È antisindacale la condotta dell'amministrazione ospedaliera che, in violazione di una disposizione dell'accordo collettivo stipulato a norma dell'art. 2, legge n. 146/1990, non comunichi ai sindacati, entro il termine pattuito di cinque giorni prima dello sciopero, i nomi, recepiti dall'amministrazione, dei lavoratori che si siano offerti di garantire le prestazioni indispensabili.
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