Anche a seguito della sentenza n. 19246/2010 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, l'art. 645 c.p.c. è stato modificato come segue, con la soppressione delle parole: ";ma i termini di comparizione sono ridotti a metà" al secondo comma dell’articolo 645 del codice di procedura civile:
Art. 645 c.c. Opposizione.
L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto [c.p.c. 641] con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'articolo 638. Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell'opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del decreto.
In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito.