Svolgimento del processo
La s.a.s. B.; G, M. M. e S. B. impugnarono con appello la sentenza del Tribunale di Genova che aveva rigettato l'opposizione da esse proposta avverso il decreto ingiuntivo emesso ad istanza dell'INPS nei confronti della società e della socia accomandatala M. e contro due ordinanze-ingiunzioni emesse nei confronti della M. e della B., succedutesi nella qualità di accomandatane della società, per contributi omessi e sanzioni amministrative correlate ad un rapporto di lavoro subordinato fra la società e tale G. S..
Le opponenti avevano dedotto a fondamento dell'opposizione l'irritualità del decreto ingiuntivo per mancata notifica della copia autentica nel termine previsto dall'art. 644 c.p.c. essendo stata loro notificata una copia non firmata dal giudice che lo aveva emesso e non autenticata.
Nel merito avevano poi lamentato l'erroneo apprezzamento delle risultanze istruttorie da parte del Tribunale per avere questo trascurato l'esistenza di una transazione sindacale con lo S. contenente accertamento della natura autonoma del rapporto, per aver dato rilievo alla deposizione dell'ispettore dell'INPS e per aver erroneamente ritenuto inattendibili invece le dichiarazioni di altri testi favorevoli alle opponenti.
L'appellato ha resistito al gravame ed ha proposto a sua volta appello incidentale per la riforma della statuizione di integrale compensazione delle spese adottata dal primo giudice.
Il Tribunale ha rigettato l'appello principale, ha accolto l'appello incidentale, ed ha condannato le appellanti alle spese tanto del primo quanto del secondo grado.
Nella motivazione il Tribunale riferisce anzitutto che secondo il primo giudice il vizio denunziato non sussisteva in quanto la copia del decreto ingiuntivo era stata notificata unitamente al ricorso e all'atto di precetto, e nella relazione di notificazione l'ufficiale giudiziario aveva dato atto di aver notificato copia autentica di tutti e tre tali atti. Secondo il Tribunale tale argomento, contro il quale le appellanti non avevano mosso alcuna censura, poggia su di una circostanza di fatto esatta ed è condivisibile nel merito costituendo la relazione di notifica, con attestazione di conformità all'originale, garanzia sufficiente della conformità della copia all'originale. Quanto al merito il Tribunale ha espresso l'avviso che la transazione conclusa fra le opponenti e lo S. fosse irrilevante sia perchè non opponibile all'INPS sia perchè, comportando, proprio in quanto transazione, reciproche rinunzie, il presunto riconoscimento della natura non subordinata del rapporto ben avrebbe potuto essere l'oggetto della rinunzia parziale finalizzata alla transazione, considerato anche che oggetto della pretesa avanzata dallo S. era proprio la rivendicazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, sia infine perchè in realtà l'atto non era qualificabile come transazione mancando ogni sia pur minima rinunzia da parte della società ed anzi costituendo il pagamento di una determinata somma allo Spanu la contropartita per la dichiarazione da parte di quest'ultimo che non era intercorso alcun rapporto di lavoro con la società stessa.
Il Tribunale ha poi preso in esame le dichiarazioni rese all'ispettore INPS dallo S., il quale aveva affermato: di essere addetto al magazzino come tuttofare ed autista per il ritiro della merce e dei capi di abbigliamento dai grossisti e la consegna ai dettaglianti; di aver seguito un orario di lavoro dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18, salvo ulteriori prolungamenti quando era in viaggio per le consegne con il veicolo della società; di aver percepito una retribuzione mensile netta di L. 1.200.000.
Oltre che di tali dichiarazioni, secondo il Tribunale, doveva tenersi conto delle copie delle bolle di consegna attestanti i trasporti per la vendita e, marginalmente, per la tentata vendita, dalle quali si desumeva che diversamente da quanto affermato dalle appellanti, lo S. aveva non la qualifica di procacciatore di affari ma la veste di autista.
In ogni caso, poi, ad avviso del giudice di merito, contro la tesi delle appellanti deponevano le risultanze della prova per testi.
Infatti il teste R., che come titolare di un bar si recava a portare le consumazioni alla società, aveva riferito che lo S. si presentava come procacciatore di affari. Ma, a prescindere dalla scarsa conoscenza dei fatti che egli poteva avere, il R. aveva riferito non un fatto ma una valutazione giuridica, e, comunque, era abbastanza comprensibile che all'epoca in costanza di rapporto con la società e in posizione di soggezione rispetto ad essa lo S. si fosse sentito in dovere di confermare l'apparente veste giuridica che le parti avevano simulatamente dato al rapporto.
Il teste M., figlio dell'appellante, aveva riferito che per quanto gli risultava, frequentando egli circa una volta a settimana i locali della società lo S. "era rappresentante portando in giro i campionari". Si trattava quindi di un'affermazione dubitativa e generica che comunque non confermava la funzione di "procacciatore d'affari" distinta da quella di rappresentante.
Deponevano invece per l'inserimento organico dello S. nell'organizzazione imprenditoriale della società le circostanze riferite dal teste I..
Questi, infatti, quale negoziante, cliente della B.; G aveva dichiarato che lo S. veniva nel suo negozio a portargli la merce, portava in visione i campionari e raccoglieva gli ordini, e che altre volte egli stesso andava a cercare lo S. presso il magazzino della società, e, non trovandolo, lasciava detto alla M. che lo S. passasse in negozio. Ulteriore indizio dell'inserimento nella organizzazione della società era ravvisabile nel fatto che per i clienti della stessa lo S., contrariamente a ciò che avviene nel caso di procacciatore d'affari autonomo, non aveva un proprio personale recapito, ossia un ufficio o anche solo un numero di telefono, ma era reperibile nel magazzino della società come qualunque altro addetto alle vendite.
Infine, le appellanti non avevano dedotto alcuna circostanza a confutazione o a spiegazione della corresponsione di un compenso fisso mensile di lire 1.200.000 e dell'assenza di un pure minima organizzazione autonoma di beni strumentali da parte dello S..
In conclusione, secondo la Corte genovese si doveva ritenere provata, così come ritenuto dal primo giudice, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e, per conseguenza, le opposizioni proposte erano da respingere perchè infondate.
Di questa sentenza M. M. in proprio e quale legale rappresentante della B.; G e S. B. chiedono la cassazione con ricorso affidato a tre motivi.
L'INPS resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso denunciando in relazione all'art. 360 comma 1^ n. 3 violazione degli artt. 474, 475, 643 e 644 c.p.c., relativamente alla notifica di copia non autentica del decreto ingiuntivo opposto le ricorrenti lamentano che la Corte d'appello abbia considerato quale motivazione adottata dal Tribunale per rigettare il rilievo concernente l'irritualità del decreto notificato quello che invece era un semplice inciso della sentenza di primo grado, la cui decisione si fondava invece sulla tardività dell'eccezione e sull'avvenuto radicamento di un giudizio di cognizione piena, nonostante la rilevata irregolarità. In ogni caso secondo le ricorrenti l'argomento utilizzato dalla Corte è erroneo perchè la firma apposta sulla formula esecutiva non può avere efficacia sanante. Infine non vale il rilievo circa l'avvenuto radicamento di un processo di cognizione piena perchè l'INPS ha chiesto in giudizio la semplice conferma di un decreto divenuto inefficace per mancata notifica nel termine.
Il motivo è infondato.
Nel sistema delineato dal codice di procedura civile il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica della condizioni di ammissibilità del decreto stesso ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronunzia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (v., per tutte, Cass. Sez. Un. 7 luglio 1993, n. 7448).
In base a questa premessa, non essendo neppure concretamente dedotto e ancora meno dimostrato che la denunziata irritualità della notifica del decreto abbia determinato una qualche lesione del diritto di difesa delle attuali ricorrenti, del resto in concreto ampiamente esercitato, non si vede quale rilievo possa avere la circostanza, costituente a ben vedere il nucleo essenziale dell'argomentazione prospettata nel motivo, che l'INPS resistendo all'opposizione abbia solo chiesto la conferma del decreto ingiuntivo. Alla luce del principio giurisprudenziale appena ricordato, infatti, quella richiesta non era certo idonea a trasformare il giudizio in una pura verifica dei requisiti formali del decreto. Ne consegue che il motivo in esame è inammissibile per difetto di interesse, non potendo derivare dal suo eventuale accoglimento alcuna conseguenza favorevole per il ricorrente, in particolare non potendo discenderne l'annullamento della sentenza impugnata, la cui validità non risente del vizio addebitato alla fase di notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Con il secondo motivo di ricorso, denunciando in relazione all'art. 360 comma 1^ n. 5 omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia per radicale ablazione di un mezzo di gravame; connessa violazione di legge ex art. 360, comma 1^, n. 3 c.p.c. relativamente agli artt. 111, comma 2^, Cost., 2729 c.c. e 115 c.p.c. in relazione all'attribuzione del valore di prova ad una dichiarazione stragiudiziale, ed ancora degli artt. 23 della legge 689/81 e dell'art. 645 c.p.c. per sostanziale inversione degli oneri probatori, si addebita alla sentenza impugnata di aver attribuito, come aveva fatto il primo giudice e trascurando del tutto le critiche mosse sul punto con l'appello, valore di prova piena alle dichiarazioni, di valore invece solo indiziario, rese dallo S. all'ispettore dell'INPS, senza che queste fossero connotate da gravità, concordanza e precisione, essendo smentite sia dai documenti, quale la transazione sottoscritta dalle parti, sia dai testi che avevano tutti avvalorato la tesi secondo cui lo Spanu era un procacciatore di affari. In tal modo inoltre la Corte aveva anche sostanzialmente invertito l'onere della prova della subordinazione lavorativa valorizzando, in spregio, al carattere fondamentale del principio del contraddicono canonizzato dal nuovo art. 111 Cost. un dato indiziario e ribaltando invece sulle opponenti l'onere di prova della subordinazione gravante sull'INPS. Con il terzo motivo di ricorso denunziando in relazione all'art. 360 comma 1, n. 5 contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione alla valorizzazione di dati probatori inesistenti e contraddetti dalla documentazione acquisita in atti;
connessa violazione dell'art. 115 c.p.c, in relazione all'art. 360, comma 1^, n. 3, c.p.c., il ricorrente addebita alla sentenza impugnata una analisi contraddittoria e sostanzialmente arbitraria del dato probatorio con fraintendimenti del senso di talune deposizioni, congetture circa le ragioni di dichiarazioni favorevoli alle tesi della assenza di subordinazione, e valorizzazione di dati irrilevanti in proposito.
I due motivi sostanzialmente connessi devono essere disattesi.
La giurisprudenza di questa Corte è da tempo orientata nel senso che i verbali redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria.
(Cass. Sez. Un. 3 febbraio 1996, n. 916; nonchè fra la molte altre conformi, Cass. 21 luglio 1998, n. 7168; 7 aprile 1999, n. 3374; 26 maggio 1999, 5141; 7 aprile 2001, n. 5227). Il materiale raccolto dal verbalizzante, al quale la legge non riconosce valore probatorio precostituito neppure di presunzione semplice deve quindi essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando all'opponente l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli (Cass. 18 aprile 1998, n. 3973);
Il ricorrente, nel criticare l'uso fatto dalla sentenza impugnata delle dichiarazioni rese all'ispettore INPS dalla persona che, secondo l'istituto aveva veste di lavoratore subordinato della società sembra riferirsi a tale pacifico orientamento. Senonchè la censura coglierebbe nel segno qualora la corte genovese si fosse limitata a prendere atto di quelle dichiarazioni e ne avesse fatto l'esclusiva fonte del proprio convincimento o, quantomeno, avesse attribuito loro un qualche valore privilegiato senza confrontarle motivatamente con le altre risultanze di causa.
Risulta con chiarezza dalla esposizione dell'iter argomentativo della decisione impugnata che non è questo il caso e che le affermazioni rese dallo Spanu sono state puntualmente valutate nel contesto di tutto il materiale istruttorie offerto dagli atti della controversia.
Quanto poi al rilievo che la Corte, incorrendo in un evidente errore di fatto, avrebbe dato per scontata l'esistenza di bolle di consegna attestanti i trasporti per la vendita mentre vi erano solo bolle relativa a tentata vendita, deve rilevarsi, oltre al carattere sostanzialmente revocatorio dell'errore, la mancata dimostrazione della sua decisività nella soluzione adottata dalla Corte, dimostrazione senza la quale esso non svolge in questa sede alcun ruolo.
L'irrilevanza della qualificazione del rapporto in termini di autonomia, contenuta nella conciliazione fra la società e lo Spanu è stata, poi, giustificata dalla Corte con argomenti tutt'altro che illogici o intrinsecamente contraddittori, mentre la valutazione del peso probatorio di tale qualificazione rispetto alle altre risultanze di causa appartiene esclusivamente al giudice di merito.
La denunziata illogicità nell'apprezzamento delle dichiarazioni del teste R., intese dalla Corte come valutazioni giuridiche anzichè come affermazioni di un fatto, mentre il teste aveva riferito che lo stesso S. si presentava con la qualifica di procacciatore di affari, così rendendo un'asserzione circa un accadimento, non si risolve nella indicazione di un errore decisivo, dal momento che la Corte, come emerge dalla narrativa che precede, ha in proposito affermato che la ragione di tali affermazioni da parte dello S. risiedeva nell'esigenza di non smentire la sua posizione formale di fronte ai terzi, data la posizione di soggezione nei confronti del datore di lavoro. In tal modo la Corte mostra di aver specificamente preso in esame il dato istruttorio, e di averne data una ragionata valutazione, rispetto alla quale quella che le ricorrenti chiamano congetture è una ipotesi sulle ragioni della divergenza, e il cui esito è in sostanza che nel contrasto fra ciò che lo Spanu aveva dichiarato in sede ispettiva e ciò che affermava in una posizione più esposta doveva darsi credito alle prime dichiarazioni.
Le osservazioni della Corte sulla testimonianza G. mirano evidentemente a porre in luce il carattere incerto delle dichiarazioni rese dal teste e la mancanza di chiarezza da parte della società nella individuazione di una precisa funzione in capo allo Spanu: non vale dunque, nel senso che non evidenzia alcuna illogicità, sindacarle, come fanno le ricorrenti, mettendo l'accento sul fatto che nell'suo corrente i termini rappresentate e procacciatore possono esser fungibili e che entrambe escluderebbero la subordinazione.
Le dichiarazioni del teste I. vengono ritenute dalle ricorrenti irrilevanti ai fini del riconoscimento della subordinazione lavorativa, ma tale valutazione non tiene conto del fatto che la Corte ha escluso la subordinazione sull'essenziale rilievo della constatata assenza di ogni pur minima organizzazione autonoma in capo allo S., circostanza particolarmente significativa a fronte della tesi della società secondo cui questi era un autonomo procacciatore di affari, e che quelle dichiarazioni prese nel loro complesso concorrevano a confortare questa conclusione.
In tale prospettiva quindi, anche con riferimento a tali dichiarazioni, come del resto in relazione all'insieme delle censure sviluppate nei due motivi in esame, appare chiaro che sotto la veste del vizio di motivazione si vorrebbe sollecitare in questa sede una sostanziale rilettura del materiale istruttorio, inammissibile alla stregua del consolidato orientamento di questa Corte (v. per tutte, Cass. Sez. un. 27 dicembre 1997, n. 13045).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e le ricorrenti vanno condannate al pagamento delle spese di lite come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 6,20 - oltre ad euro 2000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2004