alla media;
b) risultanze gestionali negative;
c) rapporto tra contribuzione e prestazioni con l'applicazione di aliquote contributive non inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi interessati.
3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, recanti norme volte a riordinare il sistema delle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidità e inabilità. Tali norme dovranno ispirarsi ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) armonizzazione dei requisiti medico-sanitari e dei relativi criteri di riconoscimento con riferimento alla definizione di persona handicappata introdotta dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104; b) armonizzazione dei procedimenti di erogazione e di revisione delle prestazioni, fermo comunque rimanendo per il settore dell'invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo il principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici, come disciplinato dal D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698; c) graduazione degli interventi in rapporto alla specificità delle differenti tutele con riferimento anche alla disciplina delle incompatibilità e cumulabilità delle diverse prestazioni assistenziali e previdenziali; d) potenziamento dell'azione di verifica e di controllo sulle diverse forme di tutela previdenziale ed assistenziale anche mediante forme di raccordo tra le diverse competenze delle amministrazioni e degli enti previdenziali quali la costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di una apposita commissione tecnico-amministrativa con funzioni di coordinamento, nonché adozione di misure anche organizzative e funzionali intese a rendere più incisiva ed efficace la difesa diretta dell'Amministrazione nelle controversie giurisdizionali in materia di invalidità civile, pensionistica, ivi compresa quella di guerra. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, il Governo procede ad una verifica dei risultati conseguiti con l'attuazione delle norme delegate anche al fine di valutare l'opportunità di pervenire alla individuazione di una unica istituzione competente per l'accertamento delle condizioni di invalidità civile, di lavoro o di servizio.
4. Ai fini di cui all'articolo 9 del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, in materia di effettuazione degli incroci automatizzati dei dati, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione detta le norme tecniche ed i criteri per la pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di sistemi informativi automatizzati, nonché per la loro integrazione o connessione o, eventualmente, per altre forme di raccordo, garantendo in ogni caso la riservatezza e la sicurezza dei dati.
5. Gli elenchi dei beneficiari di prestazioni previdenziali o assistenziali, il cui importo è condizionato al reddito del soggetto o del nucleo famigliare cui il soggetto appartiene, sono comunicati quadrimestralmente, da parte degli organismi erogatori, all'Amministrazione finanziaria che provvederà a verifica dei redditi stessi.
6. Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati le modalità e i termini di presentazione delle domande per il conseguimento dell'assegno sociale di cui al comma 6, gli obblighi di comunicazione dell'interessato circa le proprie condizioni familiari e reddituali, la misura della riduzione dell'assegno, fino ad un massimo del 50 per cento nel caso in cui l'interessato sia ricoverato in istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici. Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.
8. I provvedimenti adottati d'ufficio dall'INPS di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attività svolta producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. In caso di variazione disposta a seguito di richiesta dell'azienda, gli effetti del provvedimento decorrono dal periodo di paga in corso alla data della richiesta stessa. Le variazioni di inquadramento adottate con provvedimenti aventi efficacia generale riguardanti intere categorie di datori di lavoro producono effetti, nel rispetto del princìpio della non retroattività, dalla data fissata dall'INPS. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma si applicano anche ai rapporti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, pendano controversie non definite con sentenza passata in giudicato.
9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, su proposta del competente comitato amministratore, quale organo dell'INPS, le misure dei contributi di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, sono variate, per ciascuna delle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in relazione all'andamento e al fabbisogno gestionale, in coerenza alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico approvato dal competente comitato con periodicità almeno triennale. Nei casi di deliberazione del consiglio di amministrazione dell'INPS, per l'utilizzazione degli avanzi delle predette gestioni, alla determinazione della misura degli interessi da corrispondersi si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione al tasso medio del rendimento annuale dei titoli di Stato.
12. Nel rispetto dei princìpi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'articolo 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo articolo 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive, e al medesimo articolo 1, comma 28, per gli altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge.
13. [Comma abrogato dall'art.47, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286].
14. [Sostituisce il comma 3 dell'art. 8, L. 30 aprile 1969, n. 153].
15. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo mensile in pagamento delle pensioni, il cui diritto sia o sia stato acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale, non può essere inferiore, per ogni anno di contribuzione, ad un quarantesimo del trattamento minimo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero alla data di decorrenza della pensione stessa, se successiva a tale epoca. Il suddetto importo, per le anzianità contributive inferiori all'anno, non può essere inferiore a lire 6.000 mensili.
16. L'importo in pagamento di cui ai commi 14 e 15 è al netto delle somme dovute per applicazione degli articoli 1 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni, e degli articoli 1 e 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, nonché delle somme dovute per prestazioni famigliari.
17. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il termine previsto per l'adozione del provvedimento sulle domande presentate presso enti previdenziali di Stati legati all'Italia da una regolamentazione internazionale di sicurezza sociale decorre, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dal ricevimento della domanda completa dei dati e documenti richiesti da parte del competente ente gestore della forma di previdenza obbligatoria.
18. Al fine di assicurare la migliore funzionalità ed efficienza dell'azione di vigilanza in relazione alla concreta attuazione degli obiettivi di cui alla presente legge enunciati nell'articolo 1, comma 1, e per approntare mezzi idonei a perseguire l'inadempimento degli obblighi di contribuzione previdenziale inerenti alle prestazioni lavorative, sarà previsto, con successivo provvedimento di legge, l'incremento della dotazione organica dell'Ispettorato del lavoro. Al medesimo fine potrà essere prevista, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro delle finanze, l'istituzione del Nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione dell'evasione contributiva, fiscale, previdenziale ed assicurativa, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle finanze - rubrica 2 - Guardia di finanza - per l'anno 1995 e successivi e dei contingenti previsti dagli organici.
19. Alla gestione speciale e ai regimi aziendali integrativi di cui al D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 357, già rientranti nel campo di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, per i lavoratori e pensionati, quale che sia il momento del pensionamento, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge in materia di previdenza obbligatoria riferite ai lavoratori dipendenti e pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria, con riflessi sul trattamento complessivo di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 357 del 1990, salvo che non venga diversamente disposto in sede di contrattazione collettiva.
20. Gli accertamenti ispettivi in materia previdenziale e assicurativa esperiti nei confronti dei datori di lavoro debbono risultare da appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità ovvero di regolarizzazione conseguente all'accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti amministrativi e contributivi relativi ai periodi di paga anteriori alla data dell'accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro o conseguenti a denunce del lavoratore. La presente disposizione si applica anche agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di accertamento, nonché ai verbali redatti dai funzionari dell'Ispettorato del lavoro in materia previdenziale e assicurativa. I funzionari preposti all'attività di vigilanza rispondono patrimonialmente solo in caso di danno cagionato per dolo o colpa grave.
21. Nel rispetto dei princìpi che presiedono alla legislazione previdenziale, con particolare riferimento al regime pensionistico obbligatorio introdotto dalla presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme con cui, anche per quanto attiene alle modalità di applicazione delle disposizioni relative alla contribuzione e di erogazione, all'attività amministrativa e finanziaria degli enti preposti alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, si stabiliscano, in funzione di una più precisa determinazione dei campi di applicazione delle diverse competenze, di una maggiore speditezza e semplificazione delle procedure amministrative anche con riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni, modifiche, correzioni, ampliamenti e, ove occorra, soppressioni di norme vigenti riordinandole, coordinandole e riunendole in un solo provvedimento legislativo.
22. Gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, almeno 60 giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per la materia si esprimono entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Per lo schema di cui al comma 21 i predetti termini sono, rispettivamente, stabiliti in 90 e 40 giorni. I termini medesimi sono, rispettivamente, stabiliti in 30 e 15 giorni per lo schema di cui al comma 27 del presente articolo, nonché per quello di cui all'articolo 2, comma 18. Disposizioni correttive nell'ambito dei decreti legislativi potranno essere emanate, nel rispetto dei predetti termini e modalità, con uno o più decreti legislativi, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi.
23. Con effetto dal 1 gennaio 1996, l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è elevata al 32 per cento con contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, procedendo prioritariamente alla riduzione delle aliquote diverse da quelle di finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare, fino a concorrenza dell'importo finanziario conseguente alla predetta elevazione. La riduzione delle aliquote contributive di finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare, di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, ha carattere straordinario fino alla revisione dell'istituto dell'assegno stesso con adeguate misure di equilibrio finanziario del sistema previdenziale. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro saranno adottate le necessarie misure di adeguamento. Con la medesima decorrenza, gli oneri per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, sono posti integralmente a carico della predetta gestione di cui all'articolo 24 della citata legge n. 88 del 1989 e, contestualmente, il concorso dello Stato per i trattamenti di famiglia previsto dalla vigente normativa è riassegnato per le altre finalità previste dall'articolo 37 della medesima legge n. 88 del 1989.
24. In attesa dell'entrata a regime della riforma della previdenza obbligatoria disposta dalla presente legge e dei corrispondenti effetti finanziari, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1996, le aliquote contributive dovute all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza esclusive, sostitutive ed esonerative della medesima sono elevate di 0,35 punti percentuali a carico del dipendente e 0,35 punti a carico dei datori di lavoro già obbligati al contributo di cui all'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Con la stessa decorrenza e fino al 31 dicembre 1998, è prorogato il contributo di cui all'articolo 22 della citata legge n. 67 del 1988, per la parte a carico del datore di lavoro nella misura di 0,35 punti percentuali.
25. Le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, possono continuare a prevedere forme di contribuzione in cifra fissa, fermi restando i limiti alle agevolazioni fiscali previsti dal predetto decreto legislativo n. 124 del 1993, e dalle successive modificazioni ed integrazioni del medesimo decreto.
26. [Sostituisce con i commi 1, 1-bis, 2, 2-bis, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies gli originari commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 6, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 ].
27. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, le parole: "sei esperti per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP" sono sostituite dalle seguenti: "otto esperti per l'INPS, sei esperti per l'INAIL e sei per l'INPDAP". Con apposite convenzioni gli enti previdenziali pubblici regoleranno l'utilizzo in comune delle reti telematiche delle banche dati e dei servizi di sportello e di informazione all'utenza. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti norme volte a regolamentare le dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e gli investimenti degli stessi in campo immobiliare nonché la loro gestione, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) cessione del patrimonio immobiliare non adibito ad uso strumentale di ciascun ente entro cinque anni dall'emanazione delle norme delegate, procedendo in base a percentuali annue delle cessioni determinate dalle medesime norme;
b) definizione delle forme di cessione e gestione del patrimonio tramite alienazioni, conferimenti a società immobiliari, affidamenti a società specializzate, secondo princìpi di trasparenza, economicità e congruità di valutazione economica;
c) effettuazione di nuovi investimenti immobiliari - fatti salvi i piani di investimento in atto e gli acquisti di immobili adibiti ad uso strumentale - esclusivamente in via indiretta, in particolare tramite sottoscrizione di quote di fondi immobiliari e partecipazioni minoritarie in società immobiliari, individuate in base a caratteristiche di solidità finanziaria, specializzazione professionalità; in ogni caso, dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per salvaguardare l'obbligo delle riserve legali previste dalle vigenti normative;
d) attuazione degli investimenti in relazione alle necessità di bilancio di ciascun ente, secondo criteri di diversificazione delle partecipazioni e della detenzione di quote in singole società idonee a minimizzare il rischio e ad escludere forme di gestione anche indiretta del patrimonio immobiliare;
e) verifica annua da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sull'andamento delle dismissioni e sul rispetto dei criteri per i nuovi investimenti degli enti, con comunicazione dei risultati attraverso apposita relazione da presentare ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari;
f) soppressione delle società già costituite per la gestione e l'alimentazione del patrimonio immobiliare dei predetti enti.
28. A far data dal 1 gennaio 1996 saranno soggette all'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) o loro reparti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, competendo soltanto ad esse la qualifica di istituzione pubblica sanitaria.
Art.4. Destinatari.
1. [Aggiunge la lett. b-bis) al comma 1 dell'art.2, D.Lgs. 21 aprile 1993, n.124].
2. [Sostituisce la lett. a) del comma 2 dell'art.2, D.Lgs. 21 aprile 1993, n.124].
3. [Modifica la lett. a) del comma 1 dell'art.3, D.Lgs. 21 aprile 1993, n.124].
4. [Aggiunge la lett. c-bis) al comma 1 dell'art.3, D.Lgs. 21 aprile 1993, n.124].
Art.5. Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività ai sensi del comma 3 dell'art. 4, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, è concessa esclusivamente ai fondi pensione costituiti nelle forme previste dal comma 1 dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo.
Art.6. Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei fondi pensione.
1. Al comma 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti "dodici mesi".
Art.7. Banca depositaria.
1. [Aggiunge l'art. 6-bis al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124]
Art.8. Finanziamento.
1. [Sostituisce con due periodi il primo periodo del comma 2 dell'art. 8, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124]
2. Per le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 25 la destinazione al finanziamento dei fondi pensione dell'accantonamento annuale del TFR eccedente la quota di cui all'art. 13, comma 3, lettera a), D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dall'articolo 11 della presente legge, per i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, è sospesa per i quattro anni successivi alla stessa data.
Art.9. Fondi pensione aperti.
1. [Modifica il comma 2 dell'art. 9, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124].
2. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, trovano applicazione, nei diversi settori, decorsi sei mesi dal rinnovo del primo contratto nazionale di categoria successivamente all'entrata in vigore della presente legge ovvero decorsi sei mesi dalla stipula di diversi accordi collettivi nazionali istitutivi di forme pensionistiche complementari.
Art.10. Permanenza nel fondo pensione e cessazione dei requisiti di partecipazione.
1. [Aggiunge i commi 3-bis e 3-ter all'art.10, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124].
Art.11. Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni.
1. [Sostituisce l'art. 13, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124]
2. Agli effetti del comma 9 dell'art. 13, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, il riferimento all'art. 17, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), e successive modificazioni ed integrazioni, va inteso nel senso che nell'importo dei contributi a carico del lavoratore non sono computate le quote del TFR destinate alle forme pensionistiche complementari e che sono comunque consentite le anticipazioni previste dall'articolo 7 del citato decreto legislativo.
Art.12. Regime tributario dei fondi pensione.
1. [Sostituisce l'art. 14, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124].
2. Per gli anni 1993 e 1994 il versamento dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è eseguito, in due rate di eguale importo, entro il secondo e l'ottavo mese successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, con una maggiorazione a titolo di interessi, calcolata in base al tasso annuo del 9 per cento, decorrente dal termine previsto dal comma 2 del citato articolo 14 del decreto legislativo n. 124 del 1993. Il fondo può comunque optare per il versamento in unica soluzione dell'imposta dovuta entro il termine previsto per il versamento della prima rata.
3. I versamenti d'acconto dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi effettuati negli anni 1993 e 1994 da parte dei fondi pensione si scomputano dai versamenti dell'imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, fino a compensazione.
4. Nel caso di fondi pensione costituiti come patrimonio di destinazione, separato e autonomo, ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, l'imposta sostitutiva per il fondo di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è corrisposta dalla società o ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo è costituito.
5. L'imposta del 15 per cento di cui al comma 5 dell'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel testo previgente alle modificazioni apportate dalla presente legge, se già versata, può portarsi in compensazione dell'imposta sostitutiva dovuta a norma del comma 1 dell'articolo 14 del suddetto decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le relative modalità.
Art.13. Vigilanza sui fondi pensione.
1. [Sostituisce l'art. 16, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124]
2. Per il funzionamento della commissione di vigilanza prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni a decorrere dall'anno 1996. All'onere per gli anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni: per lire 3.500 milioni dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per lire 1.500 milioni dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, iscritti, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.
3. Il finanziamento della commissione può essere integrato, nella misura massima del 50 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, mediante il versamento annuale da parte dei fondi pensione di una quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati. Gli importi e le modalità dei versamenti sono definiti, sentita la commissione di vigilanza, con apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Art.14. Compiti della commissione di vigilanza.
1. [Sostituisce l'art. 17, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124].
2. Al fine di garantire la continuità dell'attività di vigilanza, la commissione di vigilanza già istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e operante alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad espletare le sue funzioni fino all'insediamento della nuova commissione prevista dall'articolo 16, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 13. Successivamente e per la residua durata dell'originario incarico, i componenti della predetta commissione assumono la qualifica di esperti, ai sensi e per gli effetti previsti al citato articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 124 del 1993.
Art.15. Regime transitorio.
1. [Modifica il comma 1 dell'art.18, D.Lgs. 21 aprile 1993, n.124 ].
2. [Modifica la lett. b) comma 3 dell'art.18, D.Lgs. 21 aprile 1993, n.124 ].
3. [Modifica il comma 3 dell'art.18, D.Lgs. 21 aprile 1993, n.124].
4. [Modifica il comma 7 dell'art.18, D.Lgs. 21 aprile 1993, n.124].
5. [Aggiunge i commi 8-quater e 8-quinquies all'art.18, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124].
6. Per i fondi pensione che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui all'articolo 18, comma 8-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, all'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 14 dello stesso decreto legislativo n. 124 del 1993, come sostituito dall'articolo 12 della presente legge, si applica, a decorrere dal 1995 e fino al termine del periodo transitorio, una addizionale nella misura dell'1 per cento calcolata sul patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato dal fondo.
7. I fondi di cui al comma 6 presentano ai Ministeri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, entro il 30 giugno di ogni anno a decorrere dal 1996, un prospetto da cui risulti l'ammontare dei contributi versati per gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e quello dell'addizionale all'imposta sostitutiva di cui al comma 6. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può modificare, sulla base dei dati risultanti nel prospetto e per ciascuno dei fondi, la misura dell'addizionale prevista al fine di eliminare eventuali perdite di gettito derivanti dall'applicazione del regime tributario transitorio di cui all'articolo 18, comma 8-quater, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, introdotto dal comma 5 del presente articolo. L'integrazione dell'addizionale all'imposta sostitutiva dovrà essere versata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle finanze di cui al precedente periodo, con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 124 del 1993, come sostituito dall'articolo 12 della presente legge.
8. I contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore a fondi costituiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, definiti da accordi collettivi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, mantengono limitatamente agli iscritti al 31 maggio 1993, il trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto legislativo n. 124 del 1993, e successive modificazioni ed integrazioni, fino al rinnovo degli accordi stessi e comunque per un periodo massimo di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art.16. Sanzioni.
1. [Aggiunge l'art. 18-bis al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124].
Art.17. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Tabella 1 (art.1, comma 3)
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