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venerdì 27 gennaio 2012

DISOCCUPAZIONE ED INDENNITA' DI MATERNITA' - CASS. SEZ. LAVORO SENT. N. 2936 DEL 16.02.2004

Svolgimento del processo

Con sentenza del 1 giugno 2001 il Tribunale di Rimini, decidendo sull'appello proposto dall'INPS nei confronti di L. A., avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello confermando il diritto della L. alla indennità di maternità ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge n. 1204 del 1971. Osservava in motivazione che la Lodi, licenziata il 25 settembre 1994 aveva diritto all'inizio del periodo protetto alla indennità di disoccupazione. La circostanza che l'indennità fosse a requisiti ridotti non rilevava in quanto anche essa ha per legge natura di indennità ordinaria di disoccupazione. La Lodi rientrava, quindi, tra i soggetti destinatari del beneficio secondo la previsione della norma sopra indicata, per la quale non ha rilevanza la disparità di normativa in ordine ai requisiti tra la disoccupazione disciplinata dalla precedente normativa e quella a requisiti ridotti, atteso che entrambe sono qualificate indennità ordinaria di disoccupazione.

Propone ricorso per Cassazione affidato ad un motivo l'INPS, resiste con controricorso la Lodi.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo di ricorso l'INPS, denunziando la violazione e falsa applicazione dell'art. 17, terzo e quarto comma, della legge n. 1204 del 1971, dell'art. 7, comma terzo, del D.L. n. 86 del 1988 convertito con mod. in legge n. 160 del 1988 e successive proroghe e mod., contesta in via generale che alla fruizione della indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti, introdotta dal D.L. n. 86 del 1988 art. 7 possa conseguire il diritto alla indennità di maternità, non essendo possibile individuare il periodo di fruizione dell'indennità stessa all'interno del quale si collocherebbe l'inizio del periodo di astensione obbligatoria.

La censura è infondata.

Premesso che il diritto alla indennità giornaliera di maternità, a sensi del terzo comma dell'art. 17, terzo comma, della legge n. 1204 del 1971 (la materia è oggi regolata dall'art. 24 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151), matura anche se il periodo di astensione obbligatoria inizi a decorrere quando la lavoratrice fruisca della indennità ordinaria di disoccupazione, ovvero abbia diritto alla medesima, la questione che la causa pone è l'identificabilità o meno dei limiti temporali di detto periodo per l'indennità ordinaria di disoccupazione prevista dall'art. 7 del D.L. n. 86 del 1988, convertito con modificazioni dalla legge n. 160 del 1988 e successive modificazioni e proroghe.

Mentre, infatti, il periodo coperto dalla indennità ordinaria di disoccupazione, disciplinata dalla precedente normativa, R.D.L. n. 1827 del 1935, R.D.L. n. 636 del 1939 e legge n. 264 del 1949, è di 180 giornate decorrenti (art. 73 R.D.L. n. 1827 del 1935) dall'ottavo giorno successivo all'inizio del periodo di disoccupazione, il D.L. n. 86 del 1988 non precisa la decorrenza dell'indennità.

Con detto decreto legge, fermi i due anni di assicurazione, l'anno nel biennio precedente, previsto come ulteriore requisito contributivo dalla normativa precedente, è stato ridotto a 78 giorni di attività lavorativa nell'anno precedente. Inoltre la durata della indennità è pari alle giornate lavorate o per le quali siano dovuti i contributi per la disoccupazione obbligatoria nell'anno precedente. È infine stabilito in 312 giornate, diminuite delle giornate di lavoro effettuate e di quelle per le quali si sia goduto della indennità disoccupazione nell'anno precedente, il tetto massimo di godimento dell'indennità di disoccupazione ordinaria, ampliandosi così il precedente termine di 180 giornate.

Poiché la indennità prevista dal D.L. del 1988 ha per espresso dettato legislativo (è estesa) la medesima natura della indennità giornaliera di disoccupazione ed ha quindi la funzione di sopperire alla mancanza di reddito conseguente alla disoccupazione, essa deve decorrere con i medesimi criteri previsti dalla normativa precedente dall'ottavo giorno dell'inizio dello stato di disoccupazione.

Deve quindi escludersi che il terzo comma dell'art. 17 della legge n. 1204 del 1971 sia inapplicabile alla lavoratrice il cui periodo di astensione obbligatoria inizi in coincidenza del periodo coperto dalla indennità giornaliera di assicurazione a requisiti ridotti. Poiché l'Istituto non contesta che il periodo di astensione obbligatoria della L. sia insorto nel periodo coperto dalla indennità di disoccupazione, come sopra determinato dai giudici di merito, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo in favore del procuratore della controricorrente distrattario.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in euro 10,00 oltre euro 1500,00 di onorario in favore dell'avv. F. A.;

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2003.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2004