Conteggi lavoro

giovedì 26 gennaio 2012

IMPUGNAZIONE LICENZIAMENTO - CASS., SEZ. LAVORO, SENT. N. 15678 DEL 11.07.2006

Svolgimento del processo

Con sentenza del 16 maggio/10 luglio 2002 il Tribunale di Torino, accogliendo il ricorso di R.M. nei confronti della T. I. s.r.l. (e dopo la chiamata in causa, di ufficio, del Fallimento R. S. s.r.l.), dichiarava l'inefficacia del licenziamento intimato dalla R. S. in data 12.2.2000 e pervenuto alla lavoratrice il 15.2.2000; dichiarava l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fra T. e lavoratrice a far data dal 14.2.2000 (data nella quale la R. S.aveva ceduto l'azienda alla T. I.); condannava la T. a riammettere la ricorrente al lavoro e a risarcirle il danno subito, in misura corrispondente alla differenza fra le retribuzioni spettanti e l'indennità di mobilità percepita.

La decisione veniva appellata in via principale dalla s.r.l. T. I. e, in via incidentale, da R.M..

La Corte di Appello di Torino accoglieva l'appello principale, respingendo tutte le domande proposte da R.M.; dichiarava inammissibile, perchè tardivo, l'appello incidentale.

I giudici di secondo grado osservavano:

che la R. S. s.r.l., avviata la procedura di mobilità a causa di gravi difficoltà economiche, aveva licenziato in data 12 febbraio 2000 i 24 dipendenti, tra cui la R.;

che lo stesso giorno erano stati sottoscritti due accordi: a) uno fra la R. S. e le OO.SS. dei lavoratori, con il quale si dava atto della ineluttabilità del ricorso alla procedura concorsuale; b) uno fra T. I. s.r.l. e le OO.SS., con il quale la prima si impegnava, in caso di stipula di contratto di affitto di azienda con la R. S. s.r.l., ad assumere 20 dei 24 dipendenti della R. S. (fra i quattro lavoratori esclusi vi era la signora R.);

che in data 14 febbraio 2000 R. S. e T. avevano stipulato il contratto di affitto di azienda e la T. aveva successivamente assunto i 20 lavoratori di cui all'accordo;

che in data 15 febbraio 2000 R.M. aveva ricevuto la lettera di licenziamento;

che il Tribunale di Torino, in data 28 febbraio 2000, aveva dichiarato il fallimento della Rizzo Stampi.

Rilevata la sussistenza di una ipotesi di trasferimento di azienda, ai sensi dell'art. 2112 c.c., la Corte di Torino osservava che anche R.M., al pari degli altri dipendenti, doveva considerarsi transitata alle dipendenze della T.. Rilevava però che la T.e era subentrata in tutti i rapporti della cedente e quindi anche nel licenziamento in itinere della signora R., intimato il 12.2.2000 dalla cedente e pervenuto il 15.2.2000 alla lavoratrice, quando l'azienda era già transitata alla cessionario. Osservava che il licenziamento doveva ritenersi tempestivamente impugnato dalla lavoratrice con lettera del 28.3.2000, inviata all'indirizzo della R. S. s.r.l. e restituita al mittente per compiuta giacenza, dopo che l'incaricato delle Poste aveva lasciato ravviso, non avendo evidentemente trovato la persona fisica cui consegnare la lettera. La lavoratrice non poteva (nè era tenuta a) sapere della cessione di azienda alla T. e delle vicende fallimentari della R. S..

Osservava, però, che nel ricorso al Tribunale la signora R. non aveva, nelle conclusioni, formulato alcuna richiesta in ordine ad una eventuale declaratoria di nullità o illegittimità del licenziamento, basando le sue domande sulla inesistenza del recesso.

Di conseguenza, in mancanza di domanda giudiziale, il licenziamento, pur impugnato per iscritto nei sessanta giorni, aveva prodotto la risoluzione del rapporto.

Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando tre motivi di censura, R.M..

La T. I. s.r.l. in liquidazione resiste con controricorso e propone ricorso incidentale articolato su due motivi.

La ricorrente principale ha depositato memoria.

Motivi della decisione

Ricorso principale e ricorso incidentale vanno preliminarmente riuniti (art. 335 c.p.c.).

1. Ricorso principale.

1.1. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1334 c.c. e vizio di motivazione, la difesa della ricorrente principale sostiene che i giudici di appello hanno errato nel non rilevare che, quale atto unilaterale recettizio, il licenziamento intimato il 12.2.2000 dalla R. S., si era perfezionato il 15.2.2000, con la ricezione dello stesso da parte della lavoratrice; ma in tale data datore di lavoro non era più la R. S. bensì la T. I.. Ne fa derivare la inefficacia dell'atto, perfezionatosi quando - il datore di lavoro intimante non era più titolare del rapporto; con la conseguente superfluità di una indagine circa l'impugnazione del recesso, impugnazione che, comunque, vi era stata.

1.2. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 c.c. e vizio di motivazione, la difesa della signora R. sostiene che la sentenza è contraddittoria nella parte in cui, dato atto che vi era stato un trasferimento di azienda in data 14.2.2000 e che la signora R. era transitata, in tale data, alle dipendenze della cessionaria T., ha poi rigettato le domande della lavoratrice per la presunta non impugnazione innanzi al Tribunale del licenziamento intimato dalla R. S.i.

1.3. Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 414 c.p.c. e della L. n. 604 del 1966, art. 6, nonchè vizio di motivazione, la difesa della ricorrente principale assume che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, nel ricorso 1 marzo 2001 la signora R. aveva espressamente impugnato, tanto nella parte in diritto (punto A) che nelle conclusioni, la legittimità del licenziamento, chiedendone la dichiarazione di inefficacia.

La sentenza impugnata ha quindi errato nel ritenere che la ricorrente non avesse coltivato in giudizio la impugnazione del licenziamento.

2. Ricorso incidentale.

2.1. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1334 c.c. e della L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6, nonchè vizio di motivazione, la difesa della ricorrente incidentale deduce che, essendo la impugnazione del licenziamento un atto recettizio, lo stesso, a seguito della dichiarazione di fallimento della R. S., intervenuta il 28 febbraio 2000, avrebbe dovuto pervenire, per produrre effetti, alla Curatela del Fallimento;

oppure, ove si consideri che il rapporto era transitato in testa alla T. I., a tale società.

Lamenta che i giudici di appello hanno erroneamente ritenuto che il licenziamento fosse stato legittimamente impugnato nei sessanta giorni, per il fatto che la lavoratrice non poteva sapere nè del fallimento nè della cessione di azienda, e perchè la lettera era stata restituita per compiuta giacenza; critica la ritenuta legittimità della convinzione che all'indirizzo riportato nella lettera di impugnativa vi fosse ancora la sede della ditta.

2.2. Con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione su punto decisivo, la difesa della T. critica la sentenza nella parte in cui non ha ritenuto decisivi, ai tini della dimostrazione di una acquiescenza al licenziamento: a) la richiesta di ammissione al passivo del fallimento R. S. del credito per indennità sostitutiva del preavviso e per tfr; b) il fatto che la domanda di conciliazione alla Direzione Provinciale del Lavoro facesse riferimento non ad una reintegrazione ma alla riassunzione (per non essere stata la lavoratrice ricompresa nella lista dei lavoratori che la T. si era impegnata ad assumere); c) la fruizione del trattamento di mobilità; d) la mancata offerta alla T. I., fino alla instaurazione del giudizio di primo grado, della prestazione lavorativa.

3.1.1. Il primo motivo del ricorso principale non è fondato.

Con lo stesso si sostiene che un atto unilaterale recettizio, partito dal titolare del rapporto e pervenuto al destinatario quando il rapporto stesso è transitato ad altro soggetto, non si è perfezionato e non produce quindi alcun effetto.

La tesi non è condivisibile.

L'art. 1334 del codice civile, nel disporre che gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati, considera la ricezione dell'atto da parte del destinatario come requisito di efficacia o, come pure si è scritto con diversa terminologia ma identico significato, come elemento costitutivo dell'effetto.

La dichiarazione di volontà espressa con l'atto unilaterale si è però già perfezionata con la sola emissione, ed è a tale momento che occorre risalire per valutare la capacità e la volontà del dichiarante.

Ne consegue che, essendo il cessionario dell'azienda subentrato in tutti i rapporti dell'azienda ceduta nello stato in cui si trovavano e, quindi, anche nel rapporto caratterizzato da un licenziamento in itinere, il lavoratore aveva l'onere di impugnare il recesso nei sessanta giorni per evitare di incorrere nella decadenza di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 6. 3.2.1. A questo punto si impone la trattazione del primo motivo del ricorso incidentale, con il quale si sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte del merito, il licenziamento non è stato validamente impugnato nei sessanta giorni previsti dalla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6.

L'accoglimento di tale motivo renderebbe superfluo l'esame di parte del secondo motivo e del terzo, diretti a contestare la ritenuta mancanza di impugnazione giudiziale del licenziamento.

Va preliminarmente rilevato che tale motivo è ammissibile, atteso che, secondo l'orientamento della Corte assolutamente maggioritario, "la parte che sia risultata in concreto vittoriosa nel giudizio di appello, ove soccombente in ordine ad una questione la cui soluzione in senso ad essa favorevole potrebbe da sola sorreggere il dispositivo della sentenza impugnato per Cassazione, nel caso di fondatezza del ricorso proposto dalla controparte, non può limitarsi a riproporre in via di mera difesa la questione predetta, ma ha l'onere di impugnare, mediante ricorso incidentale condizionato, la statuizione ad essa sfavorevole. In mancanza di ciò, il riesame della questione resta precluso al giudice di legittimità, anche in sede di correzione della motivazione a norma dell'art. 384 cod. proc. civ. che può esercitarsi solo sulle questioni oggetto d'impugnazione salvo che siano rilevabili d'ufficio." (Cass., 2 giugno 1980 n. 3601;18 marzo 1981 n. 1609; 8 luglio 1982 n. 4064; 9 maggio 1984 n. 2841;2 marzo 1988 n. 2221; ma anche, fra le più recenti, Cass., 17 giugno 1996 n. 5529; 6 dicembre 1996 n. 10888; 1 aprile 1999 n. 3102; 10 marzo 2000 n. 2796; 9 gennaio 2001 n. 212; 19 agosto 2004 n. 16284; 9 settembre 2004 n. 18169; 29 marzo 2006 n. 7250).

E' invece inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa sollevi una questione non esaminata dal giudice di appello, in quanto dichiarata o ritenuta assorbita dall'accoglimento di altra tesi, atteso che in tale situazione difetta la soccombenza, sia pure teorica, e la questione potrà essere riproposta davanti al giudice di rinvio in caso di accoglimento del ricorso principale (v., fra le tante, Cass., 30 marzo 2000 n. 3908; 12 agosto 2004 n. 17201; 2 febbraio 2005 n. 2087).

Quanto all'ordine logico da seguire nella trattazione delle questioni, la prevalente giurisprudenza della Corte ritiene che, "qualora la parte, interamente vittoriosa nel merito, abbia proposto ricorso incidentale avverso una statuizione a lei sfavorevole, relativa ad una questione pregiudiziale di rito preliminare di merito, rilevabile d'ufficio, la Corte di Cassazione deve esaminare e decidere con priorità tale ricorso, senza tenere conto della sua subordinazione all'accoglimento del ricorso principale, dal momento che l'interesse al ricorso sorge per il fatto stesso che la vittoria conseguita sul merito è resa incerta dalla proposizione del ricorso principale e non dalla sua eventuale fondatezza e che le regole processuali sull'ordine logico delle questioni da definire - applicabili anche al giudizio di legittimità - non subiscono deroghe su sollecitazione delle parti. L'eventuale espressa subordinazione del ricorso incidentale anche alla fondatezza di quello principale è produttiva di effetti soltanto quando le questioni pregiudiziali o preliminari non siano rilevabili d'ufficio, e ciò tanto per la loro intrinseca natura quanto perchè sono state esaminate e decise nel giudizio di merito" (Cass., 9 settembre 2004 n. 18169; 19 maggio 2003 n. 7762).

Il primo motivo del ricorso incidentale è fondato.

La Corte del merito ha osservato che la lavoratrice non era tenuta a conoscere le vicende fallimentari della società datrice di lavoro nè la avvenuta cessione dell'azienda.

Ha così rilevato che, ignorando e la cessione dell'azienda e il fallimento della società R. S., la lavoratrice aveva inviato la lettera di impugnazione del licenziamento all'indirizzo della società; e che la restituzione della lettera alla mittente "per compiuta giacenza" autorizzava la signora R. "a ritenere che all'indirizzo de quo vi fosse ancora la sede della ditta e che nessuno fosse andato a ritirare la lettera presso l'ufficio postale, dopo che l'incaricato delle PP.TT. aveva, evidentemente, lasciato l'avviso non avendo trovato la persona fisica cui consegnare la lettera ma avendo trovato, con evidenza e come si dovrebbe desumere da quella relata, l'indirizzo del destinatario.".

I giudici di appello hanno così affermato la sussistenza di una sorta di impugnazione putativa, equiparandola ad una impugnazione effettiva; e ciò, sembra, in applicazione del principio della tutela dell'affidamento.

La tesi non è corretta.

La impugnazione del licenziamento, che il legislatore vuole sia compiuta in termini ristretti (L. n. 604 del 1966, art. 6), costituisce un atto unilaterale recettizio. E' necessario che entro i sessanta giorni dal licenziamento la impugnazione pervenga al datore di lavoro.

In caso di cessione di azienda (o di successione mortis causa) il rapporto di lavoro continua con il cessionario (o con l'erede); se la cessione avviene nel lasso di tempo intercorso fra la spedizione dell'atto di licenziamento e il ricevimento dello stesso da parte del lavoratore, come sopra rilevato, il rapporto di lavoro transita nella situazione in cui si trovava prima della cessione; con il conseguente onere del lavoratore di impugnare l'atto di recesso per non incorrere nella decadenza correlata al mancato rispetto del termine di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 6.

L'impugnazione deve essere proposta nei confronti del (e deve pervenire al) datore di lavoro attuale; indubbiamente ciò comporta un onere di informazione da parte del lavoratore che intenda contestare, prima stragiudizialmente e poi davanti al giudice, il licenziamento. Non può invece esser ritenuta valida una impugnazione indirizzata al precedente datore di lavoro, esulando la fattispecie dalle applicazioni del principio della tutela dell'affidamento.

4. Il rigetto del primo motivo del ricorso principale e l'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale rende superfluo l'esame degli altri motivi dei due ricorsi.

La mancanza di una valida impugnazione del licenziamento nel termine di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 1, rende inammissibile la impugnazione dello stesso con il ricorso giudiziario depositato e notificato oltre un anno dopo dalla ricezione dell'atto di recesso.

Atteso che il dispositivo della sentenza impugnata risulta comunque conforme al diritto, la stessa non può essere cassata, ma ne va corretta la motivazione (art. 384 c.p.c.).

La novità delle questioni trattate ed una loro obiettiva difficoltà, che ha portato a sentenze di merito contrastanti, giustificano la compensazione, fra le parti, delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso principale ed accoglie il primo motivo di quello incidentale, assorbiti gli altri; conferma la sentenza impugnata nel dispositivo e compensa fra tutte le parti le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2006.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2006