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venerdì 27 gennaio 2012

CONVERSIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO DETERMINATO A TEMPO INDETERMINATO - RISARCIMENTO - CASS., SEZ. LAV., SENT. N. 4677 DEL 03.03.2006

Nel caso di trasformazione in un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato di più contratti a termine succedutisi fra le stesse parti, per effetto dell'accertata illegittimità dell'apposizione del termine, non consegue il diritto del lavoratore alla retribuzione per l'intero periodo, compresi gli "intervalli non lavorati" fra l'uno e l'altro rapporto, mancando una deroga al principio generale secondo cui la maturazione di tale diritto presuppone la prestazione lavorativa e considerato che la suddetta riunificazione in un solo rapporto, operando "ex post", non incide sulla mancanza di un'effettiva prestazione negli spazi temporali tra contratti a tempo determinato. Tuttavia, il dipendente che cessa l'esecuzione delle prestazioni alla scadenza del termine previsto può ottenere il risarcimento del danno subito a causa dell'impossibilità della prestazione derivante dall'ingiustificato rifiuto del datore di lavoro di riceverla, a condizione che il datore stesso sia stato posto in una condizione di "mora accipiendi", senza, peraltro, che si configuri l'automatica equivalenza del risarcimento ai compensi retributivi perduti, poichè tale automatismo è da escludersi ove si accerti che il danno del lavoratore (derivante dalla perdita della retribuzione) si è ridotto in misura corrispondente ad altri compensi percepiti (c.d. "aliunde perceptum") per prestazioni lavorative svolte - nel periodo considerato - presso altri datori di lavoro.