Il semplice trasferimento del luogo di svolgimento della prestazione di lavoro, senza un vero e proprio trasloco del prestatore e della sua famiglia, merita tutela e va indennizzato.
La Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che il trasferimento “si realizza col mutamento definitivo del luogo geografico della prestazione, normalmente da una unità produttiva ad un’altra, intesa questa come articolazione autonoma dell’azienda”.