(OMISSIS)
Con ricorso depositato in data 27.7.2000 avanti al Tribunale di Napoli, M.G. convenne in giudizio la propria datrice di lavoro T. di N. spa, esponendo che:
- aveva conseguito a decorrere dal (OMISSIS) la promozione al grado di (OMISSIS);
- aveva sempre prestato diligentemente servizio, come attestato dai rapporti informativi e dai positivi giudizi riportati;
- ciò nonostante, era stato destinato al funzionamento nel grado superiore di (OMISSIS) soltanto con l'imbarco del (OMISSIS), pur avendo l'Azienda destinato a tale funzionamento, sin dal (OMISSIS), ufficiali di (OMISSIS) collocati nel ruolo del (OMISSIS) in posizione successiva alla sua, i quali erano stati, poi, promossi nel grado superiore con ordini di servizio dell'(OMISSIS);
- aveva conseguito la promozione al grado di (OMISSIS) soltanto a decorrere dal (OMISSIS) e aveva conseguentemente potuto essere chiamato al funzionamento nel grado di (OMISSIS), mentre gli (OMISSIS) promossi nel (OMISSIS), erano stati destinati a tale incarico già sin dalla fine di tale anno ovvero dall'inizio del (OMISSIS).
Su tali premesse il ricorrente dedusse l'illegittimità della condotta della convenuta, che, in violazione del disposto degli artt. 10 e 10 bis del Regolamento Organico, lo aveva posposto ad altri (OMISSIS), con anzianità nel ruolo inferiore alla sua, nell'avviamento al funzionamento nel grado superiore di (OMISSIS); tale condotta gli aveva non soltanto impedito di fruire del maggior trattamento economico collegato al funzionamento nel grado superiore, ma anche di conseguire in epoca anteriore la definitiva promozione a (OMISSIS), che doveva essergli attribuita da (OMISSIS) o quantomeno dal settembre di tale anno; l'ingiustificato ritardo nella chiamata al funzionamento nel grado di (OMISSIS) e nella promozione a tale qualifica aveva, poi, comportato anche un illegittimo ritardo nel conferimento delle funzioni di (OMISSIS), che altrimenti sarebbe dovuto intervenire già nell'(OMISSIS) o, quantomeno, dall'inizio del (OMISSIS), con conseguente diritto, a titolo di risarcimento del danno, alle differenze di retribuzione tra quanto percepito in virtù della qualifica e quella di (OMISSIS) per il periodo (OMISSIS). Sulla resistenza della parte convenuta il Giudice adito respinse il ricorso.
La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 21.6 - 13.9.2005, in parziale accoglimento del gravame proposto dal M., condannò la parte datoriale al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di una somma pari alle differenze tra quanto percepito e il trattamento retributivo spettante al (OMISSIS) per il periodo (OMISSIS), limitatamente agli imbarchi in tale periodo effettuati, rigettando ogni altra pretesa. A sostegno del decisum, per ciò che ancora qui rileva, la Corte territoriale osservò quanto segue:
- dall'esame complessivo delle disposizioni del Regolamento Organico per il personale di Stato Maggiore navigante si evinceva che il passaggio dell'ufficiale al grado superiore poteva avvenire mediante la procedura promotiva delineata dall'art. 10, la quale presuppone necessariamente, per l'accesso ai più elevati gradi di (OMISSIS), la preventiva adibizione all'esercizio delle relative funzioni (ed funzionamento) per almeno sei mesi ed una valutazione fondata sulla sola idoneità al (OMISSIS), desumibile dalle note caratteristiche formulate all'esito del periodo di funzionamento;
- il passaggio al grado superiore poteva avvenire, a mente dell'art. 10 bis, anche attraverso l'istituto del "funzionamento", ossia a seguito dell'adibizione dell'ufficiale all'esercizio delle funzioni proprie del grado superiore per un periodo complessivo di regola pari a diciotto mesi;
- venendosi a verificare la necessità del funzionamento, ossia dell'adibizione di un ufficiale all'esercizio delle funzioni di un certo grado, la Società doveva individuare l'ufficiale da assegnare al funzionamento in base al criterio dell'anzianità di grado, giusta quanto inequivocabilmente si evinceva dall'utilizzo, nella disposizione regolamentare, del termine "di norma";
- tale criterio poteva, quindi, anche essere derogato, ma solo ove la Società avesse dedotto specifici e concreti elementi idonei a giustificare la posposizione dell'ufficiale più anziano;
- anche la promozione mediante "funzionamento" non prescindeva tuttavia da un giudizio di idoneità, giusta quanto inequivocabilmente si evinceva dal riferimento all'"esito favorevole" pure previsto nel ridetto art. 10 bis, presupponente una valutazione positiva delle attitudini e della capacità professionali dimostrate dall'ufficiale durante il periodo di adibizione alle funzioni del grado superiore;
- il dipendente, a fronte di procedura promotiva, vanta un vero e proprio diritto soggettivo al compimento delle previste valutazioni nel rispetto delle regole contrattuali e, in ogni caso, nel rispetto dei canoni di cui agli art. 1175 e 1375 c.c., atteso che, ove il potere discrezionale del datore di lavoro di scegliere i dipendenti cui attribuire la qualifica superiore sia stato contrattualmente disciplinato, l'esercizio di tale potere in conformità delle regole stabilite diventa oggetto di una prestazione dovuta in favore dei lavoratori, tutelabile con i normali rimedi giurisdizionali;
- ove siano riservate al datore di lavoro valutazioni discrezionali ai fini della promozione, il dipendente può vantare il diritto non già direttamente alla promozione, ma alla regolarità della procedura di valutazione e alle opportunità che ciò avrebbe potuto offrirgli, con conseguente diritto al risarcimento del danno;
- in fatto, e contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, il M., allorquando nel 1989 si era ripetutamente determinata la necessità del "funzionamento" nel grado di (OMISSIS), era l'ufficiale di 11 con maggiore anzianità rispetto agli altri (OMISSIS) preferitigli;
- una deroga al criterio dell'anzianità, a cui "di norma" la parte datoriale avrebbe dovuto attenersi per individuare gli ufficiali da destinare al funzionamento del grado superiore, avrebbe presupposto la deduzione e poi la prova di concreti elementi atti a giustificarla, il che nella specie non era avvenuto;
- nè la posposizione del M. poteva essere giustificata dai giudizi riportati nel periodo precedente al (OMISSIS), essendo stati tali giudizi analoghi a quelli riportati nel triennio antecedente al (OMISSIS), quando era stato adibito al funzionamento nel grado di (OMISSIS);
- dal libretto di navigazione risultava la disponibilità del M. all'imbarco nel (OMISSIS), peraltro neppure oggetto di contestazione ex adverso.
Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale la T. di N. spa ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi e illustrato con memoria. L'intimato M.G. ha resistito con controricorso.
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 1362 ss. c.c. in relazione all'art. 10 bis del Regolamento Organico del 13.6.1985, dell'art. 334 c.n. e dell'art. 112 c.p.c. nonchè vizio di motivazione, deducendo che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto, in difetto di disposizioni di legge o di contratto in tal senso, che il lavoratore avrebbe avuto diritto all'adibizione a mansioni superiori, dovendo al contrario ritenersi intangibile prerogativa dell'imprenditore quella di attribuire i ruoli di comando e/o di direzione della sua azienda; lo stesso art. 10 bis del Regolamento Organico non impone alcun dovere di sorta alla parte datoriale, che resta libera di scegliere l'ufficiale da far funzionare; la difforme interpretazione resa dalla Corte territoriale violava il criterio letterale, quello dell'intenzione dei contraenti e quello dell'interpretazione complessiva delle clausole.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 1362 ss. c.c. in relazione all'art. 10 bis del Regolamento Organico del 13.6.1985 e dell'art. 112 c.p.c. nonchè vizio di motivazione, deducendo che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, essa ricorrente aveva espressamente dedotto ed eccepito che il mancato funzionamento del M. era stato determinato dalla sua inadeguatezza.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 1362 ss. c.c. in relazione all'art. 10 bis del Regolamento Organico del 13.6.1985 e dell'art. 2697 c.c., nonchè vizio di motivazione, deducendo che il M. non aveva provato la sussistenza, nel periodo (OMISSIS), di posizioni di (OMISSIS) vacanti o anche solo disponibili nelle quali egli avrebbe potuto funzionare.
2. I primi due mezzi, tra loro connessi, vanno esaminati congiuntamente.
Deve anzitutto rilevarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Corte territoriale non ha affatto escluso la sussistenza dei poteri valutativi - e quindi discrezionali - del datore di lavoro in relazione al conferimento delle mansioni superiori, avendo anzi espressamente rilevato che, oltre che nell'ipotesi disciplinata dall'art. 10 del Regolamento Organico, anche all'esito del funzionamento disciplinato dal successivo art. 10 bis la promozione non poteva prescindere da una valutazione di idoneità.
Ha peraltro correttamente rilevato che, avendo il Regolamento dettato la disciplina del ricorso al funzionamento, la parte datoriale, anche in riferimento ai principi di correttezza e buona fede, era vincolata all'osservanza delle regole all'uopo dettate, con corrispondente insorgenza di una posizione di diritto soggettivo del lavoratore al loro rispetto.
La sussistenza o meno dell'inadempimento contrattuale ascritto alla odierna ricorrente si incentra quindi, essenzialmente, sulla rispondenza della sua condotta alla disciplina pattizia e, conseguentemente, sull'interpretazione di quest'ultima. Al riguardo la giurisprudenza di questa Corte, con riferimento al regime processuale antecedente alla novella di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2 (modificativo dell'art. 360 c.p.c.), applicabile ratione temporis alla presente controversia, è consolidata nel senso che l'interpretazione degli atti negoziali, anche di natura collettiva, consistendo in un'operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in un'indagine di fatto riservata al giudice di merito, il cui accertamento è censurabile in cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche; con la conseguenza che non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto già dallo stesso esaminati (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 22536/2007; 7500/2007; 15969/2005).
Rilevato che, sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto, pur dovendo il rilievo da assegnare alla formulazione letterale essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale e dovendo al contempo le singole clausole essere considerate in coordinata correlazione tra loro (cfr, ex plurimis, Cass., n. 4176/2007), deve convenirsi che, nel caso di specie, la lettura della disciplina pattizia resa dalla Corte territoriale si sottrae alle censure svolte.
Ed invero, come già esposto nello storico di lite, fa sentenza impugnata, nell'ambito di una disamina complessiva delle modalità di conferimento delle funzioni superiori, muove la propria indagine proprio dal senso letterale delle espressioni utilizzate dall'art. 10 bis, individuando nel criterio che "di norma" deve essere seguito ai fini dell'attribuzione del funzionamento, ossia nell'anzianità comparativa degli aspiranti, la regola che deve essere seguita in difetto di contrastanti fattori di valutazione, i quali tuttavia, proprio per non vanificare la portata della disciplina contrattuale, devono, in ossequio ai principi di correttezza e buona fede, essere allegati e provati dalla parte datoriale in termini di concretezza.
Il rilievo della mancata allegazione e prova, non già dunque della generica valutazione di inadeguatezza del M., ma degli elementi concreti che tale valutazione avrebbero potuto giustificare, ha quindi condotto la Corte territoriale, con coerente argomentazione, ad escludere che, nella specie, l'odierna ricorrente potesse esimersi dal seguire il criterio dell'anzianità prescritto dalla normativa contrattuale; e neppure tale argomentazione viene scalfita dalle censure svolte, non avendo la ricorrente, al di là della ricordata affermazione circa la ritenuta inadeguatezza dell'odierno intimato, precisato gli specifici e concreti elementi di giudizio che tale valutazione sostenevano, nè, tanto meno, in che termini siffatti elementi sarebbero stati oggetto di tempestiva allegazione in giudizio ed offerta di prova.
In definitiva la ricorrente non ha dimostrato che, nell'interpretazione della normativa pattizia, la Corte territoriale si sia (e in che modo) discostata dai prescritti canoni ermeneutici, cosicchè le censure svolte si risolvono nella prospettazione di una diversa possibile lettura di tale normativa, che, a prescindere dalla sua maggiore o minore plausibilità, configura una valutazione di merito inammissibile in questa sede.
I mezzi all'esame vanno quindi disattesi.
3. Parimenti infondato è anche il terzo mezzo, atteso che la sussistenza di posizioni di (OMISSIS) vacanti o comunque disponibili - alle quali il M. avrebbe avuto diritto ad essere destinato in via di funzionamento laddove non fosse stato illegittimamente posposto ad altri suoi pari grado - ha costituito il pacifico presupposto fattuale in base al quale, nel periodo considerato, altri ufficiali erano appunto stati adibiti al funzionamento in luogo del M. stesso.
4. In forza delle considerazioni che precedono il ricorso va dunque rigettato.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 41,00, oltre ad Euro 3.000,00 (tremila) per onorari, spese generali, IVA e CPA come per legge.