Costituisce comportamento antisindacale la condotta di T. s.p.a., tenuta in occasione di uno sciopero regionale proclamato da una organizzazione sindacale, e consistita nel qualificare come prestazioni indispensabili tutti i treni non aventi origine o destinazione in impianti situati nella regione interessata, in quanto non conforme a quanto convenuto nell'accordo sindacale del 23 novembre 1999, dichiarato idoneo dalla Commissione di garanzia, atteso che, in particolare, la relativa disposizione del predetto accordo (par. 4.2.2.) qualifica come indispensabili solo i treni dei pendolari nei giorni feriali, i treni di media e lunga percorrenza nella misura minima di tre coppie di treni al giorno sulle principali direttrici Nord-Sud ed Est-Ovest fino alla destinazione e i treni che, con orario di partenza anteriore all'inizio dello sciopero, giungano a destinazione entro la prima ora dello sciopero stesso, restando salva la possibilità per la società di far circolare gli Eurostar e gli ulteriori treni concordati a livello regionale della categoria Intercity nonché quelli non garantiti con personale non scioperante. (Rigetta, App. Firenze, 26/05/2009)