Nel caso in cui, dopo l'inizio della procedura di repressione della condotta antisindacale ex art. 28 l. n. 300 del 1970, un datore di lavoro diverso da quello convenuto in giudizio succeda a titolo particolare in rapporti di lavoro incisi dal denunciato comportamento antisindacale, non sussiste la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tale soggetto, benchè lo stesso possa essere coinvolto dai provvedimenti volti a rimuovere gli effetti della condotta antisindacale denunciata, data l'estensione nei confronti del successore degli effetti della sentenza pronunciata contro l'alienante, a norma dell'art. 111, comma 4, c.p.c.