Svolgimento del processo
La Corte di appello di Campobasso ha giudicato privo di fondamento l'appello di E. F. in proprio e della F. L. s.r.l. contro la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva rigettato le opposizioni proposte contro il decreto che ingiungeva ai detti soggetti il pagamento all'Inps di L. 13.156.190 a titolo di contributi assicurativi omessi per il periodo 1.8.1988-19.10.1988, relativamente ai lavoratori G. D. C. e F. D. P., nonchè contro l'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa per la stessa omissione.
Motivo delle opposizioni era che i lavoratori in questione, dipendenti della F. SpA, che provvedeva regolarmente al pagamento dei contributi, prestavano temporaneamente la loro opera presso la F. L. s.r.l. in situazione di comando o distacco;
l'Inps aveva resistito assumendo che al pagamento dei contributi doveva in ogni caso provvedere il soggetto che utilizzava le prestazioni lavorative.
Il giudice dell'appello ha ritenuto non fondata la censura di ultrapetizione mossa alla sentenza di primo grado per avere ritenuto insussistenti gli elementi essenziali della fattispecie di distacco, pur in assenza di contestazioni dell'Inps, versandosi nell'ambito della qualificazione giuridica dei fatti dedotti dagli opponenti;
assorbito, di conseguenza, il motivo di appello concernente l'identificazione in astratto del soggetto tenuto al versamento dei contributivi in ipotesi di distacco o comando di lavoratori.
La cassazione della sentenza è domandata dalla F. L. s.r.l. e da E. F. con ricorso per due motivi; l'Inps ha depositato procura speciale ai difensori ma non ha svolto attività di resistenza.
Motivi della decisione
Con il primo motivo del ricorso è denunciata violazione di norme giuridiche (art. 24 Cost., 2907 c.c., 99, 101 e 112 c.p.c.) e vizio della motivazione, perchè la Corte di Campobasso non avrebbe potuto negare la sussistenza di una fattispecie di distacco, stante la mancata contestazione da parte dell'Inps, introducendo un tema estraneo ai punti controversi tra le parti e senza comunque consentire agli opponenti di discutere i fatti ritenuti decisivi e di articolare eventualmente le prove; inoltre, l'accertamento della titolarità del rapporto di lavoro in capo alla s.r.l. F. L. doveva farsi anche nei confronti della F. SpA. Il motivo è infondato in tutti i profili di censura.
In ordine alla fattispecie cd. di "distacco" o "comando" nel lavoro subordinato privato, la giurisprudenza della Corte è consolidata nel precisare che la dissociazione fra il soggetto che ha proceduto all'assunzione del lavoratore e l'effettivo beneficiario della prestazione, in forza del principio generale che si desume dall'art. 2127 c.c. e dalla legge n. 1369 del 1969 - che esclude che un imprenditore possa inserire a tutti gli effetti un proprio dipendente nell'organizzazione di altro imprenditore senza che il secondo assuma la veste di datore di lavoro - è consentita soltanto a condizione che continui ad operare, sul piano funzionale, la causa del contratto di lavoro in corso con il distaccante. La regola che si desume da questo principio generale è la necessità che sia accertata la sussistenza di un preciso interesse del datore di lavoro derivante dai suoi rapporti con il terzo. In altri termini, il distacco deve realizzare uno specifico interesse imprenditoriale (anche non economico) che consenta di qualificare il distacco stesso quale atto organizzativo dell'impresa che lo dispone, così determinando una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa ed il conseguente carattere non definitivo del distacco stesso (cfr. Cass. 594/2001; 7743/2000; 13979/2000; 1326/1988).
In questo quadro di principi e regole, P accertamento degli elementi di fatto idonei a configurare come comando o distacco, anzichè come, pseudoappalto vietato dall'art. 1 della l. 23 ottobre 1960 n. 1369, fattispecie di prestazione lavorativa in favore di soggetto diverso dal datore di lavoro, è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se sonetto da motivazione adeguata ed immune da vizi (Cass. 6807/1992), giudice del merito che, per stabilire se nell'ipotesi del "comando" o "distacco" il rapporto di lavoro sia in effetti intercorso con il datore di lavoro "distaccante" oppure direttamente con il terzo presso il quale il lavoratore è stato "distaccato", deve svolgere un'accurata indagine in ordine all'esistenza o meno di un concreto e persistente interesse del medesimo "distaccante" a che il lavoratore svolga la sua prestazione fuori dell'impresa, nel permanere di un vincolo di dipendenza non meramente apparente, del che indice significativo è, in ogni caso, il carattere non definitivo - anche se non predeterminato nella sua effettiva durata - dell'applicazione presso il terzo del lavoratore medesimo (cfr. Cass. 4017/1982).
Ciò premesso, la questione, pregiudiziale, del difetto di contraddittorio, è infondata, dovendosi fare applicazione del principio di diritto stabilito dalle sezioni unite della Corte a composizione di contrasto di giurisprudenza, secondo cui, nella controversia avente ad oggetto la sussistenza del rapporto lavorativo con un soggetto, quale effettivo datore di lavoro, deve escludersi la necessità dell'estensione del contraddittorio all'apparente e formale datore di lavoro, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., siccome colui che domanda siffatto accertamento (nella specie l'Inps quale attore in senso sostanziale) afferma l'esistenza del rapporto con un certo datore di lavoro e ne nega uno diverso con altro soggetto, senza dedurre alcun rapporto plurisoggettivo nè alcuna situazione di contitolarità, mentre l'accertamento negativo del rapporto fittizio con il datore di lavoro apparente costituisce oggetto di questione pregiudiziale conosciuta dal giudice in via soltanto incidentale, ovvero senza vincolare il terzo attraverso la cosa giudicata e senza alcuna lesione del suo diritto di difesa (Cass. s.u. 14897/2002).
Sono pure infondate le altre censure.
Il fatto, pacifico, posto dall'Inps a base della sua pretesa, era che i lavoratori in questione prestavano la loro opera con inserimento nell'organizzazione aziendale della F. L. s.r.l, che esercitava tutti i poteri propri del datore di lavoro, cosicchè, in forza dei principi generali sopra richiamati, doveva ritenersi ad ogni effetto titolare dei rapporti stessi.
Per negare la veste di datore di lavoro la F. L. s.r.l. aveva opposto la sussistenza di una fattispecie di distacco o comando, quindi un fatto impeditivo dell'efficacia di quelli allegati dall'Inps che aveva l'onere di provare ai sensi dell'art. 2697, comma secondo, c.c..
Erroneamente i ricorrenti affermano di essere stati esonerati dall'onere della prova perchè l'Inps non aveva mosso contestazioni circa la sussistenza di una fattispecie di distacco, limitandosi a sostenere la tesi giuridica che obbligato al pagamento di contributi è in ogni caso l'utilizzatore delle prestazione lavorative. In relazione al disposto degli art. 414 e 416 c.p.c., si ritengono ammessi i fatti specifici precisati da una parte e non contestati dall'altra ed i ricorrenti sarebbero senz'altro nel giusto ove avessero esposto le circostanze necessaria per la sussistenza di una fattispecie del distacco (interesse del distaccante, temporaneità della destinazione dei lavoratori). Ma si sono limitati a dedurre che la pretesa contributiva non aveva fondamento in presenza del fenomeno del comando o distacco e correttamente il giudice del merito ha rilevato che non erano stati neppure allegati i fatti costitutivi della fattispecie invocata, cosicchè non poteva configurarsi l'ipotesi di non contestazione dei fatti stesso da parte dell'Inps.
Ne consegue l'infondatezza del secondo motivo del ricorso, con il quale si deduce che la sentenza impugnata avrebbe dovuto affermare che, in caso di distacco o comando, obbligato al pagamento dei contributi resta il distaccante, non transitando l'obbligo al distaccatante.
Infatti, esattamente la sentenza impugnata ha rilevato che la questione giuridica sarebbe stata rilevante solo in presenza di accertata situazione di distacco o comando, accertamento che nella specie era stato definito in senso negativo. Non si deve provvedere sulle spese del giudizio di cassazione perchè l'Inps, pur avendo depositato procura speciale ai difensori, non ha svolto attività di resistenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla da provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2004