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mercoledì 18 gennaio 2012

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-11-2010, n. 23038

Svolgimento del processo

La Corte d'Appello di Catanzaro, rigettando l'appello, ha confermato la sentenza del Tribunale di Crotone di rigetto dell'opposizione contro il decreto dello stesso Tribunale che aveva respinto il ricorso proposto il 26 luglio 2003, della L. n. 300 del 1970, ex art. 28, dalla Federazione Lavoratori Funzione Pubblica FP-Cgil, Federazione provinciale di Crotone, nei confronti dell'Ufficiale giudiziario dirigente dell'UNEP del Tribunale di quella sede e del Ministero della Giustizia, per condotta antisindacale consistita nel porre in essere il 7 maggio 2003 un atto di ripartizione dei servizi e gli atti ad esso consequenziali, non recante nè motivazione nè i criteri utilizzati per la determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro, senza alcuna informazione preventiva alle organizzazioni sindacali, in contrasto con quanto stabilito dall'art. 7 lett. a) n. 2 dell'Accordo 5 aprile 2000, per il personale del Ministero della Giustizia, integrativo del CCNL 1998/2001 comparto Ministeri.

La Corte di merito, in estrema sintesi, ha ritenuto che la denunciata condotta antisindacale fosse priva del requisito di attualità perchè l'atto con il quale erano stati ripartiti i carichi di lavoro conteneva un espresso termine di efficacia sino all'8 novembre 2003, sicchè successivamente a tale data aveva esaurito ogni suo effetto, e perchè il comportamento adottato dal dirigente UNEP non aveva determinato nè incertezze sul ruolo del sindacato in materia nè restrizioni o ostacoli allo svolgimento dell'attività sindacale, tanto che il 3 luglio 2003 le organizzazioni sindacali e le RSU erano state convocate e nel corso della riunione avevano discusso i criteri contrattuali previsti per la ripartizione dei servizi tra ufficiali giudiziari B3 e C1 e avevano affrontato il problema della definizione di possibili nuovi criteri di riparto, così dando vita alla procedura di concertazione con il sindacato.

Questa sentenza è impugnata dalla Federazione Lavoratori Funzione Pubblica FP-Cgil con ricorso per due motivi. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e/o falsa applicazione della L. 20 maggio 1970, n. 300 e dell'art. 7 dell'accordo integrativo del C.C.N.L. 1998/2001 per il personale del Ministero della Giustizia nonchè contraddittorietà della motivazione.

Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., nonchè omessa o insufficiente motivazione.

I due motivi da trattarsi congiuntamente perchè connessi sono infondati.

La Corte di merito ha deciso la controversia facendo applicazione del principio più volte affermato da questa Corte e qui condiviso, secondo cui il requisito dell'attualità della condotta o il perdurare dei suoi effetti, essenziale nell'azione di repressione della condotta antisindacale, di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 28, deve intendersi nel senso che il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere l'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale (Cass. 2005/11741; 2003/1684; 5422/1998).

Il ricorrente sindacato, pur denunziando nel primo motivo, violazione di norme di diritto, non mette in discussione la correttezza del principio giuridico soprarichiamato ma critica la sentenza per aver affermato che il comportamento del dirigente UNEP non avrebbe generato incertezza sulle prerogative sindacali. Il ricorrente sostiene, inoltre, che dal verbale della riunione del 3 luglio 2003 emergerebbe con chiarezza che non si sarebbe trattato neppure di un tentativo di concertazione ma di "una mera inutile formalità".

Queste censure non possono tuttavia trovare accoglimento perchè con esse si chiede alla Corte una inammissibile rivalutazione dei fatti mentre, come precisato dalla giurisprudenza richiamata, l'accertamento in ordine alla attualità della condotta antisindacale e alla permanenza dei suoi effetti costituisce un accertamento di fatto, demandato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata motivazione, immune da vizi logici o giuridici.

L'ulteriore censura, proposta con il secondo motivo, in relazione al mancato esame dei motivi di appello attinenti al merito del comportamento antisindacale, è palesemente infondata, non avendo il giudice del merito alcun dovere di esaminare questioni che secondo l'ordine logico della sua decisione sono (come nella specie, nella quale è stata riscontrata l'assenza di attualità della condotta antisindacale) evidentemente assorbite.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato senza statuizioni sulle spese in assenza di attività difensiva delle parti intimate.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; nulla per le spese.