(OMISSIS)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
C.G. con ricorso al giudice del lavoro di Napoli conveniva in giudizio l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e chiedeva la costituzione di una rendita per l'inabilità conseguente a lesione agli occhi derivata da contatto con soda caustica e cloruro di metile conseguente a infortunio sul lavoro.
Accolta la domanda con costituzione della rendita nella misura del 70%, L'IPSEMA proponeva appello rilevando che il consulente nominato in primo grado non aveva spiegato su quale elemento di valutazione avesse fondato il suo giudizio tecnico.
Espletata nuova consulenza tecnica la Corte d'appello di Napoli con sentenza 22.4-11.5.05 accoglieva l'impugnazione e riduceva la percentuale di inabilità cui commisurare la rendita al 59%, compensando le spese del grado. Rilevava il giudice di merito che a tale percentuale si perveniva in quanto l'assicurato era portatore di una protesi oculare e visus spento all'occhio dx e di una riduzione visiva all'occhio sinistro che riduceva l'acutezza del visus ai 4/10 all'epoca dell'infortunio ((OMISSIS)) ed ai 6/10 al momento dell'indagine peritale, dal che poteva trarsi la conclusione di una inabilità del 54% (35% O.dx e 19% O.sx), da maggiorare di un ulteriore 5%, dato che l'acutezza visiva era raggiunta solo con correzione ottica.
Avverso questa sentenza propone ricorso il C.. Risponde con controricorso l'IPSEMA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Con il primo motivo il ricorrente deduce difetto di motivazione dell'ordinanza che ha disposto nuova consulenza tecnica nel giudizio di secondo grado, atteso che nessuna giustificazione fu data a proposito dell'accoglimento della richiesta dell'Istituto di rinnovo della consulenza tecnica, pur non avendo lo stesso sollevato in primo grado censura alcuna circa lo svolgimento degli accertamenti peritali.
Con il secondo motivo si lamenta difetto di (peraltro non indicata) norma di legge per contraddittorietà del dispositivo di sentenza letto in udienza e la motivazione della sentenza, dato che nel dispositivo letto in udienza si poneva il pagamento delle spese di c.t.u. del secondo grado carico a carico dell'IPSEMA mentre in motivazione (e nel testo della sentenza depositata) si dispone l'integrale compensazione delle spese del grado. Tale differenza viene dedotta come indice di mancata percezione della questione in discussione da parte del Collegio giudicante.
Con il terzo motivo è dedotto difetto di motivazione circa il recepimento delle conclusioni del consulente tecnico di appello, sostenendosi che la sua indagine avrebbe dovuto essere effettuata sulla base della documentazione risalente all'epoca del sinistro e non sulla base di accertamenti compiuti al momento delle indagini peritali, atteso il decorso del tempo aveva consentito un miglioramento delle condizioni inabilitanti. L'eventuale miglioramento delle condizioni dell'assicurato avrebbe dovuto, invece, essere accertato in sede amministrativa mediante revisione della rendita.
Quanto al primo motivo, la giurisprudenza di questa Corte ritiene che rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, nonchè di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre la rinnovazione delle indagini con la nomina di altro consulente, di modo che l'esercizio di un tale potere (al pari del mancato esercizio) non è censurabile in sede di legittimità (v. per tutte Cass. 3.4.07 n. 8355 e 20.12.94 n. 10972).
Comunque, nel caso di specie - in cui parte ricorrente contesta la mancanza di motivazione dell'ordinanza che ha disposto il rinnovo della consulenza - dalla lettura della sentenza impugnata risulta, in parte narrativa, che il nuovo consulente fu nominato per verificare sul piano tecnico le contestazioni mosse dall'appellante alle conclusioni adottate dal consulente di primo grado, e, in parte motiva, che il rinnovo fu disposto per accertare la percentuale di invalidità e la sua decorrenza, "trattandosi di un accertamento di natura squisitamente clinica". Dalla concatenazione di queste due risultanze emerge una motivazione logicamente congrua in relazione al contenuto della controversia che spiega non solo le ragioni del rinnovo, ma toglie anche ogni rilievo alla doglianza del ricorrente che, ove interessato a contestare l'iniziativa istruttoria del giudice di appello, avrebbe dovuto eccepire la pretesa mancanza di motivazione nel corso del giudizio di secondo grado.
Quanto al secondo motivo deve premettersi che, ove sussista difformità del tipo di quella denunziata nel caso di specie (in presenza di compensazione delle spese dell'appello, la condanna dell'Istituto alle spese di consulenza tecnica è riportata solo nel dispositivo letto in udienza), tra i due dispositivi prevale quello portato a conoscenza delle parti mediante lettura in udienza, potendosi ravvisare nullità solo nel caso di insanabile contrasto tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione della sentenza, mentre il dispositivo difforme trascritto in calce alla sentenza è emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali (vedi da ultimo Cass. 12.5.08 n. 11668).
Il motivo è infondato, inoltre, anche per un'ulteriore ragione in quanto dalla difformità tra il dispositivo letto in udienza e quella riportato in calce alla motivazione il ricorrente intende far derivare solamente una sorta di inadeguatezza decisionale del giudice di merito, che nella motivazione non è assolutamente riscontrabile, attesa la piena consequenzialità degli argomenti logici dallo stesso adottati.
Infondato è anche il terzo motivo, con cui parte ricorrente si limita ad esprimere un mero dissenso diagnostico nei confronti delle conclusione cui è pervenuto il giudice di appello.
Con il ricorso, infatti, non vengono dedotti vizi logico-formali che si concretino in una palese devianza dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate, ma sono formulate mere considerazioni che si traducono in una sostanziale critica del convincimento del giudice di merito fondato sulla consulenza tecnica. Tale assunto per consolidata giurisprudenza non è idoneo a supportare la denunzi a del vizio di motivazione, in quanto si traduce in una inammissibile contestazione del giudizio medico-legale formulato dal giudice sulla base della relazione del c.t.u. (da ultimo Cass. 25.8.05 n. 17324, conformi anche le sentenze nn. 16392/04, 3519/01 e 225/00).
Il ricorso è dunque infondato e deve essere rigettato.
Nulla deve prevedersi per le spese del giudizio di legittimità, trattandosi di controversia in materia di previdenza ed assistenza iniziata prima dell'ottobre 2003.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2009