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mercoledì 25 gennaio 2012

CONDOTTA ANTISINDACALE - COMPORTAMENTI DEL DATORE DI LAVORO - CASS., SEZ. LAVORO, MASSIMA SENT. N. 11442 DEL 26.10.1991

Ai fini della tutela apprestata dall'art. 28 l. 20 maggio 1970 n. 300, è da considerare antisindacale ogni comportamento del datore di lavoro che, pur non rientrando fra le ipotesi di di cui al titolo II e III della legge, sia diretto ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale e, pertanto, anche l'esclusione di rappresentanti di una determinata organizzazione sindacale, munita del requisito della rappresentatività posto dall'art. 19 della legge suddetta, dalle commissioni giudicatrici di concorsi in seno ad una azienda municipalizzata, delle quali siano invece chiamati a far parte rappresentanti di altri sindacati, posti, così, in una posizione privilegiata tale da pregiudicare in misura notevole la azione ed il prestigio dei sindacati esclusi; né detta esclusione è giustificata per il fatto che il contratto collettivo nazionale preveda la partecipazione alle commissioni anzidette dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto stesso e che fra queste non rientri il sindacato escluso, ove questo sia presente nell'azienda ed abbia il previsto requisito di rappresentatività nazionale.