Come già accennato, è l'INAIL che, in caso di infortunio, provvede al pagamento di una indennità economica per tutto il periodo di inabilità temporanea assoluta dell'infortunato.
In sintesi:
- il giorno dell'infortunio deve essere retribuito dal datore di lavoro;
- l'INAIL interviene dal quarto giorno con il pagamento di una indennità economica commisurata al 60% del guadagno medio degli ultimi quindici giorni precedenti l'infortunio;
- dopo il novantesimo giorno, l'indennità di cui al punto 2 viene aumentata al 75%
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro prevede l'obbligo del datore di lavoro al pagamento dei primi tre giorni di infortunio ed all'integrazione, fino a concorrenza della paga globale di fatto, dell'indennità economica a carico dell'INAIL;
- nel caso di postumi permanenti di natura invalidante superiori all'11%, viene liquidata dall'INAIL una rendita calcolata sul salario o stipendio corrisposto nell'ultimo anno prima dell'infortunio.
Per quanto riguarda la responsabilità civile in capo al datore di lavoro, decide il Giudice del lavoro, su istanza del o degli interessati ed in base a quanto previsto dall'art. 10 della legge n. 1124 del 1965 e da ciò dipendono anche eventuali richieste di danni materiali o morali a carico del datore di lavoro medesimo.