La pendenza del rapporto di lavoro, non cessato ma unilateralmente sospeso dal datore di lavoro, esclude in ogni caso la spettanza dell'indennità di disoccupazione per il periodo di inattività (salvo il diritto del lavoratore di ottenere la retribuzione nello stesso periodo ovvero di opporsi giudizialmente alla sospensione unilaterale, ove disposta illegittimamente), atteso che in mancanza della cessazione del rapporto lavorativo l'esclusione del trattamento di disoccupazione consegue all'esigenza (che si colloca nell'ambito del principio di solidarietà) di assicurare la tutela sociale ai più bisognosi, compatibilmente con le risorse disponibili, secondo una individuazione dello stato di bisogno giustificativo della prestazione che coincide non già con la mera inattività, bensì con l'estinzione del rapporto di lavoro, in coerenza con la funzione propria della prestazione di disoccupazione, che è di indennizzo e non di integrazione della retribuzione.