Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Nella causa promossa avanti al Tribunale di Catania dal marittimo R.A., residente a (OMISSIS), nei confronti della società di navigazione "I.M. e C", con sede in (OMISSIS), per il pagamento di differenze retributive relative al rapporto di lavoro nautico intercorso dal 3.10.1978 al 5.3.2004, il Tribunale adito, con sentenza depositata il 25.2.2009, dichiarava la propria incompetenza per territorio, per essere competente, a norma dell'art. 603 c.n., il Tribunale di Genova, luogo ove ha sede la società ed ove è stato concluso il contratto di lavoro. Osservava il Tribunale che la cessazione del rapporto di lavoro era avvenuta all'estero per naufragio della nave e che successivamente detto rapporto non era più continuato, sicchè ai fini della competenza non poteva essere presa in considerazione la residenza del marittimo.
Avverso detta sentenza il R. ha proposto regolamento di competenza assumendo di avere, a fondamento della sua domanda, premesso di godere del regime di continuità previsto dalla contrattazione collettiva, in forza del quale il lavoro nautico assume il carattere di contratto di arruolamento a tempo indeterminato e il lavoratore rimane a disposizione dell'armatore, sicchè il luogo di cessazione del rapporto di lavoro si individua con riferimento al luogo in cui il lavoratore risiede e nel quale deve attendere le successive comunicazioni dell'armatore in ordine alla prosecuzione del rapporto.
La società intimata ha resistito con memoria.
Il ricorso non è fondato. Per stessa ammissione del ricorrente l'istituto della continuità del rapporto di lavoro trova la sua fonte e la sua regolamentazione nella contrattazione collettiva. Il ricorrente non ha indicato in ricorso quale è il contratto collettivo applicabile e quale disposizione di detto contratto preveda l'istituto della continuità. Nella specie il ricorrente ha prodotto nel giudizio di primo grado un estratto del CCNL 12.04.1995 relativo ai dipendenti delle imprese di Spedizione e Trasporti, e precisamente gli artt. 6, 11, 11 bis, 13, 15, 21,22,23, 26, 27, 28, 38, 39, 40, un estratto dell'Accordo 13.6.2000 e precisamente la Tab.
P.4, un estratto del CCNL 30.5.1996 e precisamente gli artt. 19, 20 e 40 con relative tabelle. In nessuna di dette norme contrattuali, peraltro relative a rapporto di lavoro diverso da quello nautico, si fa riferimento al regime di continuità invocato dal lavoratore e contestato dalla società.
Poichè, per contro, non è contestato che la nave sulla quale il R. era imbarcato abbia fatto naufragio in acque estere, deve trovare applicazione il disposto dell'art. 343 c.n. secondo cui il contratto di arruolamento si risolve di diritto in caso di perdita totale della nave. A ragione, dunque il Tribunale ha rilevato che, poichè il contratto si è risolto all'estero, ai fini della competenza territoriale del giudice del lavoro, non può essere presa in considerazione la residenza del lavoratore,ma valgono alternativamente i criteri di collegamento del foro della circoscrizione di iscrizione della nave, ovvero del foro ove il contratto è stato concluso, previsti dall'art. 603 c.n..
Nella specie la controversia rientra certamente nella competenza del giudice del lavoro di Genova, luogo ove pacificamente il contratto di lavoro è stato concluso ed eseguito.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto con conseguente condanna del ricorrente al pagamento in favore della società resistente delle spese del presente procedimento,liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Genova. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo procedimento, che liquida in Euro trenta/00 per esborsi ed in Euro duemila/00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.