In tema di lavori socialmente utili, l'art. 1 del d.lgs. n. 468 del 1997 fornisce una definizione di portata generale dei l.s.u., comprensiva delle varie attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, nonché dei lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione in particolari bacini d'impiego, in conformità all'intento demandato dalla legge delega - consistente nella revisione dell'intera disciplina dei lavori socialmente utili - e in vista di una configurazione unitaria di tutte le attività ivi descritte che ha, successivamente, trovato consolidamento nella nuova disciplina dettata in materia dal d.lgs. n. 81 del 2000. Ne consegue che il rapporto tra il disposto di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 468 del 1997 - che delinea i settori di attività per i "progetti di lavoro di pubblica utilità" - e quello di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 280 del 1997 - diretto ad individuare i "lavori di pubblica utilità" in funzione della "creazione di occupazione" in uno specifico bacino di impiego - si configura in termini di specificazione di intenti generali in ambiti territoriali determinati, all'interno di una medesima tipologia di attività e di una medesima finalità del legislatore, connessa ad obiettivi di tutela dalla disoccupazione e di inserimento dal lavoro, sicchè che l'incremento dell'assegno, nella misura e nei termini determinati dall'art. 45, comma 9, legge n. 144 del 1999 trova applicazione anche per i lavori di pubblica utilità previsti dal d.lgs. n. 280 del 1997.
Diritto del lavoro: Sentenze, formulari, massime e leggi relative al diritto del lavoro