L’illecita intermediazione di manodopera, ai sensi della legge n. 1369/1960, sussiste nel caso in cui l’appalto abbia ad oggetto la messa a disposizione del committente di una prestazione lavorativa, lasciandosi all’appaltatore – datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (retribuzione, assegnazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione mediante le opportune sostituzioni), ma senza una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo.