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lunedì 23 gennaio 2012

GRADUATORIE PUBBLICO IMPIEGO - GIURISDIZIONE - CASS. SEZONI UNITE SENT. N. 1203 DEL 23.11.2000

Svolgimento del processo

Con ricorso del 9 dicembre 1998 il Tribunale amministrativo della Sicilia, Sezione di Catania, la signora M. S. esponeva di essere stata inclusa dal locale Provveditorato agli studi nella graduatoria per il conferimento di supplenze su posti di collaboratore scolastico per il periodo l994-1997. La graduatoria era tutt'ora in vigore. A causa della, peraltro incolpevole, assenza ad una convocazione presso quell'ufficio per il giorno 21 novembre 1997 ella era stata depennata definitivamente con atto del 26 marzo 1998, ciò che le aveva impedito di essere nominata supplente nei successivi anni scolastici. Ciò posto, la ricorrente chiedeva, anche nei confronti di alcuni privati controinteressati, che il Tribunale amministrativo annullasse, ritenendone l'illegittimità per difetto della necessaria pubblicità preventiva e successiva, il detto atto di depennamento, le mancate nomine per gli anni scolastici 1997/1998 e 1998/1999 nonché il diniego di riammissione in graduatoria comunicatole il 18 novembre 1998. La ricorrente chiedeva anche la sospensione cautelare degli atti impugnati, che il Tribunale negava, ritenendoli difetto della propria giurisdizione, con ordinanza n. 44 del 1999.

La S. ricorre a queste Sezioni unite onde ottenere il regolamento preventivo di giurisdizione. L'amministrazione della pubblica istruzione e le parti private non si sono costituite.

Motivi della decisione

Occorre notare in via preliminare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il regolamento di giurisdizione di cui all'art. 41 cod. proc. civ., non è possibile se il giudice di merito abbia già emesso una pronuncia sulla giurisdizione (Cass. 22 marzo 1996 n.2466, 11 gennaio 1997 n. 191). Tale giurisprudenza non può però valere nel caso di specie, in cui il Tribunale amministrativo regionale, adito con unico ricorso sia per il provvedimento di sospensione ex art. 21, settimo comma, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, sia per l'annullamento degli atti impugnati, ha bensì declinato la giurisdizione, ma solo con riguardo alla richiesta di provvedimento urgente, com'é dimostrato dal contenuto stesso dell'ordinanza.

La presente istanza di regolamento è perciò ammissibile, come del resto queste sezioni unite hanno già ritenuto in eguale fattispecie con la sent. 15 marzo 1999 n. 138.

La ricorrente ritiene di avere iniziato una controversia di pubblico impiego, ossia rientrante fra quelle relative "ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni", che ormai, di regola e salvo espresse eccezioni, sono devolute al giudice ordinario ai sensi dell'art. 68, comma 1, d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, come modificato dall'art. 29 d.lgs. 31 marzo 1998 n.80.

Ella invoca però la norma transitoria contenuta nell'art. 45, comma 17, di questo decreto legislativo, secondo cui "le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore (al 30 giugno 1998) restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo": contestando la declinatoria di competenza espressa dal Tribunale amministrativo, osserva che la controversia ha per oggetto un atto amministrativo di cancellazione del suo nome ("depennamento") da una graduatoria di aspiranti quali supplenti, all'impiego pacificamente pubblico - di collaboratore scolastico e che questo atto fu emessi il 26 marzo 1998.

L'illustrata tesi non può trovare accoglimento. Nel caso di specie si tratta invece di un rapporto di lavoro non già in corso, bensì non ancora costituito onde nella fattispecie concreta non può trovare applicazione l'art. 68, comma 1, cit., né la riportata norma transitoria: la ricorrente non indica infatti alcun "periodo del rapporto di lavoro" anteriore o successivo al giugno 1998.

La controversia non è neppure riconducibile alla previsione del comma 4 dello stesso art. 68, secondo cui "Restano devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni". Questa disposizione si pone come un'eccezione alla regola del primo comma, che attribuisce le controversie di lavoro pubblico alla giurisdizione ordinaria, ed è persuasiva la dottrina che ne raccomanda "un'interpretazione alquanto controllata", idonea a limitarne l'applicazione alle sole controversie attinenti immediatamente al reclutamento dei pubblici dipendenti (art. 97, comma 3 della Costituzione).

Sempre la dottrina amministrativistica definisce il concorso a pubblico impiego come la procedura comprendente sia la fase di individuazione degli aspiranti forniti dei titoli generici di ammissione sia la successiva fase delle prove e dei confronti di capacità, diretti ad

operare la selezione in modo obiettivo: fase, questa, dominata dall'esercizio di una direzionalità, non solo tecnica, ma anche amministrativa nella valutazione delle prove dei candidati da parte degli organi selettori, il che spiega la perdurante devoluzione delle relative controversie al giudice amministrativo. Suole così contrapporsi il sistema di reclutamento basato su liste degli uffici di collocamento e sulle relative graduatorie a quello basato sulle prove di concorso: nell'un sistema è ravvisabile solo la prima delle due basi suddette, e l'inserzione dell'aspirante nella graduatoria in base a criteri fissi e prestabiliti ne determina il reclutamento non già immediato ma solo eventuale e futuro, ossia destinato a realizzarsi se e quando si rendano vacanti uno o più posti di lavoro; nell'altro sistema sono ravvisabili entrambe le fasi suddette ed a quella della selezione segue, immediatamente e di regola, l'assunzione.

Solo a questo secondo sistema si riferisce il comma 4 dell'art.68 cit., che parla di "procedure concorsuali per le assunzioni" mentre le ipotesi in cui si controversa circa l'inserzione dell'aspirante in graduatorie di utilizzazione soltanto eventuale - come nel caso di specie, in cui si tratta di graduatorie per supplenze - esulano da questa previsione.

Sono ipotesi in cui il soggetto privato fa valere il suo diritto al lavoro (artt. 4 e 36 Cost.), chiedendone la realizzazione ad una pubblica amministrazione dotata di potere di accertamento e di valutazione tecnica, con la conseguenza che le relative controversie debbono essere conosciute dal giudice ordinario ai sensi degli artt. 2 l. 20 marzo 19965 n.2248, all. E e 2907 cod.civ..

In senso analogo queste Sezioni unite si sono espresse di recente in casi di richiesta di iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio (Cass. 17 dicembre 1999 n.911).

La novità della questione specificamente attinente all'art. 68 cit.

giustifica la compensazione delle spese anche della fase processuale già svoltasi davanti al tribunale amministrativo.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e compensa le spese dell'intero processo.

Così deciso in Roma il 7 luglio 2000

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 23 NOV. 2000