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lunedì 23 gennaio 2012

INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - CASS. SEZIONE LAVORO, SENT. N. 7958 DEL 7 APRILE 2011

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Napoli, confermando la decisione di primo grado, ha affermato il diritto di E.A. alla erogazione dell'indennità di mobilità nella misura indicata dalla L. n. 223 del 1991, art. 7 invece che nella misura (inferiore) - corrispondente all'importo della indennità di disoccupazione speciale prevista dalla L. n. 1115 del 1968 - che l'INPS aveva riconosciuto in base al disposto della L. n. 223 del 1991, art. 22, comma 7. In punto di fatto la Corte ricordava che il lavoratore era stato licenziato dalla s.r.l CMS, dichiarata fallita con sentenza n. 258 del 5.5.1990, venendo poi, però, collocato in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) a norma della L. n. 301 del 1979, art. 2 per il periodo 5.4.1990 - 29.3.1992;

osservava, quindi, che la tesi dell'INPS, secondo cui la inapplicabilità della L. n. 223 del 1991, art. 7 derivava dall'essere stato, nella specie, il licenziamento intimato anteriormente all'entrata in vigore della legge medesima, non considerava che la collocazione in CIGS ai sensi della L. n. 301 del 1979 aveva determinato la sospensione degli effetti del detto licenziamento fino alla cessazione dell'intervento della cassa integrazione, ossia fino al 29.3.1992, così da doversi ritenere il recesso operante nella vigenza della L. n. 223 del 1991.

Per la cassazione di questa sentenza l'INPS ha proposto ricorso fondato su un unico motivo.

Il lavoratore intimato non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

1. Nell'unico motivo l'INPS, denunciando violazione della L. n.223 del 1991, art. 16, u.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), sostiene che erroneamente il giudice d'appello, ai fini della identificazione del trattamento previdenziale spettante, ha dato rilievo alla data di cessazione dell'intervento della cassa integrazione, piuttosto che alla data dell'intimazione del licenziamento, alla quale, invece, è d'obbligo avere riguardo, posto che l'ammissione del lavoratore al beneficio della integrazione salariale straordinaria L. n. 301 del 1979, ex art. 2) quale dipendente di un'impresa fallita, ne comporta solamente la sospensione degli effetti. Ne consegue - prosegue l'INPS - l'inapplicabilità del disposto della L. n. 223 del 1991, art. 7 (riferito esclusivamente ai licenziamenti intimati dopo la sua entrata in vigore) e la necessità di far riferimento al regime transitorio di cui all'art. 16, u.c., della stessa legge, il quale dispone nel senso della persistente applicabilità delle norme relative al trattamento di disoccupazione speciale quando il licenziamento sia stato intimato in epoca precedente.

2. Il ricorso non è fondato.

3. Oggetto di causa è una vicenda di licenziamento collettivo svoltasi in parte prima e in parte successivamente all'entrata in vigore della L. n. 223 del 1991, trattandosi di licenziamento disposto dalla curatela fallimentare in precedenza e, peraltro, divenuto efficace, dopo la sospensione dei relativi effetti determinatasi in virtù dell'esplicito disposto della L. 27 luglio 1979, n. 301, art. 2, durante la vigenza della L. n. 223 del 1991. 4. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito (vedi Cass. n. 12908 del 1991 e numerose successive conformi) che, nella disciplina prevista dalla L. n. 301 del 1979, art. 2 - che ha esteso, con effetti dai 1 gennaio 1979, il beneficio della cassa integrazione guadagni straordinaria alle imprese già dichiarate fallite, per le quali sia Stato dichiarato, dopo il fallimento, lo stato di crisi aziendale ai sensi della L. 12 agosto 1977, n. 675, art. 2 - la sospensione dell'efficacia dei licenziamenti intimati dal curatore fallimentare determina non l'estinzione ma la prosecuzione dei rapporti di lavoro, con la sola sospensione delle obbligazioni aventi per oggetto la prestazione lavorativa e la retribuzione e con diritto dei lavoratori posti in CIGS alle quote di trattamento di fine rapporto maturate durante il tempo dell'intervento straordinario.

5. La circostanza dell'effettivo ripristino dei rapporti di lavoro, sia pure in uno stato di sospensione ai fini di gran parte dei loro normali effetti, comporta che, ai fini della normativa di sostegno della posizione dei lavoratori coinvolti da processi di ristrutturazione aziendale, i licenziamenti devono intendersi verificati solo al momento dell'acquisto, da parte dei medesimi, della efficacia definitiva. In altri termini, la posizione dei lavoratori interessati deve essere equiparata a quella dei lavoratori che, dopo l'entrata in vigore della L. n. 223 del 1991, sono assoggettati a collocamento in mobilità o a licenziamento collettivo. Altrimenti, in relazione alla circostanza che le formalità relative alla estinzione dei loro rapporti di lavoro sono state poste in atto prima dell'entrata in vigore della L. n. 223 del 1991, essi rimarrebbero privi della tutela appropriata in relazione alle speciali caratteristiche della suddetta vicenda estintiva;

considerazione, questa, che evidenzia la necessità di preferire un'interpretazione della normativa che non presenti aspetti di incostituzionalità con riferimento ai precetti degli artt. 3 e 38 Cost. e che, in conseguenza, induce a ritenere che, nel concorso degli altri presupposti di cui alla L. n. 223 del 1991, in relazione a fattispecie come quella qui in esame, debba farsi applicazione estensiva dell'art. 7 e art. 16, comma 1, che prevedono - come misura di sostegno previdenziale - l'indennità di mobilità a favore dei lavoratori collocati in mobilità a norma dell'art. 4, o disoccupati per effetto di un licenziamento per riduzione di personale disposto, ai sensi dell'art. 24, da imprese rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale.

6. In conclusione, va condiviso il principio (già affermato, in vicenda analoga, da Cass. n. 16205; conf. Cass. n. 7458 del 2007) secondo cui "In caso di licenziamento collettivo, intimato prima dell'entrata in vigore della L. 23 luglio 1991, n. 223, i cui effetti siano rimasti sospesi a norma della L. 27 luglio 1979, n. 301, art. 2 fino a data successiva all'entrata in vigore della citata L. n. 223 del 1991, i lavoratori rimasti disoccupati per effetto dei licenziamenti disposti dal curatore fallimentare hanno diritto, nel concorso degli altri prescritti requisiti, all'indennità di mobilità a norma dell'art. 7 e art. 16, comma 1, della stessa legge, atteso che, comportando la sospensione non l'estinzione ma la prosecuzione dei rapporti di lavoro, i licenziamenti devono intendersi verificati solo al momento in cui sono divenuti definitivamente efficaci, con la conseguente equiparazione della posizione dei lavoratori interessati a quella dei lavoratori assoggettati a collocamento in mobilità o a licenziamento collettivo dopo l'entrata in vigore della L. n. 223 del 1991". 7. La sentenza impugnata si è pronunziata in termini di assoluta conformità al riferito principio, onde il ricorso dell'INPS va respinto.

8. Non deve provvedersi per le spese del giudizio di cassazione in difetto di attività difensiva dell'intimato.

P.Q.M.

La arte rigetta li ricorso; nulla per le spese.