Costituisce condotta antisindacale il comportamento datoriale consistito nell'aver sottaciuto e di fatto negato la perdurante operatività del contratto collettivo nazionale di lavoro 20 gennaio 2008, sottoscritto unitariamente da tutte le principali associazioni di categoria, applicando a tutti, iscritti a Fiom-Cgil e lavoratori non sindacalizzati compresi, il rinnovo del 2009 non sottoscritto da Fiom stessa, con la conseguenza che i miglioramenti salariali già erogati ai dipendenti iscritti al sindacato che non si riconosce nel rinnovo del 2009 costituiscono un trattamento di miglior favore, giuridicamente intangibile sia con riferimento alla porzione erogata, sia a quella da erogare, in forza dell'obbligo di non discriminazione sancito dall'art. 16 dello Statuto dei lavoratori - legge 20 maggio 1970, n. 300.
Trib. Torino, 26-04-2011