Il divieto di cumulo dell'indennità di disoccupazione con i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, introdotto dall'art. 6, comma 7, del d.l. 20 maggio 1993 n. 148, convertito in legge 19 luglio 1993 n. 236, applicabile "ratione temporis", si estende all'assegno ordinario di invalidità, la cui natura di trattamento pensionistico trova conferma nella modalità di erogazione, che ha luogo a fronte dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché di calcolo, che ha luogo secondo le norme della medesima, e nella sua conversione "ex lege" in pensione di vecchiaia al compimento dell'età prevista per il normale pensionamento.
Diritto del lavoro: Sentenze, formulari, massime e leggi relative al diritto del lavoro